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Ordinanza — n. 36928/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against company liability for employee debt post-split without prior escussion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36928/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to fully transcribe the specific facts regarding the corporate split in their petition. The lower court had correctly applied civil code provisions to hold the successor company jointly liable for the employee's debt without requiring prior escussion of the split-off entity. Consequently, the court rejected the arguments based on omitted examination and misapplication of law.

Regesto Legislator

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Art. 2506, 2506 bis, 2504, 366 cod. civ.; The successor company is jointly liable for the predecessor's debts without prior escussion, and an appeal must fully transcribe contested facts to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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corporate split liability prior escussion requirement joint and several debt inadmissible appeal omitted fact transcription responsabilità dell'appaltatore responsabilità extracontrattuale responsabilità del gerente

Disposizioni normative citate

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Art. 2506 cod. civ.
con il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2506 quater, comma 3 cod.
Art. 2506 bis cod. civ.
con il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2506 quater, comma 3 cod.
Art. 2504 cod. civ.
Art. 366 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
art. 2112 cod. civ
(divenuta Picena s.r.1) non trovando tale obbligo riscontro né nell'art. 2112 cod. civ.
art. 2560 cod. civ
«peraltro pacificamente non applicabile» né nell'art. 2560 cod. civ., anch'esso inapplicabile, né tantomeno nell'art.
art. 111 cod. proc. civ
civ., anch'esso inapplicabile, né tantomeno nell'art. 111 cod. proc. civ.
art. 2506 quater, comma 3 cod. civ
con il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2506 quater, comma 3 cod. civ.
art. 2054 bis cod. civ
per il credito vantato dal lavoratore, accertato in via giudiziale nei confronti di Diana 92 s.r.I., sull'atto in data 12.9.2011 di fusione per incorporazione di SIDIM s.r.I., atto che prevedeva espressamente il subentro ex art. 2054 bis cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20694/2018
Cass. 15430/2018
Cass. 23675/2013
Cass. n. 4455/2016
potesse interpretarsi nel senso della necessità di preventiva escussione della società scissa per far valere la responsabilità - solidale- della società beneficiaria risultante dalla scissione (Cass. n. 4455/2016);5.
Cass. Sez. Un. 23535/2019
228 (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione);
Sez. Un. 23535/2019
Sez. Un. 23535/2019, in motivazione);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26692-2015 proposto da: PEGI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo STUDIO LEGALE SINAGRA-SABATINI- SANCI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO SABATINI e MARCO DI RITO; - ricorrente - contro 2021 TOMEO MIRKO; 2889 - intimato - avverso la sentenza n. 598/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/05/2015 R.G.N. 163/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Rilevato che 1. la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione formulata da Pegi s.r.l. all'atto di precetto con il quale alla detta società era stato intimato il pagamento della somma di C 36.996,40 in favore di Mirko Torneo, sulla base di sentenza intervenuta nei confronti di Diana 92 s.r.I., ex datrice di lavoro del Torneo; 1.1. la responsabilità della Pegi s.r.l. per il credito vantato dal lavoratore nei confronti di Diana 92 s.r.I., è stata fondata sull'essere la prima società successore a titolo particolare della seconda società; la Corte di merito ha inoltre escluso l'obbligo di preventiva di escussione della Diana 92 s.r.l. (divenuta Picena s.r.1) non trovando tale obbligo riscontro né nell'art. 2112 cod. civ.

«peraltro pacificamente non applicabile» né nell'art. 2560 cod. civ., anch'esso inapplicabile, né tantomeno nell'art. 111 cod. proc. civ. che nel prevedere l'automatica estensione degli effetti del giudicato nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso comportava la totale parificazione, a tutti gli effetti sostanziali e processuale della parte originaria e del suo successore a titolo particolare;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Pegi s.r.l. sulla base di due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2506 e 2506 bis cod. civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Premesso che la Corte distrettuale, a differenza del giudice di primo grado, aveva ancorato la legittimazione passiva della società Pegi all'atto di scissione della Diana s.r.l. nella F.I.M. s.r.l. con denominazione contestualmente modificata i in SIDIM s.r.I., società quest'ultima fusa per in corporazione nella Pegi s.r.I., sostiene, in sintesi, che dall'atto di scissione del 20.12.2007 si evinceva certezza l'esclusione del rapporto con il Torneo tra gli elementi passivi trasferiti alla società F.I.M., poi divenuta SIDIM s.r.I., con conseguente inapplicabilità della regola suppletiva di responsabilità per il passivo di cui al terzo comma dello stesso art. 2504 - "octies" cod. civ,;

2. con il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2506 quater, comma 3 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere escluso il beneficio della preventiva escussione della società Diana 92 s.r.l. ; assume che nell'atto di appello era stato evocato il principio riveniente dall'art. 2506 quater , comma 3 cod. civ., in terna di responsabilità solidale di ciascuna società dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico;

3. il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità; 3.1. la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità della Pegi s.r.l. per il credito vantato dal lavoratore, accertato in via giudiziale nei confronti di Diana 92 s.r.I., sull'atto in data 12.9.2011 di fusione per incorporazione di SIDIM s.r.I., atto che prevedeva espressamente il subentro ex art. 2054 bis cod. civ. della incorporante Pegi s.r.l. in tutto il patrimonio della società incorporata ed in particolare in tutte le passività e attività, sia anteriori che posteriori data delle situazioni patrimoniali indicate in premessa; in seguito ad atto di scissione del 20.12.2007 di Diana 92 s.r.l. nella F.I.M. s.r.l. poi contestualmente denominata SIDIM s.r.I., la SIDIM s.r.l. era, infatti, divenuta responsabile in solido con Diana 92 s.r.l. dei debiti facenti capo a quest'ultima società (in virtù della previsione secondo la quale degli elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dal progetto di scissione avrebbero risposto in solido la società scissa e la società beneficiaria); 3.2. l'accertamento operato dalla Corte di merito con riferimento alla portata dell'atto di scissione del 20.12.2007 ed all'acquisizione da parte di SIDIM della passività rappresentata dal debito riveniente dal rapporto di lavoro del Torneo non è validamente censurato dall'odierno ricorrente, per l'assorbente considerazione che parte ricorrente, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., ha omesso la integrale trascrizione in ricorso dell'atto della cui interpretazione in sostanza si duole; in ogni caso, la questione circa la desumibilità o meno quale elemento del passivo del credito vantato dal Torneo nell'ambito del progetto di scissione, questione implicante accertamento di fatto, non è stata espressamente affrontata dalla Corte di merito; costituiva onere del ricorrente quindi dimostrare la avvenuta allegazione e deduzione di essa nell'ambito del giudizio di merito, come viceversa non avvenuto (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013); in questa prospettiva si rivela inammissibile la deduzione di omesso esame che nei termini in cui è articolata sembra peraltro riferirsi non ad un fatto storico- materiale ma alla corretta interpretazione dell'atto di scissione;

4. il secondo motivo di ricorso non ha fondamento giuridico; 4.1. la decisione della Corte di merito non è affetta dal denunziato errore di diritto essendo conforme alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte la quale ha escluso che dall'art. 2506 quater III comma cod. civ. potesse interpretarsi nel senso della necessità di preventiva escussione della società scissa per far valere la responsabilità - solidale- della società beneficiaria risultante dalla scissione (Cass. n. 4455/2016);5. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo il Torneo svolto attività difensiva;

6. sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, 30 settembre 2021 Il Presidente ONiri0 Adriana Doronzo I 12/1-(444 / Aiii~rammprare..L . ....