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Ordinanza — n. 36923/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against pension fund liquidation, ruling individual contracts do not override statutory withdrawal rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36923/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by numerous individuals against the liquidation of a defined contribution pension fund. The plaintiffs argued that their individual contracts should allow them to withdraw funds even after the fund entered liquidation, but the court held that statutory rules governing the liquidation phase supersede such contractual terms. Consequently, the court confirmed the lower decision, ruling that participants must accept the liquidation regime and cannot demand full capital returns.

Regesto Legislator

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Art. 27 del D.Lgs. 103/2000; Art. 1330 c.c.: In defined contribution pension funds, the statutory rules governing liquidation and the closure of relationships prevail over individual contractual clauses, preventing participants from withdrawing their capital contributions once the fund enters liquidation.

Parole chiave

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pension fund liquidation defined contribution scheme individual contract validity statutory withdrawal rules previdenziale regime contractual override fund closure legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 27 del D.Lgs. 103/2000
per avere la decisione impugnata per av-eq ritenuto l'abrogazione dell'art. 27 nonostante il Fondo avesse sostenuto il contrario.
Art. 1330 c.c.
Art. 13, co.
Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 112 c.p
1 n.3 c.p.c.- violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 2077 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, sentenza n. 9042 del 5/6/12
Cass. Sez. L, sentenza n. 9042 del 5/6/12), restando le prestazioni fluttuanti e variabili in relazione ai rendimenti del patrimonio.
Cass. Sez. L, sentenza n. 23416 del 23/10/2017
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 15116-2017 proposto da: ACHILLI VITTORIO, ACHINI MONETA CAGLIO AMEDEO, AGNELLO ANTONINO, ALBERGA VITO NICOLA; ALCIATI ALESSIA nella qualità di erede di ALCIATI GIUSEPPE; ALDOVIERI MARIA RITA, ALESSANDRI CLAUDIO, AMBRA SALVATORE, ANDRIANO ANDREA, ANGELETTI VALENTINO, ANNACONDIA PAOLO, ANNONI GIANCARLO, ANNUITI MARGHERITA; ANTONACCI MARCO e SOLIMINI ROSSELLA in qualità di eredi di ANTONACCI VITO; ANTONINI LUCIANO, 2166 ANTONINI PIETRO, ARDIZZONE SALVATORE, ARDUINO GIORGIO FELICE, ARENI FAUSTO, ARNOLDO GIULIANO, ARRIGONI ROBERTO, ASSI ROSALIA, ASTI CARLO, ASTOLFI STEFANO, AVERSA GIOVANNI BATTISTA, BACCHIDDU BRUNO, BALDASSI ADRIANA, BALDI GIUSEPPE, BALLABIO PATRIZIA, BANDIERI LUCIANO, BANFI GIANPIETRO, BARACETTI CLAUDIO, BARBERO GIORGIO, BARBIERI ENZO, BARDINO RAFFAELE, BARETTA FAUSTO, BARONI ATTILIO, BAROSIO ALDO, BASSI GIUSEPPE, BAX ANTONIO, BELLINA MARIO, BELLONDI GIULIANO, BELLOTTI GIUSEPPE, BENASSAI ROBERTO FILIPPO, BENINTENDE DOMENICO, BERARDI MASSIMO, BERNANRDINI GIOVANNI, BERNARDI FRANCA, BERNARDI GIORGIO, BERNAREGGI ARMANDO, BERTACCINI MAURO, BERTOLINO ERALDO, BERTULLI CESARE, BEVILACQUA ALESSANDRO, BIAGIONI GIORGIO, BIANCHI FRANCESCO, BIANCHI GIORGIO, BIANCHINI VELIA, BIANCO WALTER, BIANCOROSSO VALTER, BIASIOTTO ANTONIO, BIDIN ALBERTO, BINA LUCIANO SILVIO, BISANTI MARIO, BIZZOZERO ANCILLA, BLAMONTI CLAUDIO, BOCCIOLI MASSIMO, BOIRIVANT GIANFRANCO, BONACINA GIOVANNI, BONECCHI DARIO, BONELLI DI SALCI ALESSANDRO, BONETT I FRANCO, BONGIORNO SIGISMONDO, BONO SALVATORE, BONO STEFANO, BONZANO PIERCARLO, BORELLI ROBERTO, BORGHI MARIO, BORZATTA MADDALENA, BOSCAROL ALIDA, BOSIA MARIELLA, BOTTALICO LORENZO ALFREDO, BOTTICCELLI GERARDO, BOVOLENTA GIAN PIETRO, BRAIDA GIOVANNI, BRANDOLISIO ANGELO, BREVI GABRIELE, BRUGNOLO MASSIMO, BRUSCANI ELISABETTA, BUDRONI PIETRO, BUFFARDI ALESSANDRO, BULZAMINI MARIANGELA, BURATTI RINO, BUSCAGLIA GIANCARLO, BUSSONI GIANPAOLO, CACCIANI GIUSEPPE, CALDARELLI BRUNO, CALIFANO CATELLO, CAMBIAGHI ORNELLA, CAMPAGNOLI RENZO, CAMPANILE GIROLAMO, CAMPANINI VINCENZO, CANALI PAOLO, CAPPELLINI MARCO;

