Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39398/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against TFR payment obligations in company transfer cases under solidarity principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39398/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by Omnibus S.R.L. regarding its liability for accrued TFR amounts after a company transfer. The lower courts had confirmed that the transferring employer remains liable for pre-transfer TFRs, while the transferee bears solidary liability for the same period and sole liability for post-transfer amounts. The court upheld this established jurisprudence, ruling that the existence of a Guarantee Fund does not negate the statutory solidarity mechanisms defined in the Civil Code for business transfers.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2112 c.c.; Art. 2113 c.c.; The transfer of a business does not exempt the transferring employer from liability for accrued TFRs prior to the transfer, as the transferee's obligation is merely solidary for that period, and the Guarantee Fund's limitations do not alter this statutory regime.

Parole chiave

Generato dall'IA
TFR payment obligations company transfer solidarity Guarantee Fund limitations pre-transfer accrued benefits Civil Code Art 2112 employer liability transfer Cassation dismissal cessione di azienda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2112 c.c.
e che qui si intende ribadire, secondo cui, in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod.
Art. 2113 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
art. 2112 cod. civ
Ciò comporta che le limitazioni connesse alle Numero registro generale 22724/2018 caratteristiche del Fondo di garanzia non escludono l’operare dei Numero sezionale 2945/2021Numero di raccolta generale 39398/2021 meccanismi di solidarietà dettati dall’art. 2112 cod. civ.
art. 2120 c.c
fissato dall'art. 2120 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22724-2018 proposto da: OMNIBUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA AMENDOLA, SIMONE AGROFOGLIO; - ricorrente - 2021 contro 2945 PIVA GIORGIA, VELLI PAOLA, CONGEDO STEFANIA, ALLEGRETTI MONICA, BASSO GISELLA, ATTUS ROBERTO, LIPARI PAOLA, ANTONELLO SILVIA, SCOMMESSE SANREMO F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 22724/2018 S.R.L. IN FALLIMENTO, SCOMMESSE VENTIMIGLIA S.R.L. Numero sezionale 2945/2021 Numero di raccolta generale 39398/2021 IN FALLIMENTO; Data pubblicazione 10/12/2021 - intimati - avverso la sentenza n. 47/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/02/2018 R.G.N. 645/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott.

CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Imperia, in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori indicati in epigrafe, ha condannato la società cedente (Omnibus s.r.l. in liquidazione) e le società cessionarie (Scommesse Sanremo s.r.l. e Scommesse Ventimiglia s.r.l.) in solido al pagamento della quota di t.f.r. maturata anteriormente alla cessione e le sole cessionarie al pagamento della quota di t.f.r. maturata successivamente.

2. La Corte d’appello di Genova, adita dalla Omnibus s.r.l., ha confermato il suddetto capo della sentenza ed ha accolto l’appello solo quanto alla domanda di manleva proposta dalla cedente nei confronti delle società cessionarie.

3. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto, in conformità ad orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidatosi, che il datore di lavoro cedente rimanesse obbligato nei confronti del lavoratore per la quota di t.f.r. maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento d’azienda, mentre il datore cessionario fosse obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà e restasse l'unico obbligato per la quota maturata successivamente alla cessione. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 4. Avverso tale sentenza la Omnibus s.r.l. ha proposto ricorso Numero registro generale 22724/2018 per cassazione, affidato ad un unico motivo. I lavoratori indicati Numero sezionale 2945/2021Numero di raccolta generale 39398/2021 in epigrafe e le società Scommesse Sanremo s.r.l. in fallimento e Data pubblicazione 10/12/2021 Scommesse Ventimiglia s.r.l. in fallimento non hanno svolto difese.

Considerato che:

5. Con l’unico motivo la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2120 e 2112 cod. civ., sostenendo che erano stati ceduti alle società cessionarie anche le quote di t.f.r. sino a quel momento maturate dai lavoratori, in base alla determinazione dei relativi importi ad opera di consulente tecnico, e che all’epoca del trasferimento di azienda i lavoratori non avevano maturato il diritto alla corresponsione del t.f.r., poiché il fatto costitutivo di tale diritto, cioè la cessazione del rapporto di lavoro, si era verificato in capo alla cessionaria; con la conseguenza che solo su quest’ultima poteva gravare l’obbligo del relativo pagamento.

