Cassation court dismisses appeal against INPS for ignoring external labor disputes, ruling they do not extinguish contributory debts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Antonio Solimene's appeal against a Salerno Court of Appeal decision confirming INPS inspection reports and resulting tax notices. Solimene argued that pending labor court judgments regarding a third party's employment status should have been considered to potentially extinguish the contributory debts. The court held that these external proceedings concern distinct issues of labor merit and administrative liability, which do not invalidate the uncontested tax notices or extinguish the existing obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 comma 5 d.lgs. 46/99; Art. 112, 113 c.p.c.: External judgments on labor disputes do not affect the validity of uncontested tax notices or extinguish contributory debts when they concern distinct matters of merit.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 17311-2016 proposto da: SOLIMENE ANTONIO, in proprio e nella qualità di amministratore della SOLIMENE CERAMICHE S.R.L. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO MOBILIO; - ricorrente - 2021 contro 3526 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di " Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1631/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/01/2016 R.G.N. 295/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 17/11/21 - Pres. Bronzini, re!. Buffa - causa numero 24 - Solimene contro INPS Con sentenza del 5.1.16, la corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato le opposizioni del contribuente in epigrafe avverso i verbali ispettivi dell'INPS, con i quali erano state contestate plurime violazioni contributive per le quali erano state emesse alcune cartelle. La corte ha rilevato che avverso le cartelle non era stata proposta opposizione e che perciò il diritto alla pretesa contributiva relativa era divenuto incontestabile e che i verbali ispettivi che avevano accertato le violazioni poste alla base alle cartelle avevano acquisito autorità di titolo esecutivo.
Avverso tale sentenza ricorre Solimene per tre motivi; l'INPS ha depositato delega. Con il primo motivo si deduce, ex nn. 3, 4 e 5 l'art. 360, violazione dell'articolo 24 comma 5 e 6 decreto legislativo 46/99, 615, 112 ,113, 132 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato la possibilità di far valere fatti estintivi del credito successivi al decorso del termine per opporsi alla cartella; la parte richiama al riguardo le sentenze del giudizio sul verbale dell'illecito amministrativo e sulle ordinanze ingiunzione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per l'articolo 24 comma 5 citato nonché 112 e 113 c.p.c., e 25 Costituzione, per avere la corte territoriale dato rilievo al rapporto lavorativo del signor Tafuri, pur in difetto di prova ed in contrasto con sentenza del 2013 del giudice del lavoro, per di più retrodatando il rapporto di vari anni rispetto alla data del verbale ispettivo.
Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver omesso di considerare la sentenza del tribunale di annullamento del verbale amministrativo per la posizione di Tafuri e di rigetto della domanda di Tafuri di riconoscimento del rapporto di lavoro. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati. Deve infatti rilevarsi che la parte essenzialmente richiama gli esiti, ancora peraltro non definitivi, di altri giudizi relativi ad aspetti -distinti rispetto a quelli contributivi previdenziali oggetto del presente giudizio- inerenti questioni laburistiche e di responsabilità amministrativa.
Ciò posto, in disparte ogni considerazione sulla mancanza nella specie di un giudicato esterno che possa esser valutato ai fini del presente giudizio, deve rilevarsi da un lato che il richiamo ai detti giudizi non intacca né la perdurante validità del verbale ispettivo oggetto del presente giudizio, né la inoppugnabilità delle cartelle relative (in quanto inopposte nei termini). Dall'altro lato, dai detti fatti extraprocessuali (sopravvenuti alle cartelle) non emergono fatti estintivi delle obbligazioni oggetto delle stesse, ma fatti rilevanti al più per la rivalutazione e riqualificazione dei rapporti di lavoro dell'impresa e quindi di riflesso di quello previdenziale: un problema quindi da un lato di merito e non di legittimità, e dall'altro lato inidoneo ad inficiare la definitività delle cartelle e dei relativi debiti contributivi.
Nulla per spese, non avendo l'INPS svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio del 17 novem