CAPPONI LAURETTA EVA e RASPI SIMONE in qualità di eredi di RASPI NELLO; CAPUTO GIUSEPPE, CARATTINI GIULIANO, CARNESECCHI EUGENIO, CARONE BARSANOFRIO, CARRARO GIAMPAOLO, CASSINI PAOLO, CASTANO LUIGI, CASTELLAN GIANNI, CASTELLI MARIO FRANCESCO, CASTELLINI GIANFRANCO, CATANZANO LUCIANO, CATTANI GIORGIO, CAVACIOCCHI GIANNI, CAVALLETTI PIER LUIGI, CAVALLI GIOVANNI, CECCARELLI ATTILIO, CECCHI EDO, CELLAMARE MICHELE, CELLAMARE SAVINO, CERIOLI MAURIZIO, CESARO' SALVATORE ARTURO, CIACCIA MICHELE, CINELLI DOMENICO, CIPOLAT MIS GIANMARIO, CIPOLLETTA EUGENIO, CIVITELLA RIZIERO, CLEMENTI ADOLFO, CLERICI ENRICO, COCUZZA GIUSEPPE, COLACI PIETRO, COLOMBO CARLUCCIO, COLOMBO FRANCO, COLOMBO PAOLO, COLOMBO VITTORIO, COMELLI ROBERTO, COMINETTI ROBERTO, COMOGLIO GIAN FRANCO, CONCONI ATTILIO MARIO, CONSONNI MASSIMO, CONSONNI MAURIZIO, CONTARINO CLAUDIO, CONTU FRANCESCO, COPPARI LUIGI, CORDERA PIERGIORGIO, CORDIO ANTONIO, CORNACCHIA MAURIZIO, CORPIERI PIETRO, CORTESE GIUSEPPE, COSCELLI BATTISTA, COSTANTINO NICOLA, COSTANZA LUCIANO, COSTANZO SALVATORE, COVACICH DARIO, COZZOLINO ANTONIO, CRIPPA ANGELO, CROZZOLIN MARIO, CURCELLI ROSARIO, CUTRIGNELLI LEONARDO, D'ADAMO FRANCO, D'ALESSIO ANTONIO, D'ALITTO ORNELLA, DAMBRA RUGGIERO, D'AMICO NUNZIO, DANDINI ROBERTO, DANERI ETTORE, DATTILO DOMENICO, DAVINI FRANCO, DAVOLIO VALERIO, D'AVOSSA MICHELE, DAZZI RAFFAELLA, DE BERARDINIS MAURO, DE BONAFFOS DE LA TOUR ROBERTO, DE CECCO AUGUSTO, DE FELICE ANTONIO, DE FILIPPIS MARIA LUCIANA, DE LUCA PASQUALE, DE NICHILO GIOVANNI, DE STEFANO COSTANTINO, DE VECCHI MAURIZIO, DEL VECCHIO PAOLO, DELLA NOCE FRANCESCO, DESSI' FLORIANO, DETTORI FERNANDO, DI BENEDETTO SALVATORE, DI GIOVANNI ALESSANDRO, DI MARTINO EZIO FRANCESCO, DI MAURO UMBERTO;

