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Ordinanza — n. 38894/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific facts and merit attack on lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38894/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Ippoliti and D'Elpidio against the Court of Appeal's judgment regarding labor relations and liability. The appellants argued for inadmissibility based on procedural defects, including the alleged tardiness of a transaction request and the failure to analyze specific management issues. The court rejected these claims because the grievances lacked sufficient detail to challenge the lower court's reasoning and did not point to specific errors in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 1304 c.c.: An appeal for inadmissibility is rejected if the grievances lack specific facts or fail to adequately attack the merits of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific facts requirement merit attack failure labor liability unrecognized association associazione di datori di lavoro retribuzione non pagata lavoro non remunerato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. per aver la corte di merito ritenuto decaduta la parte dalla possibilità di avvalersi della transazione in RG.
Art. 360 co.1 nn 3 e 5 c.p.c.
in relazione all'art. 360 co.1 n.
Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
La terza censura denuncia la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omessa valutazione di fatti decisivi relativi alla data dì scioglimento della società e alla cessazione della sua operatività.RG.
Art. 1304 c.c.
Art. 38 c.c.
La Corte aquilana, per quel che in questa sede interessa, aveva ritenuto sussistere la legittimazione passiva di D'Elpidio ed Ippoliti in ragione del disposto dell'art. 38 c.c.
Art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
art. 38 c.c
La Corte aquilana, per quel che in questa sede interessa, aveva ritenuto sussistere la legittimazione passiva di D'Elpidio ed Ippoliti in ragione del disposto dell'art. 38 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.23238/2017
Peraltro la attuale doglianza neppure indica dove e come le eccezioni attualmente svolte siano state prospettate, e quindi in discussione, e come le stesse possano essere dirimenti e decisive ai fini di una diversa valutazione ( Cass.n.23238/2017).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 33157-2018 proposto da: IPPOLITI MARIO, D'ELPIDIO BRUNO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato VALERIO VALLEFUOCO, rappresentati e difesi dall'avvocato BIAGIO GIANCOLA; - ricorrente - contro - GIORDANI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in 2021 ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio 2650 dell'avvocato GIUSEPPE ALESSIO D'ONOFRIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO CARACCIOLO; - MARZAROLA ANTONELLA, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato CARLO SCARPANTONI; - controricorrenti - nonché contro CONFEURO TERAMO; - intimati - avverso la sentenza n. 528/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/07/2018 R.G.N. 240/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. RG. n. 33157/2018 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza n. 528/2018 aveva rigettato il reclamo proposto da D'Elpidio Bruno e Ippoliti Mario avverso la decisione con cui il tribunale di Teramo aveva ritenuto ancora sussistente il rapporto di lavoro tra Marzarola Antonella e l'associazione Confeuro di Teramo, in assenza di un valido atto di licenziamento, ed aveva condannato gli stessi, in via solidale con l'associazione, nella loro rispettiva qualità di Presidente e Vicepresidente della stessa, alla corresponsione delle retribuzioni spettanti alla lavoratrice dal 4.3.2014 al 20.2.2016.

La Corte aquilana, per quel che in questa sede interessa, aveva ritenuto sussistere la legittimazione passiva di D'Elpidio ed Ippoliti in ragione del disposto dell'art. 38 c.c. circa la responsabilità patrimoniale delle persone che agiscono per conto della associazione non riconosciuta; aveva ritenuto non esistente in giudizio la domanda di D'Elpidio e Ippoliti di avvalersi della transazione stipulata tra la Marzarola e il Giordani ( nominato da Confeuro Teramo per la regolarizzazione del rapporto di lavoro del personale), così non potendosi estendere gli effetti di tale transazione sugli stessi, anche escludendo che questi avessero chiesto la produzione in giudizio di detta transazione.

Il giudice di appello aveva infine rigettato le ulteriori doglianze relative alla statuizione circa la permanenza del rapporto di lavoro nel periodo in questione . Avverso detta statuizione il D'Elpidio e l'Ippoliti proponevano ricorso affidato a tre motivi cui resistevano con separato controricorso Antonella Marzarola e Francesco Giordani. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.1304 c.c. in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. per aver la corte di merito ritenuto decaduta la parte dalla possibilità di avvalersi della transazione in RG. n. 33157/2018 quanto tardiva la formulazione della relativa Istanza.

A tal riguardo rilevava dì aver avanzato la richiesta in talune mail anche nell'atto di appello, pur dando atto che nulla era invece chiesto nel verbale di udienza. Pur tenendo in disparte le osservazioni circa la specificità della censura che solo richiama i documenti senza inserirne il contenuto nel testo, deve principalmente rilevarsi che agli atti manca proprio la transazione cui è fatto riferimento e di cui i ricorrenti vorrebbero avvalersi. La sentenza impugnata statuisce in motivazione che mai è stata chiesta la produzione di detta transazione stipulata al di fuori del giudizio .

Rispetto a tale precisa valutazione, la censura ( peraltro inconferente rispetto al vizio richiamato), avrebbe richiesto, per non incorrere nel difetto di autosufficienza, quantomeno l'inserimento dell'esatto contenuto della richiesta, al fine di dar conto della eventuale erronea determinazione attualmente censurata ( e ciò anche per confutare quanto a riguardo dichiarato della controricorrente circa l'assenza di qualsivoglia transazione). Il motivo per tali plurime ragioni è inammissibile.

2) Con la seconda censura è dedotta la violazione degli artt.38,2086,2094,2104,2697 c.c., in relazione all'art. 360 co.1 nn 3 e 5, cp.c., per aver, la corte di appello, omesso di analizzare il tema della "gestione del rapporto" dì lavoro limitandosi a confermare la responsabilità patrimoniale dei ricorrenti. Il motivo è inammissibile poiché è aggredito il merito della valutazione svolta dalla Corte d'appello peraltro diretto alla affermazione della legittimazione passiva dei ricorrenti quali Presidente e Vicepresidente di Confeuro , affermata, anche nelle precedenti fasi del giudizio, sulla base del disposto dell'art. 38 c.c. Il motivo, peraltro, non indica dove e come tale eccezione sia stata posta nel giudizio, così non riuscendo a contrastare quanto a sua volta denunciato dalla parte controricorrente ( pg 16) circa la novità della eccezione.

3) La terza censura denuncia la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omessa valutazione di fatti decisivi relativi alla data dì scioglimento della società e alla cessazione della sua operatività.RG. n. 33157/2018 La Corte di merito nella impugnata decisione ha affrontato il tema anche delineando l'esatto contenuto delle censure mosse alla decisione del tribunale e dunque trattando e valutando le questioni poste con determinazione di merito non esaminabile ulteriormente in questa sede di legittimità. Il motivo è dunque infondato. Peraltro la attuale doglianza neppure indica dove e come le eccezioni attualmente svolte siano state prospettate, e quindi in discussione, e come le stesse possano essere dirimenti e decisive ai fini di una diversa valutazione ( Cass.n.23238/2017).

Il rigetto del ricorso e dei suoi singoli motivi rende assorbito l'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte controricorrente. Le spese possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda anche articolata con "parallelo " ricorso pendente dinanzi a questa Corte ( RG n. 23219/2019) tra le medesime parti e con ragioni che intrecciano la presente controversia , di cui si è ritenuta opportuna la trattazione congiunta. Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma il 21 settembre 2021. Il Presidente fL RINZIONARIti TDIZIARIO 11 Funzionario Giudrio Depo