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Sentenza — n. 37905/2021 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal for contradictory reasoning on indefinite contract status and dismisses inadmissible incident appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37905/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court quashed the Court of Appeal's judgment for an insanable defect of reasoning regarding the nature of the employment contract. The lower court contradicted itself by declaring the relationship an indefinite contract from the start while simultaneously applying termination rules for fixed-term contracts. Consequently, the main appeal was allowed to establish the indefinite nature of the contract, while the incidental appeal was rejected as inadmissible for failing to be raised in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 32, co. 5 L. n. 183/10; Art. 6 L. n. 604/66: A judgment is void if it contradicts itself by recognizing an indefinite contract from the beginning while applying termination regimes reserved for fixed-term contracts.

Parole chiave

Generato dall'IA
contradictory reasoning indefinite contract fixed term conversion inadmissible appeal labor law defect termination regime substitute indemnity restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32, co. 5 L. n. 183/10
1, co.2, del d.lgs n.368\01 e dell'art. 32, co.5, della L.
Art. 6 L. n. 604/66
183\10, laddove la sentenza impugnata, (che pure aveva qualificato il contratto di lavoro tra le parti a tempo indeterminato ab origine) aveva omesso di applicare all'impugnazione del 'contratto a termine' (pag.24 controricorso) il regime decadenziale previsto dall'art. 6 L.n.604\66 pur novellato dal medesimo art.
art. 112 c.p
RG 21814/18 2.- Con il secondo motivo il Pennese denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8206/16
Cass. n. 4672/19
Cass. n. 25561/18
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Ordinanza — n. 27338/2023 — snciv
Italian Court dismisses appeal on labor qualification, upholding lower court's finding of subordinate employment based on fixed hours and tools.
Ordinanza — n. 1817/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to file counter-claim within strict procedural deadlines.
Ordinanza — n. 12080/2025 — snciv
Court allows worker's claim for contributory damages, rejecting employer's challenge on merit and procedural grounds.
Ordinanza — n. 4373/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal as facts and evidence evaluation belong to trial court jurisdiction.
Ordinanza — n. 37769/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to a valid labor union settlement. The court ruled the appeal inadmissible because the parties had reached a settlement in labor court, which extinguished the litigation. The court found the appeal's arguments regarding indemnity calculation irrelevant given the settlement. The legal rule is that a valid labor settlement extinguishes the civil litigation between the parties. Keywords: labor settlement; case extinction; inadmissible appeal; indemnity calculation; union agreement; civil procedure; dismissal. My client represents a company appealing a lower court's decision on employee indemnity after a labor dispute. The opposing employee's lawyer argues the appeal is valid because the lower court ignored stabilization agreements. However, the company's own lawyer submitted a formal declaration of withdrawal from the appeal, citing a separate labor union settlement reached on June 4, 2021, to which the employee agreed. The opposing party contends this withdrawal is invalid or irrelevant to the merits of the indemnity calculation. What can I do? Is this possible?

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 21814-2018 proposto da: PENNESE ALESSIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro 2021 DI BATTISTA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2605 VIA S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato SEVERINO GRASSI rappresentato e difeso dall'avvocato OSVALDO GALIZIA; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro PENNESE ALESSIO; -ricorrente principale- controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 428/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/06/2018 R.G.N. 168/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2021 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per accoglimento del ricorso incidentale assorbito il ricorso principale; udito l'avvocato LUIGI CACCIAPAGLIA per delega verbale Avvocato ANTONIO VALLEBONA; udito l'avvocato FRANCESCA BUCCIARELLI per delega verbale Avvocato OSVALDO GALIZIA. RG 21814/18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ntnnq Pennese, con ricorso depositato il 3.9.15 presso il Tribunale di 4(• Pescara ex art. 1, c.47 e ss., legge n.92\12, conveniva in giudizio Di Battista Antonio chiedendo: l'accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro svoltosi inter partes dal 28.02.13 al 30.03.13; l'inefficacia del licenziamento orale intimatogli dal Di Battista nell'aprile 2013; la condanna di quest'ultimo a pagargli l'indennità sostitutiva di reintegra pari a 15 mensilità dall'ultima retribuzione ed il risarcimento del danno parametrato alla mensilità di retribuzione globale di fatto dalla costituzione in mora (18 dicembre 2013) fino all'introduzione del giudizio.

Si costituiva Di Battista chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 17 luglio 2017, accoglieva parzialmente il ricorso, accertando che il rapporto era a tempo indeterminato; l'inefficacia del licenziamento orale; condannando il Di Battista a pagare al Pennege l'indennità sostitutiva di reintegra pari a 15 mensilità di retribuzione (mensilità quantificata in Euro 2,694,33), oltre al risarcimento del danno quantificato in sei mensilità della retribuzione globale di fatto. Avverso questa ordinanza proponevano opposizione entrambe le parti; i procedimenti venivano riuniti, e il Tribunale di Pescara, con sentenza del 1°marzo 2018, respingeva entrambe le opposizioni confermando l'ordinanza opposta.