DI SABANTONIO DONATELLA, DI SABANTONIO LUCA, MANNO COSIMINA in qualità di eredi di DI SABANTONIO MARCELLO; DIERNA PATRIZIA, DINELLI MASSIMO, DISCRETI ANTONIO; DOLCE ANTONELLA, DOLCE FRANCESCA, ROMEO DOMENICA in qualità di eredi di DOLCE CALOGER0;, D'ONOFRIO MARIO, D'ONOFRIO SALVATORE, DORIA ROBERTO, D'OSTUNI MARIA GABRIELLA, DUSE GIORGIO, ERCOLIN GIANFRANCO, ESPOSITO MARIO, ESPOSITO SCARPA ARTURO, FABBRI DELLA FAGGIOLA EUGENIO, FACCHINETTI ANDREA, FAGGIANI GIANNI, FALCHI SERGIO, FALONI ERMANNO, FALSETTI VINCENZO, FALSETTO GIUSEPPE, FANTONE FRANCO, FARANDA CORDELLA SERGIO, FAREGNA GIUSEPPE, FASIELLO UGO, FEDELE ROCCO, FEDERICI NICOLA, FELETTI FEDERICO, FELLI MARIA RITA, FERRANTE FRANCESCA, FERRARI MILVA, FERRI UGO, FERRO GIUSEPPE, FIACCHI LILIANA, FIORELLI VITTORIO, FLORIDIA AURELIO, FLORIS SANDRO, FOA EMANUELE, FOLLONI GIORGIO, FONTANA GIOVANNI, FORABOSCHI CARLA, FORLAI GINO, FORTINI MAURO, FORTUNATO ANTONIO, FORTUNIO FULVIO, FRAMBATI ROBERTO;

FRANCESE CHIARA, FRANCESE STEFANO e CAVAGLIANO BRUNA in qualità di eredi di FRANCESE BRUNO; FRASCA FRANCESCO, FRESI ANTONIO PIERO, FRISONI STANISLAO, FUNDARO' LAURA, FUOCO MIRIANA, FURLOTTI LUIGI, FURLOTTI ROBERTO, FUSCO FRANCESCO, GAIBAZZI GIORDANO, GALANO ANTONIO, GALGANI GIANCARLO, GALIZIO GIOVANNI, GALLI FIORELLA, GALLINO RENATO, GALLO FRANCO, GALLO PIERO, GANDIONE FRANCESCO, GANGI FRANCESCO, GARAFFA MAURIZIO, GARBARINO FRANCESCO, GAROFALO UBALDO, GARZO LUCIANO, GATTI FRANCESCA, GATTI FRANCO, GATTI GIULIANO, GAUDENZI ANTONELLO, GELLI LUIGI, GENTILE ENRICO, GERVASIO CONCETTA MARIA, GHELLI ALESSANDRA, GHELLI GIOVANNI, GHIGO GIOVANNI, GHINELLI PAOLO, GHIRARDI BRUNO, GIANASS I SILVIO, GIAN I MASSIMO, GIANNETT I ETTORE, GIANNI LUIGI, GI DIUL I ALFREDO, GI L I ENRICO, GIORGIO CARME, GIOVANNETT I SENIO, GIOVANNINI MARCO, GI ROLA P IERNELIO, GIUNT IN I MAURIZIO, GORLA MAURIZIO P IERANGELO , GOVINO COSTANZA MARIA, GRAMAGL I A GIANTINO, GRAZ IADE I ALDO NUNZIO, GRAZ IAN I ANGELO, GRAZIOSI CARLO, GRECO FRANCESCO, GREGORIO RAFFAELE, GRIGL IO VALERIO, GROSSI MARIA LUISA, GROSSI SANTE, GUADALUPI SERGIO, GUADALUP I VINCENZO, GUARN I ERI GIORGIO, GUERRIN I VLADIMIRO, GUIDO PAOLO, GUSSO GIOVANNI, IACCARIN I ROBERTO, IACONO VINCENZO EDUARDO, IACOPINO MARIO GIUSEPPE, IACOPUCCI ALFREDO, IANNI CARMELO, IAQUINTA GIUSEPPE, INCERTI GIANCARLO, INGRASTONE GIANCARLO, JURN ICH PAOLO, LA FERLA GIUSEPPE, LA MUSCATELLA GIOVANNI, LACCHIN GIORGIO, LAFORGIA PASQUALE, LANDANES I FEDERICO, LANDOLINA GIUSEPPE, LANDUCC I COSIMO, LANEVE RAFFAELE, LARGAIOLLI FLAVIO, LARICCHIA PAOLO, LATORRE PIETRO, LAURIA SILVANA, LECCHI VIRGINIA, LENNA FIORENZO, LEN Z I MARINO, LERRE GAETANO, LEVI MINZ I RENZO ANTONIO, LIMINA GIUSEPPE, L IMONGELL I NUNZIO, LIVAN PAOLO, LOBASCIO GIOVANNI, LOCATELL I GERARDO, LOMBARDI ANTONIO, LORENZATO GRAZIANO, LORUSSO NICOLA ANTONIO, LUCARINI FABIO, LUCCA P I ERFRANCO, LUC IAN I ANGELO, LUSIANI PIERLUIGI, MAGNI LUCIANO, MALANDRI MARIO,MANCINI ROBERTO, MANISCALCO GIOVANNI, MANODORI S'AGREDO PAOLO, MAPPA GIUSEPPE, MARANGELLI BENIAMINO, MARCANIO LUIGI, MARCHESE SANTI, MARCHI PIER MARCO, MARCHIONI GIOVANNI, MARCONI ANTONIO, MARGUTTI ALEARDO, MARIANI FRANCO, MARIOTTI GIANCARLO, MARONGIU ANTONINA, MARRAS SALVATORE, MARRICCHI SEVERO, MARRONE COSIMO, MARTELLI MARIA LUISA, MARTINI EZIO, MARTINI GIOVANNI, MARZATTINOCCI ANTONIO, MASALA GIOVANNI ANTONIO, MASCINI GIANFRANCO, MASCIOLETTI DANTE, MASIA ANTONIO MARIA, MASTROIANNI FEDERICO;

