Court dismisses employer's appeal, ruling the 60-day statute of limitations for transfer of business claims does not apply to late challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the employer's appeal against a lower court judgment that reinstated employees' rights following a business transfer. The lower court held that the 60-day limitation period for challenging a transfer under Article 2112 of the Civil Code did not apply because the employees' challenge was filed after the statutory deadline for the specific 'closure' clause. The Supreme Court agreed, emphasizing that the exceptional nature of the closure clause requires strict interpretation and cannot cover situations already regulated by the specific transfer provision. Consequently, the appeal was dismissed, and the case was remanded to the Court of Appeal of Milan for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, comma 4, lett. d) della legge 183/2010; Art. 2112 c.c.: The exceptional 60-day limitation period for challenging a business closure does not apply to cases already regulated by the specific provision for transfer of business, as extending it would violate the principle of restrictive interpretation of limitation periods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 26354-2017 proposto da: SIVO ANNA MARIA, PINNAVAIA GIOVANNA ANTONIETTA, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall' avvocato ALBERTO GUARISO; - ricorrenti principali - EMIT GROUP ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI 2021 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro 2674 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 47, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TODARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA CRISTINI; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 754/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/07/2017 R.G.N. 1374/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott.
LUCIA ESPOSITO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO CHE 1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c., Anna Maria Sivo e altri lavoratori, specificamente indicati in epigrafe, chiesero al Tribunale di Milano accertarsi che i rispettivi rapporti di lavoro, iniziati alle dipendenze di E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici s.r.l. in liquidazione, erano proseguiti, alla data del trasferimento di azienda, ai sensi dell'art.2112 c.c., alle dipendenze di E.M.I.T. Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici s.r.l. e di accertare la nullità illegittimità e inefficacia dei licenziamenti intimati da Emit s.r.l. in liquidazione, con le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di legge, in via principale nei confronti di Emit Group s.r.l. e in via subordinata nei confronti di Emit s.r.l.
2. La vicenda può essere riassunta nei termini che seguono: il 22.2.2013 E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici s.r.l. richiedeva la CIG per crisi aziendale e cessazione attività ai sensi dell'art. 1 I. 223/1991; il 18 aprile 2013 la società era ammessa al concordato; il 19/4/2013 EMIT s.r.l. e EMIT Group s.r.l. avviavano la procedura sindacale relativa all'affitto di ramo di azienda. Completata la procedura, a seguito dell'affitto del complesso aziendale intervenuto il 19 agosto 2013, residuavano in capo a Emit s.r.l. in liquidazione 19 lavoratori dipendenti. Seguiva l'avvio di procedura di mobilità per il personale rimasto in forza e il 23/7/2014, in esecuzione di accordo sindacale e stante la definitiva cessazione dell'attività, EMIT s.r.l. in liquidazione comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro per tutto il personale dipendente.
3. Il Tribunale ritenne, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle convenute, l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 32 c. 2 lett. d legge 183/2010, osservando che solo con lettera 19 settembre 2014 era stato impugnato il licenziamento e rivendicato il diritto a proseguire il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. alle dipendenze di Emit Group s.r.I., a fronte di trasferimento di azienda avvenuto il 19/8/2013, tardivamente, quindi, rispetto al termine di 60 giorni dalla data del trasferimento di azienda.
4. La Corte d'appello di Milano, adita dai lavoratori sul punto della rilevata decadenza dall'azione, ribadiva il principio in forza del quale trovava applicazione l'art. 32 c. 4, lettera d) I. 183/2010, consentendo l'ampio tenore letterale della disposizione di ricomprendere nel suo ambito applicativo anche l'ipotesi in esame, con decorrenza del termine dalla data dell'atto di trasferimento.
5. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con unico motivo, resistito da Emit Group s.r.l. che ha proposto, altresì ricorso incidentale e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
6. Il Procuratore Generale preso la Corte di Cassazione con propria requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale. CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lettere c) - d) I. 183/2010. Censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza sollevata da Emit Group s.r.l.
2. Il motivo è fondato. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato "in tema di trasferimento di azienda, l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della I. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett.
d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente" (ex multis Cass. n. 28750 del 07/11/2019).
3. La richiamata decisione ha sottolineato come la finalità della norma è quella di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza Ric. 2014 n. 02401 sez. ML - ud. 07-09-2017 -2- favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l'esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell'organico aziendale. Ha evidenziato, tuttavia, che, trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria a carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32 co. 4 lett.
d) legge citata (Cass. n. 13179 del 2017). Specificamente, avendo riguardo ad una interpretazione letterale, deve porsi l'attenzione sull'aggettivo usato dal legislatore nella lettera d) del comma quarto dell'art. 32, con particolare riferimento alla locuzione "in ogni altro caso in cui", con la quale sembra si siano volute escludere le fattispecie riconducibili, in qualche modo, a quelle già regolate dalle diverse lettere della norma in questione. Se, pertanto, il fenomeno della cessione del contratto di lavoro, avvenuta ai sensi dell'art. 2112 cc, è stata già disciplinata dal legislatore (lett. c), nella misura in cui risulta essere stata precisata e limitata da questa Corte di legittimità, non può poi una fattispecie relativa allo stesso fenomeno, ma posta in termini differenti e già esclusa dalla ipotesi tipizzata, considerarsi disciplinata dalla norma di chiusura di natura eccezionale, avvalorandosi, in caso contrario, una interpretazione irragionevolmente estensiva ed avulsa dalla lettera della legge.
4. Ne consegue che la Corte territoriale ha erroneamente assimilato il mancato passaggio dei lavoratori all'azienda cessionaria, ex art.2112 c.c., all'ipotesi in cui tale passaggio sia avvenuto, estendendo la previsione decadenziale di cui alla lettera c) alla previsione di cui alla lettera d), in contrasto con il principio di interpretazione restrittiva delle norme sulla decadenza.
5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso principale va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'appello dì Milano, che farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 2, liquidando, altresì, le spese processuali. Resta assorbito nella decisione il ricorso incidentale, concernente la pronuncia di compensazione delle spese. Ric. 2014 n. 02401 sez. ML - ud. 07-09-2017 -3-
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerate del 22 settembre 2021. IL PRESIDENTE 4.ucia Tria IL FUNZIONAR; Maria Jj6ia Il Funzionario Giudiziario Depo