Italian Court dismisses appeal on employment status, ruling lower court's evidence evaluation was not legally flawed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Manlio Mancini's appeal against the Second Instance Court's decision denying his claim for a subordinate employment relationship with Santa Croce S.R.L. The appellant argued the lower courts violated civil code provisions regarding evidence and burden of proof, but the Supreme Court found these grievances did not address the specific legal parameters defining subordinate versus autonomous work. Consequently, the Court determined the lower courts merely evaluated factual evidence without legal error, leading to the dismissal of the appeal and the award of litigation costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2094, 2222, 2697, 116 cod. civ.; Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.: The Supreme Court reviews only legal errors in the assessment of evidence; complaints regarding the factual evaluation of testimonies or documents do not constitute a violation of law unless the lower court inverted the burden of proof or applied a different standard than the law requires.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25183-2018 proposto da: MANCINI MANLIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA REGINA MARGHERITA n. 27, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO PANCI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO FUSCHINO; - ricorrente - contro SANTA CROCE S.R.L. (già ITALIANA BEVERAGE S.R.L.) 2021 in persona del legale rappresentante pro tempore, 2972 elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO N.48, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MASTROIANNI, che la rappresenta e difende; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 25183/2018 - controricorrente - Numero sezionale 2972/2021 Numero di raccolta generale 39410/2021 avverso la sentenza n. 308/2017 della CORTE Data pubblicazione 10/12/2021 D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 20/02/2018 R.G.N. 35/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott.
CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Isernia ha respinto il ricorso di Manlio Mancini volto ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Castellina s.p.a. (poi fusa per incorporazione nella Italiana Beverage s.r.l.) dall’1.1.2004 al 3.12.2008, con qualifica di dirigente e mansioni di Direttore Generale, Direttore Commerciale, Direttore della Produzione e Responsabile degli Acquisti, nonché la declaratoria di inesistenza del licenziamento intimato il 3.12.2008, con condanna della società a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto, l'indennità supplementare nonché differenze retributive e contributi omessi.
2. La Corte d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto che gli elementi probatori raccolti non consentissero di individuare un vincolo di dipendenza dell'appellante nei confronti della società ed ha sottolineato come il Mancini avesse collaborato con la società appellata fin dal 1998 e che l’assenza di un formale contratto tra le parti e le modalità di corresponsione del compenso, in misura non fissa, fossero indicative di un rapporto di collaborazione.
3. Avverso tale sentenza Manlio Mancini ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La società Santa Croce s.r.l. (già Italiana Beverage s.r.l.) ha resistito con controricorso.
4. E’ stata depositata memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ., nell’interesse di Manlio Mancini. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Considerato che: Numero registro generale 25183/2018 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. Numero sezionale 2972/2021Numero di raccolta generale 39410/2021 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa Data pubblicazione 10/12/2021 applicazione di norme di diritto e del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, nonché omessa motivazione o motivazione apparente circa i fatti controversi tra le parti e decisivi per il giudizio e infine violazione e falsa applicazione degli artt. 429, 132 n. 4 cod. proc. civ., 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ..
Si censura la sentenza d'appello per motivazione omessa o apparente in quanto la stessa si limita a rinviare, per relationem, alle argomentazioni espresse dal primo giudice senza valutare le critiche esposte dall'odierno ricorrente con il ricorso in appello, ritualmente trascritte.
6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 cod. civ., del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa i fatti controversi tra le parti e decisivi per il giudizio, per avere la Corte d’appello omesso di valutare la comunicazione interna del 30.8.2005 a firma Camillo Colella e la deposizione della teste Domenica Vacca, idonei a comprovare elementi sintomatici del vincolo di subordinazione e del ruolo di dirigente svolto dal Mancini, in coerenza con la previsione di cui all’art. 1 del contratto collettivo citato, essendo non veritiero il dato, valorizzato invece dai giudici di merito, secondo cui il predetto aveva collaborato fin dal 1998 con la società e pacifica la compatibilità tra la carica di componente del C.d.A. e quella di dirigente, tema del tutto trascurato dalla sentenza impugnata.