MATTALIANO CHIARA, MATTALIANO MARCO, DE DOMENICO GRAZIA in qualità di eredi di MATTALIANO VINCENZO; MATTEI BRUNO CELESTE, MATTIO PIER GIUSEPPE, MAZZOLARI GIUSEPPE, MELLI ANGELA, MENETTO CLAUDIO, MERAVIGLIA ARIALDO, MERCANTINI FABRIZIO, MESSANA GIUSEPPE, MESSINA IGNAZIO, MIGLIOLI DOMENICO, MIGLIORE FILIPPO, MIGLIORE SALVATORE, MINERVA TOMMASO, MINIERI MANLIO, MINORENTI MARIO, MINUZ LUCIANO GIACOMO, MISTRETTA LUIGI, MOCCI GIUSEPPE; MOI ILARIA e MOI MAURO in qualità di eredi di MOI SILVANO; MONTEFALCONE MASSIMO, MONTELEONE BENITO, MONTEMARANO RAFFAELE, MONTICONE LUCIANO, MORANO PIERPAOLO, MORASSUTTI PAOLO PIETRO, MORBIDELLI IVAN, MORETTI FLAVIO, MORFINA ORLANDO, MORGANTI GABRIELE, MORRI PIERO, MOZZANICA MARIA, MURGIA SALVATORE, MUZZONIGRO SILVANO, NARDONI MARIO, NASCETTI ALBERTO, NAllARO GIAMMARCO;

NAZZI MATTEO, NAZZI VALERIA e FAGION MARINA in qualità di eredi di NAZZI ROBERTO; NELLI ELISABETTA e REGANO RICCARDO in qualità di eredi di REGANO GIANCARLO; NEPI EMIDIO, NICOLODI DANILO, NINETTI ROBERTO, NIZZOLA ROBERTO MARIO, NOBILE DOMENICO EUGENIO, NUZZO LUCIANO, ORIANI ALDO VITTORIO GIUSEPPE, ORLANDINI GIANFRANCO, ORMINDELLI GIULIANA, ORSUCCI GIORGIO, OTERI BENEDETTO, OTTAVIANI FRANCO, PACE GIUSEPPE, PACIUCCI FRANCESCO, PAGANI EMILIO, PALMA ANTONIO, PALMENTIERI GIOVANNI, PALMIERI ANTONIO, PALOMBO AVERALDO, PAMPALONI CARLO, PANSA LUIGI, PANZARELLA NUNZIO, PANZUTO GIUSEPPE, PARRINI VLADILIANO MARIA, PASCHINI ANITA, PASQUA TOMMASO, PATTI LUIGI, PATTI VINCENZO, PAVAN SYLVA, PEGORETTI MASSIMO, PELLEGRINI CECILIA, PELLEGRINI CORRADO, PELLEGRINI GIANCARLO, PELLEGRINO AMERICO, PELOSI AMBRI LUIGI, PERACCHI ROBERTO, PERRINI FRANCESCO ANTONIO, PESCINA GRAZIANO;

