Cassation court dismisses appeal as moot due to a subsequent settlement agreement between the parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter between the parties ceased following the production of a settlement agreement. The appellant, Telecom Italia, sought to overturn a lower court ruling that dismissed a labor claim due to a prior transaction, arguing the transaction did not cover the current dispute. The court ruled that the existence of the settlement agreement removed the interest in litigation, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 1, lett. a): A subsequent settlement agreement between the parties extinguishes the interest in litigation, rendering the appeal moot and the subject matter ceased.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso 28809-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 2474 PANCALDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 182/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/04/2018 R.G.N. 19/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott.
FEDERICO BALESTRIERI. RG 28809/18 RILEVATO CHE Giuseppe Pancaldi impugnava la sentenza n.173\16 del Tribunale di Bologna che, accogliendo l'opposizione della Telecom Italia s.p.a., aveva revocato il decreto ingiuntivo che la obbligava a pagargli la somma di euro 2.694,80 per retribuzione non corrispostagli nel febbraio 2015, a seguito della dichiarazione giudiziale di nullità della cessione del ramo d'azienda alla TNT Logistics (poi Ceva Logistics Italia s.r.I.) ove il Pancaldi era di fatto occupato, con ordine di ripristino del rapporto. Il Tribunale, ritenne pacifico che la Telecom non avesse ripristinato il rapporto di lavoro, proseguito con la cessionaria, né corrisposto le retribuzioni, e tuttavia, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla Telecom, dichiarò l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione.
Con sentenza depositata il 17.4.18, la Corte d'appello di Bologna accertava e riteneva che la transazione in questione (inerente la risoluzione del rapporto di lavoro con la SIRM s.p.a.) non riguardasse affatto la Telecom, e che quest'ultima era dunque tenuta al risarcimento del danno nei confronti del Morelli per effetto dell'accertata nullità del trasferimento di ramo d'azienda. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Telecom, affidato a duplice motivo, cui resiste il Pancaldi con controricorso. CONSIDERATO CHE Deve pregiudizialmente rilevarsi che è stato prodotto verbale di conciliazione della presente lite, venendo così meno l'interesse della ricorrente all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, dovendosi valutare la sussistenza dell'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche a quello della decisione (ex plurimis, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341).
Il menzionato accordo giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.RG 28809/18
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 14 settembre 2021 Il Presidente (dr.Giuseppe Bronzini) CORTE SitIP:''JI--11A 2