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Ordinanza — n. 38893/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as litigation extinguished by parties' agreement and mutual withdrawal of suit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38893/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement and formally withdrew the lawsuit. Although the appellant argued for higher damages regarding lost income and new facts, the court noted the procedural termination due to the parties' mutual consent. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the substantive legal merits of the claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 18, co. 4 I.n. 300/70: When parties reach a settlement and mutually withdraw the suit, the proceedings are extinguished and the appeal is dismissed without examination of the merits.

Parole chiave

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litigation extinguishment settlement agreement mutual withdrawal of suit dismissal of appeal labor law damages restituzione dell'indennità per lavoro ridotto calcolo dell'indennità risarcitoria compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

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Art. 1223 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 1223, 1218,1227 c.c., e mancato coordinamento con l'art.
Art. 1218 c.c.
Art. 1227 c.c.
Art. 18, co. 4 I.n. 300/70
1526/2017 , aveva , in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato la società Mito srl a pagare in favore di Cavallina Gabriele la somma pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento ex art. 18, co.4 I.n.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
300/70, ( ex art. 360 co.1 n.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26588-2018 proposto da: MITO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato ANNARITA FURIASSI; - ricorrente - contro 2021 CAVALLINA GABRIELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA 2649 CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato ANDREA PERRON CABUS e MICHELE TONIATTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1526/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/03/2018 R.G.N. 437/20174; udita la relazione della causa svolta nella camera di 7- consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. RG. n. 26588/2018 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Bologna in sede di giudizio di rinvio ( Cass.n. 8708/2017), con la sentenza n. 1526/2017 , aveva , in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato la società Mito srl a pagare in favore di Cavallina Gabriele la somma pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento ex art. 18, co.4 I.n. 300/70 e 15 mensilità a titolo di indennità sostistutiva della reintegrazione e ex art. 18, co.5 I.n. 300/70. La Corte rigettava l'appello incidentale della società relativo alla determinazione e considerazione dell'aliunde perceptum e percipiendum nonché dei fatti sopravvenuti, tutti incidenti sulla determinazione e aggravamento del danno come sopra liquidato, ritenendo che dette circostanze erano estranee alla sede giudizio di rinvio in quanto precluse dalla decisione assunta a tal riguardo.

Avverso detta decisione proponeva ricorso la società affidata a tre motivi cui resisteva con controricorso Gabriele Cavallina. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 1223, 1218,1227 c.c., e mancato coordinamento con l'art. 18 co.4 I.n. 300/70, ( ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), per la mancata considerazione , nella determinazione del risarcimento del danno, dell'aliunde perceptum e percipiendum.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 per la omesso esame di un fatto decisivo sopravvenuto alla decisione .

3) Il terzo motivo denuncia la violazione norma diritto ( ex art 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per la violazione art. 18 co.4 I.n. 300/70. Deve preliminarmente rilevarsi che nelle more del giudizio la Società Mito srl depositava atto di rinuncia datata 13.9.2021 , essendo intervenuto, tra le parti, accordo transattivo in sede sindacale. Alla rinuncia aderivano per accettazione la controparte, Gabriele Cavallina e i difensori dello stesso. RG. n. 26588/2018 Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia. c

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Cosi' deciso in Roma il 21 settembre 2021. Il Presidente IL FUNZIONAP101UDIZIAR1O Maria iGi.icoia Il r.: • Deposit .2, - oggi, U f pie 2021 Il Funz