Avverso questa sentenza proponevano reclamo alla Corte di appello di L'Aquila sia il Di Battista, sia il Pennese. I due reclami venivano riuniti. La Corte territoriale, con sentenza depositata il 14.6.18, accoglieva in parte il reclamo di Di Battista e in parziale riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine (id est dal 28 febbraio 2013), condannava Di Battista alla riammissione in servizio del Pennese ed al risarcimento del danno nella misura di 2,5 mensilità dall'ultima retribuzione determinata in Euro 1,935,94 mensili (ex art.32, co.5 L n.183\10); dichiarava assorbito il reclamo di RG 21814/18 Pennese, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Pennese, affidato a quattro motivi; resiste il Di Battista con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo, cui resiste il Pennese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui chiede l'accoglimento del ricorso incidentale con assorbimento del ricorso principale, conclusioni poi ribadite alla presente udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il Pennese denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 1, co.2, del d.lgs n.368\01 e dell'art. 32, co.5, della L. n. 183\10 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il contratto a termine privo di forma scritta sia sanzionato (semplicemente) dall'indennità di cui al detto art. 32 co.5, ed aver comunque affermato che il credito retributivo decorreva dalla data della sentenza. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Ed invero non può ritenersi esistente (prima ancora che valido) un contratto a termine stipulato non in forma scritta, ex art. 1,co.2, d.lgs n. 368\01 (nella specie il dedotto contratto di assunzione non venne sottoscritto da alcuna delle parti).

Di ciò si avvede anche la sentenza impugnata che in effetti accerta che nella specie sussisteva ab origine un contratto di lavoro a tempo indeterminato (pag.8 sentenza), la cui cessazione non è sanzionata semplicemente ed affatto dall'art. 32, co.5 L.n.183\10 (che presuppone la conversione di un rapporto di lavoro a temine, pur illegittimo). Peraltro la relativa indennità, da annoverarsi tra i "crediti di lavoro" ex art. 429, comma 3, c.p.c. (Cass. ord. n. 27279\14, Cass. n. 7458\14), è soggetta ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza di conversione del rapporto (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 27279\14).

RG 21814/18 2.- Con il secondo motivo il Pennese denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essere stata mai richiesta da alcuno l'applicazione dell'art. 32 L. n. 183\10. Il motivo è fondato posto che, sebbene la sanzione economica di cui all'art. 32,co.5, possa applicarsi anche d'ufficio ai contratti a termine invalidi, nella specie, come detto, non si è in presenza di alcun contratto a termine. 3.- Con terzo motivo il Pennese denuncia l'insanabile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per avere per un verso ritenuto l'assenza di forma scritta per la clausola introduttiva del termine, d'altro canto per aver deciso nel senso sopra esposto.

Il motivo è fondato. Ed invero la sentenza impugnata è affetta da un insanabile vizio di motivazione (per assoluta contraddittorietà) laddove afferma per un verso che il rapporto di lavoro inter partes doveva considerarsi ab origine (dal 28.2.13) come contratto di lavoro a tempo indeterminato (pagg. 5,8 e 9 sentenza), mentre per altro verso sanziona il recesso del datore di lavoro col regime indennitario di cui all'art.32, co.5 L. n. 183\10, previsto per il caso di conversione (a tempo indeterminato) di un contratto di lavoro geneticamente a termine ed illegittimo.

Tale dispositivo risulta anche in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata laddove afferma (pag.

9) che il Di Battista era tenuto a corrispondere al dipendente Pennese tutte la retribuzioni dalla sentenza in esame sino all'effettivo ripristino del rapporto. 4.- Col ricorso incidentale il Di Battista denuncia la violazione dell'art. 32, commi 3 e 4, della L. n. 183\10, laddove la sentenza impugnata, (che pure aveva qualificato il contratto di lavoro tra le parti a tempo indeterminato ab origine) aveva omesso di applicare all'impugnazione del 'contratto a termine' (pag.24 controricorso) il regime decadenziale previsto dall'art. 6 L.n.604\66 pur novellato dal medesimo art. 32 citato.

Il motivo presenta profili di inammissibilità non risultando dalla sentenza impugnata che l'eccezione sia stata ritualmente sollevata in sede di merito, né il Di Battista precisa quando ed in quali termini la questione sarebbe stata sollecitata alla Corte territoriale (cfr., ex aliis, RG 21814/18 Cass.n. 8206\16, Cass. n.4672\19). In ogni caso è all'evidenza infondato: la Corte di merito, come rammenta lo stesso Di Battista, ha ritenuto il contratto a tempo indeterminato ab origine; la risoluzione del rapporto non può dunque inquadrarsi, come sembrerebbe ritenere la sentenza impugnata, come semplice comunicazione del datore di lavoro di non voler prorogare un (inesistente) contratto a termine (pag. 7 sentenza) bensì un licenziamento orale per cui non vi sono termini di decadenza (ex aliis:

Cass. n.25561\18). 5.- La sentenza impugnata va dunque cassata, sussistendo ab origine un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per valutare le conseguenze economiche della cessazione del rapporto lavorativo in esame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale ed accoglie quello principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, ove dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 Il Cons. est. Il Presidente (dr. Federico