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Ordinanza — n. 36514/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to renew notification within strict statutory deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36514/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to renew the notification of the petition within the mandatory sixty-day period. Although the lower court had rejected the expulsion order, the Supreme Court ruled that the procedural defect of non-renewed notification renders the appeal void. Consequently, the court dismissed the request without examining the merits of the expulsion case.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; The failure to timely renew a notification ordered under Article 291 of the Code of Civil Procedure for a cassation appeal results in the inadmissibility of the petition, barring any extension of the deadline.

Parole chiave

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cassation appeal notification renewal procedural inadmissibility Code of Civil Procedure expulsion order strict deadline nullity of notification motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 Numero registro generale 6757/2020 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 291 c.p
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14742 del 2019
Cass. n. 14742 del 2019; n.
Cass. n. 1226 del 2013
Cass. n. 625 del 2008
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6757-2020 proposto da: ELMEZAIN ALY FETOUH ALY, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO n. 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DELLA PROVINCIA 2021 DI L'AQUILA; 2828 - intimati - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 6757/2020 avverso l'ordinanza n. 2/2020 del GIUDICE DI PACE Numero sezionale 2828/2021 Numero di raccolta generale 36514/2021 di L'AQUILA, depositata il 28/01ì/2020 R.G.N. Data pubblicazione 24/11/2021 780/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. Il Giudice di Pace di L’Aquila ha rigettato l’opposizione proposta da Elmezain Aly Fetouh Aly avverso il decreto di espulsione della Prefettura di L’Aquila dell’11 giugno 2019, ritenendo non necessaria l’attestazione di conformità all’originale del decreto di espulsione notificato al ricorrente, richiesta nel caso di mancata disponibilità di posti presso il Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) e quindi ove non sia possibile l’immediato accompagnamento alla frontiera. Ha inoltre evidenziato che la copia del verbale di notifica del decreto di espulsione risultava sottoscritta dal ricorrente e che al medesimo erano stati notificati in originale l’ordinanza del Questore di L’Aquila ed il relativo verbale di notifica. Ha infine ritenuto insussistente la denunciata carenza di motivazione del decreto di espulsione che era seguito ad altro decreto rimasto inattuato sebbene fosse stato chiesto un termine per la partenza volontaria.

2. Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso Elmezain Aly Fetouh Aly affidato ad un unico articolato motivo. Gli intimati non hanno opposto difese.

3. Il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

4. Con ordinanza in data 9.9.2020 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di L’Aquila presso la propria sede, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima. Considerato che:

5. Come risulta da attestazione della Cancelleria in atti, la parte ricorrente non ha provveduto alla rinotifica del ricorso disposta con la già indicata ordinanza, ritualmente comunicata.

6. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La mancata o F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 Numero registro generale 6757/2020 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la Numero sezionale 2828/2021 Numero di raccolta generale 36514/2021 notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità Data pubblicazione 24/11/2021 del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.

La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso” (v. Cass. n. 14742 del 2019; n. 1226 del 2013; n. 625 del 2008).

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

8. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nell’Adunanza camerale del 29.9.2021 Il Presidente Dott.ssa Lucia Tria F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A