Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39400/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement ending all litigation between RAI and employee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39400/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation matter ceased following a settlement agreement reached between RAI and Francesca Carangelo. Although the lower court had ruled in favor of the employee regarding her indefinite-term employment and unpaid contributions, the parties signed a conciliation record on January 12, 2021, resolving all disputes including litigation costs. Consequently, the court found no interest for the parties to continue the proceedings and dismissed the cassation appeal without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: When parties reach a settlement agreement during cassation proceedings, the matter is declared ceased and the appeal is dismissed due to the lack of interest to continue the litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement cessation of litigation cassation appeal labor dispute conciliation record rapporto di lavoro restituzione dell'indennità per lavoro ridotto adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., le parti hanno dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da allegato verbale di conciliazione sottoscritto il 12.1.2021 presso la sede di Unindustria di Roma.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3688 del 2016
228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n.
Cass. n. 23175 del 2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22729-2018 proposto da: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 CARANGELO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in 2946 ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo Studio D'AMATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI NICOLA D'AMATI, CLAUDIA COSTANTINI; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 22729/2018 - controricorrente - Numero sezionale 2946/2021 Numero di raccolta generale 39400/2021 avverso la sentenza n. 5948/2017 della CORTE Data pubblicazione 10/12/2021 D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2018 R.G.N. 2622/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott.

CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., confermando la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda di Francesca Carangelo, aveva dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal15.9.2003, condannando la società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento delle differenze retributive dalla data di costituzione in mora. In accoglimento dell’appello incidentale della Carangelo, ha condannato la RAI al risarcimento del danno per l’omissione dei contributi dovuti e prescritti.

2. Avverso tale sentenza la RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Francesca Carangelo ha resistito con controricorso. Considerato che:

3. Con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., le parti hanno dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da allegato verbale di conciliazione sottoscritto il 12.1.2021 presso la sede di Unindustria di Roma.

4. Dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 oggetto, anche riguardo alle spese di lite, e tale verbale è Numero registro generale 22729/2018 idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia Numero sezionale 2946/2021Numero di raccolta generale 39400/2021 del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente Data pubblicazione 10/12/2021 mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio.

5. Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Così deciso nell’Adunanza camerale del 5.10.2021 Il Presidente Dott. Guido Raimondi F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3