Cassation court dismisses appeal seeking re-evaluation of labor relationship facts as inadmissible third-instance review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by La Venere di Berenice S.R.L. against a lower court ruling establishing a labor relationship with Boccadifuoco Antonietta. The appellant argued for a re-evaluation of testimonial evidence regarding job duties and continuity after a business transfer, claiming the appellate court erred in its factual assessment. The court held that such arguments constitute an impermissible attempt to transform the third-instance review into a new fact-finding trial, which is strictly prohibited under Italian civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence; appeals alleging violation of law must strictly address legal errors, not request a new assessment of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 880-2017 proposto da: LA VENERE DI BERENICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE n.2, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO DI BONITO, rappresentata e difesa dall'avvocato EDOARDO SABBATINO; - ricorrente - contro BOCCADIFUOCO ANTONIETTA, domiciliata in ROMA PIAZZACAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO FUSCO, RENATO PALADINO; - controricorrente - nonchè contro BASSANO BERENICE, BATTISTELLI ANDREA; - intimati - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 5672/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/09/2016 R.G.N. 5484/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 5672/2016 aveva rigettato l'appello proposto da La Venere di Berenice srl nei confronti di Berenice Bassano e Battistelli Andrea e di Boccadifuoco Antonietta, diretto alla riforma della decisione con cui il tribunale napo[etano aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Berenice srl e la Boccadifuoco sin dal 1994, successivamente continuato, dal maggio 2004, a seguito di cessione del ramo di azienda, con la srl Venere di Berenice srl, ed aveva condannato in solido le predette società a pagare alla lavoratrice, per l'attività svolta con mansioni di sarta, la complessiva somma di E. 9.225,38, oltre accessori e regolarizzazione della posizione previdenziale.
La Corte territoriale aveva ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata interruzione del processo a seguito della cancellazione della società Berenice srl , avendo valutato che il procuratore della predetta società non aveva esercitato la facoltà di dichiarare l'evento. La Corte aveva anche ritenuto infondate, sulla base dell'attività istruttoria espletata, le censure relative alle mansioni svolte ed al conseguente inquadramento ( sarta al 4^ livello ccnI), pure valutando l'esistenza delle caratteristiche della subordinazione nel rapporto in questione, continuato, successivamente alla cessione del ramo d'azienda, con le medesime caratteristiche.
Avverso detta decisione la "Venere di Berenice srl" proponeva ricorso affidato a 4 motivi cui resisteva con controricorso Boccadifuoco Antonietta. L'Inps rimaneva intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)Con il primo motivo è dedotto "error in procedendo": falsa applicazione e/o falsa interpretazione delle norme contenute nell'art.2495 c.c. e nell'art. 299 c.p.c. , in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.. La società lamenta la mancata declaratoria della interruzione del processo da dichiararsi a seguito della cancellazione della società Berenice srl dal registro delle imprese.
Con riguardo a tale evento questa Corte ha chiarito che "La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che:
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art.299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese"(Cass.n.30341/2018;Cas s.SU n. 15295/2014).
I principi enunciati, a cui si intende dare seguito, evidenziano la regola della ultrattività del mandato alla lite quale presupposto per fornire legittima voce processuale al procuratore investito che , in autonomia, potrà valutare se dar notizia in udienza dell'evento- cancellazione, ovvero far comunque proseguire il processo, come avvenuto nel caso di specie. La doglianza deve pertanto essere rigettata.
2) La seconda censura denuncia "error in iudicando" per violazione della normativa che presiede la valutazione delle prove ex 116 cpc; art. 96 disp.attuaz. c.p.c.( in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c).
3) Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della regola dettata dall'art. 116 cpc., in riferimento alla norma di cui all'art. 2094 cc. ( ex art.360 co.1 n. 3 c.p.c.). Il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente, richiedono sostanzialmente la ri-valutazione delle prove testimoniali riguardo alle mansioni svolte, alla loro continuità, ed alla natura del rapporto (subordinazione). Le censure non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità in quanto "è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" ( Cass.n.8758/017- Cass.n.18721/2018).
Peraltro deve comunque sottolinearsi che la corte di appello ( pg 6 sentenza) ha in concreto desunto la natura del rapporto in questione da elementi, quale l'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro, che anche da soli connotano in senso positivo la qualità di natura subordinata del rapporto.
4) Con il quarto motivo è dedotta la violazione o errata interpretazione dell'art. 2560 c.c. in riferimento all'art. 2094 c.c. ( ex art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.). La società lamenta che il giudice di appello abbia fatto derivare la natura subordinata del rapporto con la cessionaria dalla ritenuta ( ma indimostrata, a suo dire) subordinazione con la cedente. Il motivo si ricollega alle precedenti censure proposte circa lo svolgimento delle medesime mansioni svolte sia presso la cedente che la cessionaria. La ritenuta inammissibilità del terzo motivo, come detto diretto a chiedere nuova ed inammissibile valutazione di merito, rende assorbito, anche quest'ultima censura poiché resta inalterato il ragionamento svolto dalla corte territoriale sulla identità di mansioni anche successivamente alla cessione.
Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano, in favore delle parti costituite, come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma il 5