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Ordinanza — n. 38728/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to power of attorney not referring to the specific case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38728/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the power of attorney failed to explicitly reference the specific case number. The appellant's lawyer argued the document covered the matter, but the court found the lack of specific reference fatal to the mandate's validity. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the lawyer lacked authority to act in this specific proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 83 cod. proc. civ.; The power of attorney must explicitly refer to the specific case; without such reference, the mandate is invalid and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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power of attorney specific case reference inadmissibility legal representative Civil Procedure Code validity of mandate procedural defect

Disposizioni normative citate

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Art. 83 cod. proc. civ.
Alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 cod.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla legge n.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla legge n.
art. 83 cod. proc. civ
Alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7 giugno 2003, n. 9173
Cass. 7 giugno 2003, n. 9173).

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Testo completo

conferimento di ogni più ampia facoltà in merito a “ricorso Numero registro generale 6573/2020 Cassazione avverso sentenza C.A. VE.”, senza altro Numero sezionale 3223/2021Numero di raccolta generale 38728/2021 elemento identificativo. Data pubblicazione 06/12/2021 5. Alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 cod. proc. civ. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte:

Cass. 7 giugno 2003, n. 9173).

6. La mancata riferibilità della procura alla controversia in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese.

7. Si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Tuttavia, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, stante l'accertato difetto di procura speciale, su di lui e non sulla parte grava il raddoppio F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9