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Ordinanza — n. 38126/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to negotiated settlement ending the dispute between employee and health authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38126/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute terminated following a negotiated settlement between the parties. The appellant, a former health director, had sought payment of salary differences against the Siracusa health authority, but the parties later reached an agreement. The court ruled that this agreement extinguished the interest in deciding the case, thereby dismissing the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; The subject matter of the dispute is terminated when a negotiated settlement between the parties extinguishes the interest in obtaining a judicial decision.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo negoziale interesse ad agire impugnazione cassazione compensazione spese rimborso ospedaliero nozione di malattia professionale cassa malati dell'impresa

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 12743 del 2016
N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24411/2018 processo (Cass., n. 12743 del 2016, n.
Cass., n. 2259 del 2013
Cass., S.U., n. 3876 del 2016
Cass., S.U., n. 25278 del 2006
Cass., n. 24956 del 2014
25278 del 2006; ex multis, Cass., n. 24956 del 2014).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24411-2018 proposto da: CIRILLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO DIERNA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VACCARO; - ricorrente - contro 2021 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, in 3270 persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a :

M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24411/2018 Numero sezionale 3270/2021 CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio Numero di raccolta generale 38126/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 dell'avvocato FABIO PISANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ELENA TAMBURINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1176/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/11/2017 R.G.N. 742/2012+1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott.

IRENE TRICOMI. RITENUTO 1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1176 del 2017, accoglieva l’impugnazione proposta dalla Azienda Provinciale di Siracusa nei confronti di Cirillo Francesco avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Siracusa.

2. Il lavoratore aveva agito in giudizio per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di differenze retributive quale direttore sanitario.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre Cirillo Francesco.

4. Resiste con controricorso l’Amministrazione.

5. In prossimità dell’udienza pubblica i difensori delle parti hanno depositato istanza per la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, poiché era intervenuto accordo negoziale che allegavano all’istanza. CONSIDERATO 1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione in ragione dell’intervenuto accordo negoziale tra le parti.

2. L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 24411/2018 processo (Cass., n. 12743 del 2016, n. 2259 del 2013, S.U., n. 3876 del 2Numero sezionale 3270/2021010), denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, la cessazione Numero di raccolta generale 38126/2021Data pubblicazione 02/12/2021 della materia del contendere, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato la sussistenza di tale interesse (Cass., S.U., n. 25278 del 2006; ex multis, Cass., n. 24956 del 2014).

3. Le spese vanno compensate in conformità alle pattuizioni intervenute al riguardo. PQM La Corte La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 Il Presidente Antonio Manna F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i