Italian Court dismisses deportation appeal due to failure to renew service of notice on the Prefecture.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to renew the service of notice on the Prefecture within the statutory deadline. Although the lower court had rejected the deportation order based on flight risk, the Supreme Court focused on the procedural defect where the notice was erroneously sent to the State Attorney's Office. Consequently, the appeal was rejected under Article 307 of the Code of Civil Procedure, with no costs awarded to the applicant since the opposing party did not defend itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 307 c.p.c.: A cassation appeal against a prefect's deportation order must be served on the authority that issued the decree; failure to renew service within the prescribed term renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7889-2020 proposto da: SANYANG MUHAMMED, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LETIZIA FALLICA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; 2021 - intimato - 3186 avverso l'ordinanza n. 9/2020 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA, depositata il 10/01/2020 R.G.N. 2565/2019; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a :
T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 7889/2020 Numero sezionale 3186/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera Numero di raccolta generale 37841/2021 Data pubblicazione 01/12/2021 di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Il sig. Muhammed Sanyang, cittadino del Gambia, ha proposto ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caltanissetta in data 11.11.2019, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), per essere il ricorrente persona socialmente pericolosa;
2. il Giudice di pace di Caltanissetta ha respinto il ricorso, ritenendo che si dovesse presumere il rischio di fuga in considerazione della sussistenza della condanna penale inflitta al richiedente e per la carenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, indice di pericolo di fuga ossia di sottrazione alla decisione di rimpatrio;
3. il sig. Sanyang ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, e l'autorità intimata non ha opposto difese;
4. nel corso dell’udienza 24.11.2020 il Collegio ha rinviato la trattazione della causa, assegnando al ricorrente termine di 60 giorni per il rinnovo della notifica (erroneamente effettuata all’Avvocatura dello Stato e non alla Prefettura);
5. per l’udienza del 20.10.2021 il ricorrente non ha depositato alcun documento attestante il rinnovo della notifica; CONSIDERATO CHE 1. questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio F i r m a t o D a :
G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, Numero registro generale 7889/2020 rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n. 12665 del Numero sezionale 3186/2021Numero di raccolta generale 37841/2021 2019);
Data pubblicazione 01/12/2021 2. condividendo tale orientamento, il Collegio ha assegnato termine al ricorrente per il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione (notificato, erroneamente, all’Avvocatura generale dello Stato);
3. la mancanza del rinnovo della notifica determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 307 c.p.c.; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l'intimato svolto attività difensive;
4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell’Adunanza camerale del 20 ottobre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A