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Ordinanza — n. 36707/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public employees' claim for fixed productivity bonus as non-assignable personal allowance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36707/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court ruling that awarded public employees a fixed personal allowance including a collective productivity bonus. The Ministry argued the bonus is variable and incentive-based, not a fixed right, while employees claimed it should be treated as a personal assignment. The court held that because the bonus depends on variable performance criteria, it cannot be converted into a fixed personal sum.

Regesto Legislator

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Art. 31 d.lgs. n. 165/2001; 2112 c.c.; 52 e 57 CCNL per le Aziende Autonome: The collective productivity bonus lacks a fixed and continuous character, rendering it non-computable as a personal assignment for the purpose of calculating the personal allowance.

Parole chiave

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collective productivity bonus personal allowance assignment variable incentive scheme public sector employment fixed remuneration calculation disposizioni sul trattamento economico salario a rendimento retribuzione mensile

Disposizioni normative citate

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Art. 31 d.lgs. n. 165/2001
Art. 2112 c.c.
Art. 52 CCNL per le Aziende Autonome del 1996
Art. 57 CCNL per le Aziende Autonome del 1996
Art. 60 CCNL per le Aziende Autonome del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 17686/2018
n. 33146/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 10365-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - contro ACANFORA GIOVANNI, AGLIARULO GIOVANNI, ARABESCOANTONIO, BELLUCCI BIAGIO, (BUONOCORE ANNA, BUONOCORESALVATORE, ELETTORE RITA, tutti in qualità di eredt di BUONOCORE ANTONIO), CALVI CLAUDIO, CANNAVO ARTURO, CAVALLARO GIOVANNI, CIANCIO VINCENZO, COLELLA GENNARO, CUNATO MARIO, DI MONDA FRANCESCO,FILOGAMO BIAGIO, GAGLIARDI GIUSEPPE, GAGLIETTI CIRO, (GALISE ANNA, GALISE ARMANDO, GALISE GIUSEPPE, GALISE LUIGI, tutti in qualità di eredi di RUNGI ROSA), GALLO FRANCESCO, GARZILLO MARIA LUISA, GAUDIOSI ROSARIO, GRAMEGNA GENNARO, IORNINI SALVATORE, LABRIOLA FILOMENA, LIBERTI ROMEO, MASTRANZA VINCENZO, MATICHECCHIA ANTONIO, MOSCA LUISA, MUSTO MAURIZIO, OTTAIANO GUIDO, PASSARO PIETRO, PENNASILICO MARGHERITA, PIERNO VITTORIO, PUNZO LUIGI, RISITI MARIA, ROMANO GENNARO, RUSSO BIANCA, SCOGNAMIGLIO GIOVANNI, SENESE ANTONIO, TORROMACCO PASQUALE, VASTOLO GIUSEPPE, VENTRIGLIA GIAMPIERO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO JACHINO 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SBARDELLA, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIO GIACOMARDO, MAURIZIO RUSSO; - controricorrenti - nonchè contro LAURATO PASQUALE; - intimato - avverso la sentenza n. 306/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2015 R.G.N. 5356/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che con sentenza del 4 febbraio 2015, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da Giovanni Acanfora e altri 41 nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il quale erano stati trasferiti provenienti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, avente ad oggetto la condanna al pagamento in favore degli istanti del compenso per la produttività collettiva dalla data della prima collocazione nonché l'accertamento del diritto a godere del trattamento economico maturato presso l'amministrazione di provenienza come rideterminato all'esito del giudizio, in caso di esercizio dell'opzione di assegnazione ai ruoli degli enti in cui prestano attualmente servizio, salvo il trattamento di maggior favore riconosciuto ad essi da tali enti in relazione al nuovo inquadramento e/o alla progressione economica; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata la pretesa a veder ricompreso nel trattamento accessorio complessivo in godimento presso l'amministrazione di provenienza irilevante ai fini della determinazione dell'eventuale differenza in valore monetario rispetto a quello spettante presso l'amministrazione di destinazione da riportare in un assegno ad personami l'importo del compenso per la produttività collettiva, per non essere, alla luce della relativa disciplina collettiva, la predetta voce retributiva qualificabile come emolumento meramente eventuale ed ipotetico, legato al raggiungimento di obiettivi non meglio precisati dalla contrattazione integrativa, quando, viceversa, la contrattazione decentrata mostra chiaramente di considerarla destinata alla remunerazione della prestazione lavorativa in sé e per sé considerata; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli istantu gli originari istanti, ad eccezione di Rungi Rosa, deceduta cui sono subentrati gli eredi costituitisi con il controricorso;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, d.lgs. n. 165/2001, 2112 c.c., 52 e 57 CCNL per le Aziende Autonome del 1996 e 60 del successivo rinnovo del 2000, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale risultando il compenso per la produttività collettiva nell'originaria disciplina collettiva non aver carattere fisso ed invariabile ma essere, al contrario, correlato„ a fattori variabili e successivamente, una volta incluso nel fondo generale per l'erogazione del trattamento accessorio, rispondere non diversamente dagli altri analoghi compensi alla finalità di incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi o di premiare il merito e l'impegno individuale in modo selettivo; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, d.lgs. n. 165/2001, 2112 c.c., il Ministero ricorrente imputa alla Corte territoriale l'error in iudicando dato dall'aver riconosciuto a ciascun istante importi predeterminati anziché rideterminare l'assegno ad personam con l'inclusione del compenso per la produttività collettiva, sulla base del percepito nell'anno precedente al passaggio presso la nuova amministrazione e sviluppare in tal modo temporalmente e quantitativamente, in rapporto agli aumenti stipendiali verificatisi nel frattempo, un unico assegno personale; che il primo motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto in decisioni di questa Corte successive a quella richiamata nell'impugnata sentenza, orientamento cui questo Collegio, in considerazione delle argomentate critiche sviluppate relativamente al precedente indirizzo in particolare nella sentenza n. 17686/2018, poi ribadita dalla n. 33146/2019, intende dare continuità, per il quale la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva del comparto Aziende e Amministrazioni Autonome dello Stato, nel correlare il "compenso per la produttività collettiva" ai miglioramenti per l'efficacia ed efficienza dei servizi ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, attestaO in modo inconfutabile che detto compenso, pur previsto nell'ambito del trattamento economico accessorio, non ha carattere fisso né continuativo, ma, di contro, eventuale e subordinato al verificarsi di precise condizioni ed al rispetto dei parametri indicati dalla contrattazione collettiva, derivandone la non computabilità del medesimo ai fini dell'attribuzione dell'assegno ad personam e ciò a prescindere dalla circostanza che detto compenso sia stato di fatto erogato anche in assenza della verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi; che, accolto, pertanto, il primo motivo, restando assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo e la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo e compensa tra le parti le spese dell'intero processo Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 april