PETITO CLAUDIA, PETITO MARIA VITTORIA e SIGNORINI MARIA in qualità di eredi di PETITO ANTONIO; SANTARELLI PAOLA in qualità di erede di PETRIZZELLI ETTORE; PETRONI CARMINE, PETRUZZI MARIO, PETTARIN ODINO, PEZZOTTA ANGELO, PIANA GIANGIUSEPPE, PICCIARIELLO GIUSEPPE, PICCIONI PAOLO, PIEROBON MARIATERESA, PIETROLUCCI GIOVANNI, PINA MIRO, PIOVERA GIANLUIGI, POGGIALI DANILO, POGLIANI FRANCO, POLITO GIUSEPPE, PONZIO SALVATORE, POTENTE BIANCA, POZZA PAOLO, POZZI MARIA DINA, PRANDONI VITTORIO, PROFILI RITA, PROSCIA DIEGO; QUARTO VESTITA IOLANDA in qualità di erede di VESTITA PIETRO;

QUAGLIARINI FRANCO, RAFFAINI ROSSELLA, RANAURO MICHELE, RANFAGNI ALESSANDRO, RANUCCI EZIO, RANZATO PAOLA, RAPACCHI SERGIO, RAVIOLA FRANCO, RAZZOLINI VITTORIO;, REMONTI GIULIO GIUSEPPE, RENDACI ORESTE, RENZI LUCIANO, RHO MARCO, RIBOTTO FRANCESCO, RICCARDI GIOVANNI, RICCHIUTI RAFFAELE, RICCI FERNANDO, RICCIARDI GIANNONI MARIA, RICCIARDI RAFFAELE, RINALDINI GIANPAOLO, RIVELLA ERMES, RIZZI ANELDA, ROSA GIULIANO, ROSSI FRANCESCO, ROSSI GIANFRANCO, ROSSI MAURIZIO, ROSSI PASQUALE, ROSSOMANNO VITTORIO, ROTELLI MARCO, ROVEDA ERNESTO, RUBERTI ALESSIO, RUDI ERCOLE, RUFFO EMILIO, RUGGIU GAVINO, RUSSO ANGELO, RUSSO SALVATORE, SABATINI LUCIANO, SAINI ROBERTO, SAMARELLI ANNA ROSA, SANNA GIANPAOLO, SANTANGELO FRANCESCO,SANTI SETTIMI°, SANTINI PAOLO;

