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Ordinanza — n. 38692/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for late filing, ruling 60-day deadline starts from communication date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38692/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the late filing of the petition. The appellant, a public employee, sought to challenge an appellate court's dismissal of her claim for salary differences related to state service tenure. The court ruled that the 60-day deadline for filing a cassation appeal begins from the date of communication of the appellate order, not from the date of notification to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, c.p.c.; Art. 325, c.p.c.; Art. 133, c.p.c.: The sixty-day period for filing a cassation appeal commences from the date of communication of the appellate court's order to the appellant, unless the opposing party was notified prior to such communication.

Parole chiave

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cassation appeal deadline communication of order public service tenure salary difference claim inadmissibility due to delay compenso per prestazioni anzianità di servizio riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, c.p.c.
690/2015 R.G., ai sensi dell'art. 348 bis, c.
Art. 325, c.p.c.
348-ter, terzo comma, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, si riferisce a quello di cui al secondo comma dell’art. 325 c.p.c.
Art. 133, c.p.c.
Solo per il caso che la controparte abbia notificato l’ordinanza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Solo per il caso che la controparte abbia notificato l’ordinanza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c.
art. 3 della Costituzione
civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CEE, clausola 4.4 dell’Accordo Quadro allegato, in relazione all'art.
art. 348-bis c.p
348-ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art.
art. 327 c.p
lungo di cui all’art. 327 c.p.c.».
art. 325 c.p
348-ter, terzo comma, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, si riferisce a quello di cui al secondo comma dell’art. 325 c.p.c.
art. 133 c.p
Solo per il caso che la controparte abbia notificato l’ordinanza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14825-2016 proposto da: SCHERMA ANNA MARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO VITRANO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E 2021 DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 3266 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALEF i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14825/2016 Numero sezionale 3266/2021 DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, Numero di raccolta generale 38692/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 365/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 12/02/2015 R.G.N. 9286/2009; avverso l'ordinanza n. 80/2015 della CORTE di PALERMO, depositata il 17/02/2015 R.G.N. 690/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott.

IRENE TRICOMI. RITENUTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza depositata il 17 dicembre 2015 nel pr. iscritto al n. 690/2015 R.G., ai sensi dell'art. 348 bis, c. 1 cod. proc. civ., ha dichiarato l’inammissibilità dell'appello proposto da Anna Maria Scherma, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), avverso la sentenza del Tribunale Palermo del 12 febbraio 2015 che, in parziale accoglimento della sua domanda volta al conseguimento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'Ente locale al momento del passaggio nei ruoli dello Stato, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché l'Istituto Scolastico di Palermo, al pagamento della somma di euro 158,30, oltre accessori di legge.

2. La Corte territoriale, adita dal lavoratore, ha ritenuto che l'appello non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14825/2016 3. Essa ha richiamato le precedenti decisioni assunte in fattispecie sovrapponibili a Numero sezionale 3266/2021 Numero di raccolta generale 38692/2021 quella dedotta in giudizio e, riassunti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei Data pubblicazione 06/12/2021 ruoli dello Stato del personale ATA degli Enti locali, ha, in sintesi, osservato che la Corte di Giustizia con la sentenza del 6 settembre 2011 in causa C - 108/10, nel ritenere applicabile alla fattispecie la direttiva 77/187/CEE, ha escluso che il cessionario possa non tener conto dell'anzianità pregressa dei lavoratori ceduti, ma solo nei limiti necessari al mantenimento del livello retributivo in precedenza goduto, atteso che la direttiva ha lo scopo di impedire che il lavoratore possa subire per effetto del trasferimento un peggioramento retributivo.

4. Avverso la sentenza pronunciata in grado d’appello Scherma Anna Maria ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il MIUR resiste con controricorso. Preliminarmente la difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. CONSIDERATO 1. Che con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della direttiva 77/187/CEE, art. 3 c. 1, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 108/10 in relazione all'art. 8 c. 2 della legge n. 124 del 1999 e all'art. 1 c. 218 della legge n. 266 del 2005. Addebita alla sentenza impugnata di non avere fatto corretta applicazione della direttiva 77/187/CEE e dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza richiamata nella rubrica del motivo in esame.

