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Ordinanza — n. 38210/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic challenge on evidence evaluation and lack of specific fact contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38210/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Even Group inadmissible, leaving the lower court's judgment against the company regarding unpaid wages intact. The appellant argued that the trial court improperly evaluated witness testimony and failed to address specific legal grounds, but the court found these arguments generic and lacking in concrete factual contestation. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural requirements for admissibility under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 246 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal alleging improper evidence evaluation is inadmissible if it merely contrasts the lower court's factual reconstruction without denouncing omitted decisive facts or providing specific content to the criticism.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic evidence challenge witness testimony evaluation labor dispute wages procedural requirements adattamento delle retribuzioni retribuzione non pagata indennità giornaliera differita

Disposizioni normative citate

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Art. 246 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 246 c.p.c. per inadeguatezza della motivazione e violazione delle regole ermeneutiche.
Art. 360 c.p.c.
Anche il secondo motivo di ricorso - con il quale la società lamenta l'ornessc esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 primo comma n.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 qua te d.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presupposti procecsuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 23 quello previsto per il ricorso a norrna dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
art. 246 c.p
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 246 c.p.c.
art. 246 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 246 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/05/2006 n. 11034
Cass. 12/05/2006 n. 11034 e molte altre successive, tra le altre Cass.
Cass. 24/09/2014 n. 20106
11034 e molte altre successive, tra le altre Cass. 24/09/2014 n. 20106).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 16547-2018 proposto da: EVEN GROUP S.A.S. DI ALESSIO DI GRAZIA &. C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI, 56, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SALUSTRI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 CANDELOTTI SARA; 2655 - intimata - avverso la sentenza n. 5433/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/12/2017 R.G.N. 3678/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. r.g. n. 16547/2018 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri che, in accoglimento del ricorso proposto da Sara Candelotti, ha condannato la Even Group s.a.s. di Alessio Di Grazia & C. al pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione all'accertato rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 20.10.2007 al 1.9.2011 con inquadramento nel IV livello del c.c.n.l. di categoria pari ad € 51.717,17 oltre accessori dovuti per legge.

2. La Corte territoriale ha accertato che dalla prova testimoniale assunta era risultata confermata la data di inizio del rapporto di lavoro (il 20.10.2007). Inoltre, ha ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere non attendibili le dichiarazioni dei testi escussi genericamente contestati dalla società appellante. Ha ritenuto irrilevante, poi, la circostanza che nella lettera di dimissioni della lavoratrice era stata indicata una data di inizio del rapporto diversa evidenziando che, comunque, nel rito del lavoro la prova della simulazione può essere data anche per testi e che i testi, appunto, avevano confermato la data più risalente indicata dal lavoratore. Quanto alla consulenza contabile il giudice di appello ha accertato che i quesiti posti all'ausiliare del giudice erano coerenti con le emergenze dell'istruttoria svolta con riguardo all'ora:io di lavoro prestato ed alla decorrenza del rapporto. Sotto altro profilo poi ha evidenziato che comunque i calcoli effettuati dal consulente non e -ano stati oggetto di specifica e puntuale contestazione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Even Group s.a.s. di Alessio Di Grazia & C. che ha articolato due motivi. Sara Cancielotti è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 246 c.p.c. per inadeguatezza della motivazione e violazione delle regole ermeneutiche. Deduce la ricorrente che la Corte di merito avrebbe fatto malc i ,ici-no dei principi che sovraintendono l'applicazione dell'art. 246 c.p c. omettendo ogni motivazione circa la dedotta inattendibilità dei testi indotti dalla lavoratrice a cagione della avvenuta proposizione di un'azione contro la società datrice di lavoro (quanto alla teste Condurso) r.g. n. 16547/2018 e della assoluta inattendibilità del teste Ramazzotti.

Quanto alla prima sostiene che la testimonianza, ove pure ammissibile, avrebbe dovuto essere valutata con estrema attenzione. Quanto al secondo ribadisce la carenza di motivazione sull'eccezione di inattendibilità pure ritualmente formulata. Inoltre deduce che il teste Sperduto, da lei indotto, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, nulla aveva confermato di preciso quanto all'inizio del rapporto di lavoro.

5. La censura è inammissibile sotto vari profili. 5.1. Va rammentato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassa..Tione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne conse..--jue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impudnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. 5.2.

Ciò premesso va evidenziato che la Corte di appello nel verificare se vi ora ia prova di un inizio del rapporto di lavoro in data antecedente rispettio a quella dichiarata dalla società ha preso in esame le allegazioni della ii=cicctà al riguardo e le ha ritenute generiche. Ha poi proceduto, nell'abito del potere di apprezzamento del materiale probatorio riservutc al giudice del merito, all'esame delle emergenze della prova testimoniale ricostruendo i fatti seconUo il suo prudente apprezzamento non :::2nsurabile davanti al giudice di legittimità se non nei limiti dell'art. 360 [i: comma n. 5 c.p.c.. . 5.3. n2eraitro va ribadito che l'interesse che determina l' incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, persi aie concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione priori: ilO a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad interornH o in un giudizio già proposto da altri cointeressati e che tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può o'le:"E a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso 1::;: stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica r.g. n. 16547/2018 a quella vedente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa (cfr.

Cass. 12/05/2006 n. 11034 e molte altre successive, tra le altre Cass. 24/09/2014 n. 20106). 5.4. Tanto premesso e con riguardo alla censura formulata va rilevato che la stessa in parte finisce per dolersi della ricostruzione operata dal giudice del merito del materiale probatorio acquisito è si risolve in una ricostruzione che si contrappone a quella della Corte territoriale della quale però non denuncia una omessa valutazione di fatti decisivi. 5.5. Peraitro la censura è, per alcuni aspetti, generica in quanto, pur dolenOosi dell'illogica valutazione delle dichiarazioni rese da uno dei testi - il teote Sperduto che a suo dire nulla avrebbe riferito quanto all'inizio del rapporto di lavoro - tuttavia non ne riporta il contenuto, neppure per sintesi, limitandosi assertivamente ad affermare che le dichiarazioni rese erano diverse da quelle riferite dalla Corte nella sentenza, precludendo così a .7 Corte di apprezzare sin dalla lettura del ricorso il contenuto della censo a.

6. Anche il secondo motivo di ricorso - con il quale la società lamenta l'ornessc esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. e deduce che dall'inattendibilità dei testi indotti dalla lavoratrice deriverebbe la mancanza di prova circa il fatto costitdtivo della pretesa azionata ( orari e giorni di lavoro in relazione ai quali orano pretese ed erano state riconosciute le differenze retributive) - è nmissibile poiché all'evidenza si risolve nella contrapposizione di una d.versa valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di lcc-Jg 7.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non v'è luogo a provvedere sulle spese •del giudizio di legittimità stante il manccto svolgimento di attività difensiva da parte della Candelotti rirnasa intimata. Va invece dato attp, ai sensi dell'art. 13 comma 1 qua te d.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presupposti procecsuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 23 quello previsto per il ricorso a norrna dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. r.g. n. 16547/2018

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R.. se dovuto. Così deciso nell' Adunanza camerale del 21 settembre 2021 Il Presid