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Ordinanza — n. 36709/2021 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed; direct insurance producers exempt from separate management registration per collective agreement interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36709/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a direct insurance producer from mandatory registration in the separate management for commercial practitioners. The INPS argued that the collective agreement and relevant laws required registration for all producers, but the court found the lower court's interpretation correct. The decision affirmed that only producers working through agents or sub-agents must register in the separate management, while those dealing directly with insurance companies are exempt.

Regesto Legislator

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Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003; Contratto collettivo corporativo 25.5.1939: The obligation to register in the separate management for commercial practitioners applies exclusively to insurance producers acting through agents or sub-agents, excluding those who operate directly for insurance companies.

Parole chiave

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insurance producers registration separate management management collective agreement interpretation direct company relationship social security obligations obbligo contributivo prestazione di previdenza attività sottoposta a contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003)
civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt.
Contratto collettivo corporativo 25.5.1939
civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art.
Art. 1, I. n. 613/1966
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 29, I. n. 160/1975
Art. 1, comma 202, I. n. 662/1996
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018
Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27144-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, 2374 EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti - contro VENTURI ROBERTO, SABATINO ALBERTO, VITALE SANTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 126/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/05/2016 R.G.N. 556/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G.27144/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato insussistente in capo a Roberto Venturi l'obbligo di iscriversi e versare i contributi, presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di un motivo, cui ha resistito Roberto Venturi con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria.

CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975, e 1, comma 202, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l'obbligo d'iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni; il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018); il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di proposizione del ricorso; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale dell'i luglio 2021 Il Presidente ., lvPyitirtano Chatzutried poit ( li 51E4 T ..) (Umberto Berrino) /7 • s.,..I•sa