Italian court dismisses appeal due to mutual settlement and joint withdrawal of litigation by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a joint withdrawal of the appeal by both the employee and the employer. Although the lower court had reinstated the worker after annulling her dismissal, both parties subsequently signed a joint request to abandon the case. The court ruled that this mutual withdrawal legally terminated the litigation without any further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The process is extinguished when both parties jointly withdraw the appeal, thereby terminating the litigation without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 14974-2019 proposto da: D'ARGENIO GIOCONDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA ONORATO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO FUSCHINO; - ricorrente - contro SOLIDALIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS, in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 2970 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANGIPANE N.13, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SACCHETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO DOMENICO CATERINA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 57/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 01/03/2019 R.G.N. 204/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento intimato a Gioconda D'Argenio e condannato la società datrice di lavoro, Solidalia coop. Sociale a r.l. Onlus, alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento alla effettiva reintegra;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Gioconda D'Argenio sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; 3. è stata depositata istanza congiunta delle parti le quali, dato atto che la lite era stata transatta, hanno dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione con compensazione totale delle spese; Considerato che 1. a seguito della istanza congiunta di rinunzia in data 8 settembre 2021, sottoscritta personalmente da entrambe le parti e dai relativi procuratori, a mente degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve essere dichiarata l'estinzione del processo;
2. non si fa luogo alla statuizione sulle spese stante la adesione alla rinunzia;
3. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Roma, 6 ottobre 2021 acoia li l'u,,:7:.1z7r.irio Giudiziario in Canc.,DI!eria oggi, .................. ....... u Funzion