Assume che l'accertamento relativo al peggioramento retributivo avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto dell’anzianità maturata presso il cedente, equivalente a F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14825/2016 quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della Numero sezionale 3266/2021 Numero di raccolta generale 38692/2021 determinazione della posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo.Data pubblicazione 06/12/2021 2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU, dell'art. 1 del protocollo n.1 della CEDU nell’interpretazione datane dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con le sentenza del 7.6.2011 Agrati ed altri contro Italia, dell’11.12.2012 De Rosa contro Italia, del 14.1.2014 Montalto contro Italia, in relazione all'art. 8 c. 2 della legge 124 del 1999 e all'art. 1 c. 218 della legge n. 266 del 2005 e violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il ricorrente addebita al Tribunale di non avere disapplicato, in violazione dei principi della CEDU nella lettura data dalla Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo nella sentenza Agrati, la disposizione contenuta nell' art. 1 c. 218 della legge n. 266 del 2005, che aveva modificato la norma contenuta nell'art. 8 della legge n. 124 del 1999. Assume che la sentenza impugnata è in contrasto con i principi affermati dalla CEDU nelle sentenze richiamate nella rubrica del motivo in esame e sostiene che la fattispecie dedotta in giudizio deve ritenersi disciplinata dalla disposizione contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che garantisce la continuità giuridica del rapporto di lavoro ed il mantenimento del trattamento economico in caso di passaggio da una Pubblica Amministrazione ad un’altra.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CEE, clausola 4.4 dell’Accordo Quadro allegato, in relazione all'art. 8 c. 2 della legge 124 del 199 e all'art. 1 c. 218 della legge n. 266 del 2005 e solleva un dubbio di legittimità costituzionale. Assume che il Tribunale F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14825/2016 avrebbe dovuto interpretare, in maniera costituzionalmente e comunitariamente Numero sezionale 3266/2021 Numero di raccolta generale 38692/2021 orientata, l’art. 8 della legge n. 124 del 1999 e dichiarare il diritto al riconoscimento Data pubblicazione 06/12/2021 dell'anzianità maturata nell'Ente di provenienza ai tini dell'inquadramento stipendiale ed economico nella nuova classificazione del personale dell'Amministrazione statale secondo il CCNL ivi vigente.

Sostiene, inoltre, che la disciplina contenuta nella legge n. 266 del 2005 contrasta con l’art. 3 della Costituzione, in quanto viola il diritto acquisito dalla ricorrente alla conservazione dell'anzianità maturata nella successione dei rapporti giuridici svoltisi senza alcuna soluzione dì continuità e formula istanza di rimessione alla Corte Costituzionale anche ai sensi dell'art. 117, c. 1 della Costituzione in riferimento all'art. 6 Convenzione EDU.

4. È preliminare all’esame dei motivi la verifica della tempestività del ricorso per cassazione, su cui vi è eccezione del controricorrente. 4.1. Occorre ricordare che questa Corte, a Sezione Unite, con la sentenza n. 25513 del 2016, ha affermato il principio secondo cui «Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio F i r m a t o D a :

G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14825/2016 Numero sezionale 3266/2021 potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla Numero di raccolta generale 38692/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.».

Si è così affermato che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell'ordinanza, deve rispettare il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, posto che l’art. 348-ter, terzo comma, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, si riferisce a quello di cui al secondo comma dell’art. 325 c.p.c. Solo per il caso che la controparte abbia notificato l’ordinanza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c. assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia), il termine per impugnare decorre dalla notificazione.

Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria omette del tutto la comunicazione. 4.2. Nella specie, la ricorrente, che in appello era rappresentata dagli avv.ti Luciana Dimaggio e Benedetto Schimmenti, ha adempiuto all’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”. Questa Corte, al fine di verificare la tempestività del ricorso per cassazione, nell’odierna adunanza e in tempo reale ha chiesto, tramite la cancelleria, la relativa documentazione alla Corte d’Appello di Palermo, Sezione lavoro. Quest’ultima, anch’essa in tempo reale, ha trasmesso copia dell’attestazione telematica di avvenuta consegna in data 17 dicembre 2015 della comunicazione a lucianadimaggio@pecavvpa.it dell’inammissibilità dell’appello iscritto al rg. 690 del 2015, vertente tra Scherma Anna Maria e il MIUR.F i r m a t o D a :

G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14825/2016 4.3. Il ricorso per cassazione in oggetto, essendo stato notificato a mezzo Numero sezionale 3266/2021posta con Numero di raccolta generale 38692/2021 raccomandata spedita solo il 1° giugno 2016, risulta quindi inammissibile per tardività.Data pubblicazione 06/12/2021 5.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 27 ottobre 2021. Il Presidente Antonio Manna F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A