SANTOVITO ANTONIO, SANTOVITO FABIO, SANTOVITO VALERIA e MANCHIA EMILIA in qualità di eredi di SANTOVITO SAVERIO; SANTUCCI SERGIO, SARTINI RUGGERO, SARTORI ENRICO, SAU TONINO, SCAGNOLARI EUGENIO, SCAPPITI GIANCARLO, SCARAMUCCIA GIOVANNI, SCARANI ROBERTO, SCOCCHI PAOLO, SCORTEGAGNA DIEGO, SCURI GAETANO, SEGRETO PIERINO, SEMPERBONI GIOVANNI, SETTEMBRINI LUIGI, SFONDRINI CLAUDIO LUIGI, SIBANI FRANCESCO, SICILIANO MARA, SILVERI GIORGIO, SIMONE RENZO ROSARIO GIUSEPPE, SOLINAS BRUNO PAOLO, SOLUSTRI GIOVANNI, SORCE CALOGERO, SOSELLO GIANCARLO, SPAGNUOLO CARLO, SPANO NICOLINO, SPERDUTI LUIGI, SPIGHI ANTONIO, STABELLINI VALTER, STAJANO TOMMASO, STANO FLAVIA, STEVE LUCIANO, SUPPO ELIO, SURICO LEONARDO, SYLOS LABINI FABIO, TAGLIERI FRANCESCO, TAMBURRI MICHELE, TEDESCO GIOVANNI, TESCAROLLO LINO, TICCI TIZIANO, TISCIONE ANTONIO, TOGNONI SERGIO, TOLA GIUSEPPE, TORNIAI GIANCARLO, TORTA MARINO, TORTI GIOVANNI, TOSOLINI MARIO, TRABATTONI PIERANGELO, TRACCHI PAOLO, TRAVERSA PIETRO, TREVERI OTTAVIO, TRINCHERO CLARA, TRIPEPI STELVIO, TRIPODI PIETRO, TURI CARLO, UBERTI LUIGI VIRGINIO, UMENA FERNANDO, VACATELLO SILVIO, VARAGNOLO ELIO, VENTURI LORIS, VERSELLONI ALDA, VERTERAMO ALESSANDRO, VIGNA VITO, VILLA FAUSTINO, VINCETTI LUIGI, VIRGENTI CRISTINA, VOLPE BIAGIO, VOLPE VINCENZO, VOMMARO GIOVANNI, ZANOTTI BRUNO, ZANOTTI GIUSEPPE, ZAPPACOSTA PAOLA, ZARA NUNZIATINA, ZAVAGLI ANTONIO, ZAZO CARMINE, ZERBINI FERNANDO, ZERBONI GIOVANNI, ZONTA GIANCARLO, ZORZI TIZIANO, ZUCCO MARIA MADDALENA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIANA n. 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE n.1, presso lo studio degli avvocati ENRICO BRUGNATELLI, PIETRO ICHINO, FRANCESCO BRUGNATELLI, che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro ANGELINI RENZO, BOARETTO FRANCESCO, CANNEROZZI AGOSTINO, CASICCIA MARIO, COBIANCHI RENALDO CARLO, D'ALESSIO UMBERTO, DEL MONTE ERMINIO ALBINO, FERRANTE ELIO, GONIZZI ATTILIO, MARTELLI ALESSANDRO, NICOLINI FERDINANDO, SCALVINELLI GUIDO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI n.13, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PALLINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSIMO FRANCIOSO; - controricorrente - nonchè contro MUTTI ALDO; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO definito con sentenza n. 4315/2017, depositato il 13/04/2017 R.G.N. 81785/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 16 giugno 2021 - Pres. Berrino, re!. Buffa - Causa n. 14 - Achilli ed altri c. Fondo pensioni BCI Con sentenza del 173.4.17 il tribunale di Milano rigettava l'opposizione allo stato passivo del fondo pensioni per il personale BCI in liquidazione, in relazione all'istanza di ammissione presentata da numerosi lavoratori. In particolare, il tribunale ha ritenuto che l'articolo 27 dello statuto (che prevede l'attribuzione a lavoratori con dati requisiti delle plusvalenze nel comparto immobiliare del fondo pensioni BCI) sia applicabile solo al normale esercizio dell'attività del fondo e non anche alla fase finalizzata alla sua cessazione, in quanto con accordo sindacale 10.12.04 l'articolo 27 era stato abrogato implicitamente, essendosi deciso di destinare il ricavato della liquidazione dell'intero patrimonio del fondo (e non più delle sole plusvalenze) a date categorie di pensionati e pensionabili.

Il tribunale ha altresì ritenuto infondate le pretese dei lavoratori cosiddetti "non aderenti", ossia di quei lavoratori che non avevano aderito alla riforma del fondo del 1999 ed avevano chiesto la liquidazione della loro posizione individuale, ritenendo che proprio per tale liquidazione essi erano nell'impossibilità di dolersi della successiva spartizione del fondo senza la loro partecipazione; del pari e per le stesse ragioni infondate erano le domande di coloro che erano comunque andati in pensione, conseguendo la prestazione previdenziale in forma di capitale, o che comunque avevano chiesto ed ottenuto l'anticipazione di una parte della pensione.