7. Col terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi per la decisione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, della l. n. 604 del 1966, per non avere i giudici di merito valutato l'illegittimità del licenziamento orale intimato al F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Mancini, sul presupposto del carattere subordinato del rapporto Numero registro generale 25183/2018 di lavoro dirigenziale. Numero sezionale 2972/2021Numero di raccolta generale 39410/2021 8. Il primo motivo è infondato. Data pubblicazione 10/12/2021 9. Questa Corte ha chiarito che la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (v.
Cass. n. 20883 de 2019; n. 28139 del 2018); si è infatti considerata nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (v. Cass. n. 22022 del 2017), dovendosi in tal caso escludere che la motivazione sia espressione di un autonomo processo deliberativo (v.
Cass. n. 27112 del 2018).
10. La Corte di merito, sia pure facendo proprie le valutazioni del primo giudice, ha preso in esame le censure mosse col ricorso in appello (e trascritte nel ricorso in cassazione, pag. 13-19) e contenenti critiche alla decisione di primo grado riguardo alla valutazione delle prove testimoniali, alla mancata adeguata valorizzazione della prova documentale costituita dalla comunicazione interna del 30.8.2005, al peso attribuito, per negare la subordinazione, al fatto che il Mancini avesse “concordato gli obiettivi aziendali” ed avesse ricoperto la carica di membro del C.d.A. della società.
La sentenza impugnata ha condiviso la valutazione del Tribunale sulla inidoneità delle prove F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 testimoniali a fornire elementi univoci di subordinazione, dando Numero registro generale 25183/2018 particolare rilievo agli indici negativi di subordinazione, (il Numero sezionale 2972/2021Numero di raccolta generale 39410/2021 ricorrente non doveva presentare certificati medici in caso di Data pubblicazione 10/12/2021 assenza, né giustificare altre assenze dal lavoro e gestiva con una certa autonomia il suo lavoro); ha esaminato la comunicazione del 30.8.2005 a firma del Colella (“Con decorrenza immediata la posizione di Direttore commerciale sarà assunta ad interim dal direttore generale sig.
Manlio Mancini…”) ma ha attribuito alla stessa un valore non dirimente ed anzi surclassato da altri elementi di segno contrario, in particolare “la mancanza di un formale contratto fra le parti e… le modalità di corresponsione del compenso, in misura non fissa”, indicativi di un rapporto di collaborazione; ha parimenti analizzato e valorizzato, quale indice di un rapporto di lavoro autonomo, il dato probatorio secondo cui il Mancini aveva collaborato fin dal 1998 con la società appellata.
11. La sostanziale condivisione dei giudici di appello rispetto alle valutazioni del Tribunale è quindi avvenuta attraverso la griglia delle censure svolte da parte appellante e con motivazione che non può in alcun modo definirsi apparente, dal che consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
12. Neppure il secondo motivo può trovare accoglimento.
13. Sebbene le censure siano veicolate come violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ., esse, tuttavia, non attengono ai parametri normativi propri del lavoro subordinato o autonomo (il solo aspetto suscettibile di denuncia in sede di legittimità, v. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999) ma investono direttamente ed unicamente la valutazione delle risultanze processuali, attraverso ampi riferimenti alle prove testimoniali e documentali che si assumono erroneamente apprezzate, in tal modo collocandosi all’esterno del vizio di violazione di legge.
Non è specificamente dedotto e non risulta che la Corte di merito abbia invertito gli oneri di prova, in violazione dell’art. 2697 cod. civ., oppure F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 valutato le prove secondo un criterio diverso da quello indicato Numero registro generale 25183/2018 dall’art. 116 cod. proc. civ.
Numero sezionale 2972/2021Numero di raccolta generale 39410/2021 14. Il mancato accoglimento dei primi due motivi di ricorso, Data pubblicazione 10/12/2021 porta a ritenere assorbito il terzo motivo formulato sul presupposto del carattere subordinato del rapporto, nel caso di specie escluso.
15. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.
16. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.
17. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 6.10.2021 Il Presidente Dott. Guido Raimondi F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4