Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37280/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows teacher's re-entry claim, ruling administrative decree incompatible with law allowing reinstatement after omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37280/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Florence Court of Appeal's decision denying Patrizia Gorgoni's request for re-entry into the permanent teacher registry. Gorgoni argued that a specific administrative decree preventing re-entry for omitted updates was invalid because it contradicted the law allowing reinstatement. The court agreed, establishing that the administrative rule was inapplicable due to this legal incompatibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 605 della legge n. 296 del 2006; Art. 1, comma 1 bis del d.l. n. 97 del 2004: The transformation of permanent lists into exhaustive lists does not implicitly abrogate the provision allowing cancelled candidates to be reinstated upon request, rendering administrative decrees prohibiting such reinstatement due to omitted updates legally inapplicable.

Parole chiave

Generato dall'IA
teacher registry re-entry administrative decree incompatibility exhaustive lists transformation omitted update reinstatement legal abrogation doctrine Cassation quashing civil procedure art 360 procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 605 della legge n. 296 del 2006
296/2006, art. 1, comma 605, la possibilità di nuovi inserimenti era stata limitata ai casi tassativamente indicati dal legislatore e ciò aveva determinato l'abrogazione implicita della precedente disciplina, dettata dall'art.
Art. 1, comma 1 bis del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004
296/2006, art. 1, comma 605, la possibilità di nuovi inserimenti era stata limitata ai casi tassativamente indicati dal legislatore e ciò aveva determinato l'abrogazione implicita della precedente disciplina, dettata dall'art.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
civ., non va inteso in senso formale e non rende necessaria la previa esatta individuazione, nel titolo, dell'ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28250/2017
il ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata contrasta con l'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. n. 28250/2017, sviluppando le considerazioni già espresse da Cass.
Cass. n. 5285/2017
28250/2017, sviluppando le considerazioni già espresse da Cass. n. 5285/2017, ha affermato che «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art.
Cass. n. 33640/2021
235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato , causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» ( negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 33640/2021, Cass.
Cass. n. 33191/2021
33640/2021, Cass. n. 33191/2021, Cass.
Cass. n. 31758/2021
33191/2021, Cass. n. 31758/2021); R.G.
Cass. S.U. n. 17931/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19957-2016 proposto da: GORGONI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA BUCCELLATO (Studio Legale Associato Aiello, Americo, Pastore) rappresentata e difesa dall'avvocato ISETTA BARSANTI MAUCERI; - ricorrente - contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro 2907 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 239/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 796/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. R.G. 19957/2016 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Firenze, adita dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di Patrizia Gorgoni ed aveva dichiarato il diritto della ricorrente ad essere nuovamente inserita nelle graduatorie ad esaurimento in occasione delle operazioni di aggiornamento disposte per il triennio 2011/2014;

2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha in sintesi osservato che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, la possibilità di nuovi inserimenti era stata limitata ai casi tassativamente indicati dal legislatore e ciò aveva determinato l'abrogazione implicita della precedente disciplina, dettata dall'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004 che, invece, consentiva il reinserimento degli aspiranti cancellati a seguito della mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Patrizia Gorgoni sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale non ha opposto difese con controricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ha solo depositato atto di costituzione in giudizio al fine di poter partecipare all'udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che la Viviani, in quanto già iscritta nelle graduatorie permanenti, era inclusa a pieno titolo nella platea dei destinatari del piano di stabilizzazione, la cui attuazione implicava il divieto di nuovi inserimenti, ma --,on impediva la reiscrizione degli aspiranti all'assunzione che avevano omesso solo reiterare la domanda in occasione dei periodici aggiornamenti; 1.1. la ricorrente richiama l'art. 1 bis della legge n. 143/2004 e sostiene che ha errato il giudice d'appello nel ritenere abrogata la disposizione, atteso che l'abrogazione tacita è configurabile solo allorquando la nuova regolamentazione della materia sia del tutto inconciliabile, dai punto di vista sia logico che formale, con la precedente disciplina; 1.2. aggiunge che il giudice amministrativo, aderendo alla diversa interpretazione della normativa prospettata dai docenti, ha annullato i decreti ministeriali nella parte R.G. 19957/2016 in cui non consentivano la reiscrizione dei docenti cancellati e sottolinea che alle pronunce si deve riconoscere efficacia erga omnes quanto agli effetti caducatori;

2. il ricorso è ammissibile e fondato; quanto al primo aspetto va sottolineato che, seppure nella rubrica risulta erroneamente richiamato il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non ravvisabile nella fattispecie, tuttavia lo sviluppo del motivo è chiaro nell'addebitare alla sentenza gravata il diverso vizio di violazione e falsa interpretazione della normativa rilevante ai fini della soluzione della questione controversa; occorre al riguardo ribadire che il requisito di specificità dei motivi, imposto dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., non va inteso in senso formale e non rende necessaria la previa esatta individuazione, nel titolo, dell'ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 cod. proc. civ. comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, ma comporta solo l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad una delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 17931/2013); 2.1. l'immissione in ruolo della ricorrente, intervenuta in corso di causa, non ha fatto venir meno l'interesse all'impugnazione, giacché la pronuncia di accertamento del diritto ad essere nuovamente iscritta nelle graduatorie per il triennio 2011/2014, -,onché per quello successivo 2014/2017, condiziona la domanda di retrodatazione della nomina in ruolo e di risarcimento del danno che la Viviani ha dichiarato di voler azionare in separato giudizio;

3. il ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata contrasta con l'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. n. 28250/2017, sviluppando le considerazioni già espresse da Cass. n. 5285/2017, ha affermato che «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del di. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione.

Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d. m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato , causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» ( negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 33640/2021, Cass. n. 33191/2021, Cass. n. 31758/2021); R.G. 19957/2016 - gli argomenti sottesi al principio di diritto enunciato, che qui si richiamano ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., valgono anche a giustificare la disapplicazione, in parte qua, del d.m. n. 44/2011, che ha disciplinato le operazioni di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011/2014;

5. in via conclusiva la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello Firenze, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso nella Adunanza camerale del 30 settembre 2021 Il Presidente yoridoriario &e) Antonio Manna T t7)1/41 t{.