Avverso tale sentenza ricorrono 590 lavoratori per isg5 motivi, cui resiste con controricorso il Fondo; intervengono 12 pensionati con controricorso. Con il primo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.- violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la decisione impugnata per av-eq ritenuto l'abrogazione dell'art. 27 nonostante il Fondo avesse sostenuto il contrario. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e dell'articolo 19 I. 252 del 2005, per avere la decisione impugnata trascurato l'assenza dell'approvazione del COVIP per le modifiche dello statuto.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 1362, 1372 e 1358 c.c. nonché 2077 c.c., per avere la decisione impugnata trascurato che i lavoratori avevano un vero e proprio diritto, seppure condizionato, e non una mera aspettativa in ordine alla ripartizione del fondo, e per aver trascurato che nell'accordo del 2004 non vi era alcun riferimento all'articolo 27 dello statuto. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 3 dell'accordo sindacale e degli articoli 1362 ss. c.c., per avere la decisione impugnata trascurato che l'accordo del 1999 e lo statuto attribuivano benefici a tutti i soggetti indicati, inclusi coloro che non avevano aderito alla riforma del fondo o coloro che erano strati liquidati con capitale determinato, e che la fruizione dell'anticipazione dei benefici non esclude la partecipazione ai futuri benefici sulle quote del fondo.

Occorre premettere in linea generale che la questione al centro della controversia che vede contrapposte le parti è stata già oggetto di esame da parte di questa Corte nella sentenza n. 22267/2021, resa all'esito della discussione in pubblica udienza del 3 marzo 2021, le cui valutazioni sono del tutto trasponibili in questa sede che riguarda gli stessi profili. In quella decisione, questa Corte ha preso atto che, con i diversi provvedimenti resi in relazione al Fondo (oggetto della controversia sub judice e di altre aventi ad oggetto pretese analoghe), il tribunale aveva affermato che con accordo sindacale 10.12.04 le parti sociali avevano disciplinato la destinazione del ricavato della liquidazione dell'intero patrimonio del fondo (e non più delle sole plusvalenze) ed in favore dei soli pensionati successivi al 2000 e dei lavoratori in attività al 2004, così derogando alla precedente disciplina (che prevedeva tra l'altro le plusvalenze in favore solo di coloro che erano già in servizio al 1993 ed erano rimasti tali anche dopo il 1999).

SI è quindi ritenuto che non si tratta a ben vedere dell'abrogazione dell'art. 27 dello Statuto e della precedente disciplina, ma solo di una deroga alle vecchie previsioni in relazione alla liquidazione dell'intero fondo, sicché non colgono nel segno i motivi di ricorso che fanno riferimento alla non abrogazione delle norme pregresse: in altri termini, le vecchie norme non si applicano non in quanto abrogate, ma in quanto non si riferiscono alla liquidazione del fondo, disciplinato solo dalle norme successive. Le nuove norme sono state correttamente ritenute legittime dal tribunale sebbene le stesse avessezo per alcuni profili carattere peggiorativo rispetto alle preg resse.

In ordine a tale profilo, si è rilevato (richiamando Cass. Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014, Rv. 631647 - 01) che, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.

Nella specie, l'accordo collettivo su richiamato, in quanto non ha inciso sui soggetti che avevano già acquisito il diritto al trattamento pensionistico (come appunto coloro che erano andati in pensione, ed avevano perciò già ricevuto il trattamento pieno, così facendo affidamento anche per il futuro su tali importi), appare ragionevole e rispettoso del dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, che ammette che, in presenza di squilibri finanziari nella gestione di fondi di previdenza complementare costituiti per contratto collettivo, la stessa contrattazione può rideterminare la disciplina delle prestazioni.

È peraltro affermazione ricorrente di questa Corte che il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva. Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (ex art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale (in tal senso, Cass., 10 ottobre 2007, n. 21234, che richiama Cass., 28 novembre 1992, n. 12751;

Cass., 5 novembre 2003, n. 16635). Nella richiamata sentenza la Corte ha esaminato le doglianze dei ricorrenti quanto alla loro esclusione dalla liquidazione immobiliare del fondo anche ai sensi delle disposizioni del 2004, esclusione affermata dal tribunale per motivo legato all'avvenuta liquidazione della loro posizione in capitale prima del 2004: i ricorrenti, infatti, vorrebbero beneficiare della liquidazione immobiliare del fondo in ogni caso, al pari dei "pensionati" (coloro che dopo il 2000 avevano cessato il rapporto percependo pensione) e dei c.d. "attivi" (coloro che erano in attività all'entrata in vigore delle nuove disposizioni del 2004).

