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Ordinanza — n. 39948/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against employer's liability for unpaid wages after invalid company branch transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39948/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Telecom Italia appealed a Bologna Court of Appeal decision that rejected its opposition to a worker's claim for unpaid wages. The court held that even after a voluntary resignation from the assignee company, the employer remained liable for the period of work performed. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the assignee's payments do not extinguish the original employer's obligation due to the invalidity of the transfer.

Regesto Legislator

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Art. 2112 c.c.; Art. 112 c.p.c.: In case of invalid company branch transfer, payments made by the assignee to the worker do not extinguish the employer's wage obligation, and the worker's resignation from the assignee does not terminate the legal relationship with the original employer.

Parole chiave

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invalid company branch transfer employer wage liability assignee payments effect voluntary resignation impact res inter alios acta retribuzione non pagata trasferimento dei rapporti di lavoro assegno di transizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1406 c.c.
Art. 2112 c.c.
In sostanza, secondo questa Corte: "in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod.
Art. 2126 c.c.
Art. 112 c.p.c.
2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito dichiarato il diritto del Cassanelli al risarcimento del danno, laddove questi aveva richiesto il pagamento di retribuzioni.
Art. 210 c.p.c.
Art. 213 c.p.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 1227 c.c.
art. 112 c.p
2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 2112 cod. civ
In sostanza, secondo questa Corte: "in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29092/2019
Cass. n. 16793/2020
Cass. n. 16792/2020
Cass. n. 16710/2020
Cass. n. 20422/2012
Cass. n. 7794/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 35838-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrenti - 2021 contro 2486 CASSANELLI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU e SAVINA BOMBOI, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato ALBERTO PICCININI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 528/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/06/2018 R.G.N. 705/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI. RG 35838/18 RILEVATO CHE La s.p.a. Telecom Italia proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna resa inter partes con cui era stata respinta l'opposizione a d.i. del medesimo Tribunale inerente il pagamento delle retribuzioni spettanti a Paolo Cassanelli da Telecom per il periodo marzo-settembre 2013 a seguito di declaratoria giudiziale della nullità del trasferimento di ramo di azienda (cui era addetto il Cassanelli) alla HP-DCS s.r.l. Con sentenza n.528\18 la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame rilevando che proprio a seguito delle lamentate dimissioni del Cassanelli dal rapporto con HP-DCS (rassegnate il 30.6.03), non sussisteva alcun aliunde perceptum da parte del lavoratore, quanto meno nel periodo marzo settembre 2013.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Telecom Italia s.p.a., affidato a tre motivi. Resiste il Cassanelli con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 1406, 2112 e 2126 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevante che il lavoratore avesse risolto volontariamente il rapporto di lavoro con la cessionaria, non sussistendo così, invece, alcun rapporto giuridico tra le odierne parti. 2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito dichiarato il diritto del Cassanelli al risarcimento del danno, laddove questi aveva richiesto il pagamento di retribuzioni. 3.- Con terzo motivo la Telecom denuncia la violazione degli artt. 210 e 213 c.p.c., nonché 1223 e 1227 c.c. per non avere la sentenza impugnata ammesso le istanze istruttorie, rigettando peraltro l'eccezione di aliunde perceptum.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi stante la loro connessione, sono infondati.RG 35838/18 Deve infatti richiamarsi il recente principio per cui, qualora sia dichiarata nulla la cessione di un ramo di azienda, ai lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, e da questi retribuiti, spetta al lavoratore la normale retribuzione da parte del cedente, non soggetta alla detrazione dell'aliunde perceptum, e neppure alle vicende del rapporto di mero fatto col cessionario. In sostanza, secondo questa Corte: "in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa" (Cass. n.29092\19).

Il rapporto col cessionario, dunque, è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale, cfr. Cass. 29092/2019, Cass. n.16793\20, Cass. n. 16792\20, Cass.n.16710\20, e plurimis. Quanto in particolare alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria HP-DCS deve considerarsi, come già affermato da questa Corte in varie occasioni, cfr. Cass. n. 20422\12, che la transazione col terzo cessionario è res inter alios acta e dunque "non può condividersi l'argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalla cessionaria, i lavoratori avrebbero fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima avevano con Telecom Italia, che quindi non potrebbe più rivivere, assunto - per altro - viziato dal supporre l'esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti ex art. 2112 c.c., di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che invece deve escludersi".

Anche la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata alla luce di quanto sopra esposto e del principio per cui spetta al giudice la qualificazione giuridica della domanda (Cass. n. 7794\17 e successive conformi).RG 35838/18 Ovviamente deve escludersi, stante la natura retributiva dell'obbligazione gravante su Telecom, la rilevanza di aliunde percepta. Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Considerato che il consolidamento della riferita giurisprudenza di legittimità in materia è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, ritiene il Collegio equo compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, ove dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 14 settembre 2021 Il Presidente (dr. Giuseppe Bronzini) IL C