6. La ricorrente richiama, poi, i contratti collettivi del settore Commercio che conforterebbero l’opzione interpretativa proposta in quanto, là dove prevedono un limite numerico oppure una gerarchia nelle cause che danno diritto all’anticipazione del t.f.r., rendono evidente come quest’ultimo maturi solo alla cessazione del rapporto di lavoro e non prima. Nel ricorso si richiamano, inoltre, alcune circolari INPS (la n. 74 del 2008 e la n. 89 del 2012) che escludono l’intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del cedente, per essere in tal caso obbligato alla corresponsione unicamente il cessionario; e prevedendosi l’intervento del Fondo nel caso di insolvenza del cessionario medesimo.

7. Il motivo è infondato poiché la Corte di merito si è attenuta all’orientamento espresso da questa S.C. e che qui si intende ribadire, secondo cui, in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :

R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo Numero registro generale 22724/2018 dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro Numero sezionale 2945/2021Numero di raccolta generale 39398/2021 cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata Data pubblicazione 10/12/2021 durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione (v.

Cass. n. 27507 del 2019; n. 164 del 2016; n. 20837 del 2013; n. 11479 del 2013; n. 19291 del 2011).

8. Quanto alle implicazioni che parte ricorrente pretende di desumere dalle circolari INPS, premesso che tali circolari non hanno valore interpretativo cogente, è utile richiamare i principi enunciati da questa S.C. secondo cui “L'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta; (v. Cass. n. 4897 del 2021; n. 19277 del 2018).

9. La disciplina del Fondo di garanzia, che svolge una funzione esclusivamente assicurativa e previdenziale di protezione dei lavoratori dal rischio dell'insolvenza del datore di lavoro, presuppone che sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro che è tale quando cessa il rapporto di lavoro; che quindi sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, perché il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto, e che il datore di lavoro, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza.

10. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'intervento del Fondo di garanzia non si giustifica laddove sia inesistente la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale, e che le tutele dei lavoratori, in ipotesi di trasferimento d'azienda, formano oggetto di altre specifiche previsioni di derivazione comunitaria come la direttiva 2001/23 (v. Cass. n. 4897 del 2021 cit.). F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :

R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 11. Ciò comporta che le limitazioni connesse alle Numero registro generale 22724/2018 caratteristiche del Fondo di garanzia non escludono l’operare dei Numero sezionale 2945/2021Numero di raccolta generale 39398/2021 meccanismi di solidarietà dettati dall’art. 2112 cod. civ. per Data pubblicazione 10/12/2021 l’ipotesi di trasferimento di azienda, sicché nessuna implicazione, nel senso voluto da parte ricorrente, può trarsi dalla disciplina normativa dettata per l’intervento del Fondo e, quindi, anche dalle richiamate circolari INPS.

12. Non appare infine rilevante ai fini della decisione la circostanza che al momento della cessione dell'azienda la società Omnibus avesse inserito tra le passività l'ammontare delle quote di t.f.r. maturate dai dipendenti, rifluendo ciò nei rapporti tra le due società, ma non nei termini di una diversa soluzione della controversia che ritenga esonerato il cedente da ogni obbligo nei confronti del lavoratore ceduto in relazione alle quote di t.f.r. maturate prima della cessione. Deve, infatti, ribadirsi la validità del principio sopra richiamato, reiteratamente affermato in sede di legittimità ed ampiamente giustificato dalle motivazioni allo stesso sottese, rispetto al quale non si ravvisano idonee e convincenti ragioni che inducano a discostarsene.

13. Alle svolte considerazioni consegue il rigetto del ricorso.

14. Nulla va statuito sulle spese, atteso che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

15. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :

R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 22724/2018 pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma Numero sezionale 2945/2021 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Numero di raccolta generale 39398/2021Data pubblicazione 10/12/2021 Così deciso nella Adunanza camerale del 5.10.2021 Il Presidente Dott. Guido Raimondi F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t