In quella sede si è rilevato che i ricorrenti sono soggetti diversi: alcuni sono non aderenti alla riforma del fondo del 1999, altri sono aderenti alla riforma del 1999 ma sono andati in pensione prima del 2004, conseguendo però la prestazione in forma di capitale; altri erano c.d. anticipati, ossia avevano fruiti dell'anticipazione del trattamento (ricorrendo i motivi per i quali detta anticipazione era possibile prima della scadenza). Nonostante la diversità delle figure, la Corte ha rilevato che tutti i detti soggetti sono però accomunati in quanto nessuno di essi ha diritto alla prestazioni invocate (le plusvalenze immnnobiliari), avendo tutti ottenuto la liquidazione della quota in capitale ed essendo cessata la relativa iscrizione al fondo: in altri termini, i lavoratori sono cessati dal fondo incassando il proprio "zainetto" (ossia la propria quota capitalizzata individuale da erogare in caso di cessazione dell'iscrizione al fondo: cfr.

Cass. Sez. L, sentenza n. 21224 del 10.10.2007), in toto o pro quota mediante riscossione di una anticipazione a valere sullo "zainetto" medesimo. Dunque, i partecipanti al fondo, sino a quando hanno mantenuto la loro partecipazione al fondo, hanno beneficiato, in ragione della quota detenuta, dei rendimenti annuali del fondo, mediante attribuzione proporzionale ai loro "zainetti"individuali. Nel momento i cui i predetti hanno riscosso lo "zainetto" (potendolo poi investire liberamente in altri impieghi disponibili e ponendosi al riparo dei rischi connessi con il futuro andamento del fondo, inclusa la sua insolvenza) o chiesto un'anticipazione, essi hanno sciolto ogni rapporto con il fondo.

Ciò è coerente con la natura del fondo, che è a contribuzione definita, seguendo un regime nel quale è fissato il livello di contribuzione (sulle caratteristiche di detti fondi, v. Cass. Sez. L, sentenza n. 9042 del 5/6/12), restando le prestazioni fluttuanti e variabili in relazione ai rendimenti del patrimonio. I fondi di tale natura, infatti, operano come i fondi comuni di investimento, sicché chi ritira in tutto o in parte il proprio investimento, quale che sia il relativo motivo, da quel momento in poi ha diritto solo al rendimento del fondo per la sola eventuale parte dell'investimento residuo.

La posizione dei ricorrenti è dunque diversa da quella dei "pensionati" e degli "attivi", il che spiega le previsioni della liquidazione solo in favore di questi ultimi da parte della disciplina del 2004, correttamente letta dalla decisione impugnata, nel pieno rispetto dei criteri ermeneutici codificati (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cass. Sez. L, sentenza n. 23416 del 23/10/2017). Le pretese dei ricorrenti sono dunque infondate in relazione a quanto sin qui detto. Anche i motivi di ricorso che evidenziano ulteriori profili rispetto a quelli sin qui esaminati vanno disattesi.

In particolare, il tribunale non ha introdotto alcuna questione nuova, limitandosi ad accogliere la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 27 a seguito del passaggio dalla fase attiva del fondo alla sua liquidazione ed alla chiusura dei rapporti previdenziali (motivo primo); non vi è stata alcuna modifica dello statuto del Fondo e non vi era alcuna necessità dell'approvazione della Covip (secondo motivo); la dedotta incorporazione dell'art. 27 nei contratti individuali è questione - oltre che infondata come evidenziato- irrilevante una volta che la disposizione è incompatibile con mutato assetto volto alla liquidazione del fondo (motivo terzo); la violazione della disciplina ermeneutica non deriva dalla mera contrapposizione di una diverso convincimento dell'interprete, occorrendo la specifica deduzione del canone violato, nella specie carente (motivi terzo e quarto); la censura relativa alla violazione dell'accordo sindacale è inammissibile in relazione al tipo di accordo non rientrante nella categoria peri quali è ammesso il controllo di questa Corte (ancora, motivo quarto).

Anche per tali osservazioni il provvedimento impugnato merita dunque conferma. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Fondo in Euro 12000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, ed in favore dei controricorrenti in Euro 5000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre -per entrambi- alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co.