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Ordinanza — n. 36354/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling military service counts for teacher access graduators under constitutional equality principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36354/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling that granted Paolo Nanna points for his military service in teacher access graduators. The Ministry argued that regulations required such service to be rendered during an actual teaching contract, while Nanna contended that the law recognized military service as valid for all school career purposes. The court decided to uphold the lower court's decision by applying constitutional principles of equality, determining that military service must be valued for both career advancement and access to roles regardless of employment status.

Regesto Legislator

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Art. 485, co. 7, d.lgs. 297/1994; Art. 2050 c.o.m.; Art. 52, co. 2 Cost.: Military service is validly evaluated for access to teaching roles and career advancement under the principle of equality, overriding secondary regulations that restrict such evaluation to periods of actual employment.

Parole chiave

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military service evaluation teacher access graduators constitutional equality principle secondary regulation invalidity career advancement points service civil substitute Cassation dismissal degradazione militare

Disposizioni normative citate

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Art. 485, co. 7, d.lgs. 297/1994
3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 485, co.
Art. 2, co. 6, D.M. 44/2011
207/1994, dell’art. 2, co. 6, D.M. 44/2011 e dell’art.
Art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare
44/2011 e dell’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare (di seguito COM); con esso si afferma che l’art.
Art. 84 d.p.r. 417/1974
lgs., è coesistito con esse; né vale il richiamo del Ministero all’art. 84 del d.p.r.
Art. 1, co. 607 della L. 296/2006
417/1974, secondo cui il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento, anche non di ruolo e dall’art. 1, co. 607 della L. 296/2006 che, nel rimettere ad atti regolamentari la disciplina dei titoli riguardanti le graduatorie scolastiche, F i r m a t o D a :
Art. 52, co. 2 Cost.
in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all’art. 52, co.
art. 84 d.p.r. 417/1974
lgs., è coesistito con esse; né vale il richiamo del Ministero all’art. 84 del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); lungo questa linea interpretativa, l'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22969/2016 R.G. proposto da MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliata presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro NANNA PAOLO, rappresentato e difeso dagli Avv. NICOLA ZAMPIERI e WALTER MICELI, con domicilio eletto in Roma, via Ottaviano 9, presso lo studio dell'Avv. SALVATORE RUSSO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 282/2016 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 29.3.2016, N.R.G. 771/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.10.2021 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22969/2016 Numero sezionale 3279/2021 RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 36354/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 1. la Corte d’Appello di Palermo, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda proposta da Paolo Nanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha riconosciuto il diritto del predetto all’attribuzione, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento per il 2009/2011 e, poi del 2011/2014, del punteggio per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento; la Corte territoriale argomentava sulla base della previsione di cui all’art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994, ritenendo che essa prevedesse il periodo del servizio militare quale servizio utile ad ogni fine in ambito scolastico;

2. il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso del Nanna, che ha poi depositato anche memoria; CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo del ricorso denuncia (art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 485, co. 7, d. lgs. 207/1994, dell’art. 2, co. 6, D.M. 44/2011 e dell’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare (di seguito COM); con esso si afferma che l’art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994, su cui aveva fatto leva la Corte d’Appello, non poteva riguardare le graduatorie ad esaurimento, in quanto tale norma concerneva, come reso palese dal contesto entro cui essa si inseriva, la ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo e non le graduatorie di accesso alle supplenze o ai ruoli; la disciplina andava invece tratta, secondo il Ministero, dall’art. 84 d.p.r. 417/1974, secondo cui il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento, anche non di ruolo e dall’art. 1, co. 607 della L. 296/2006 che, nel rimettere ad atti regolamentari la disciplina dei titoli riguardanti le graduatorie scolastiche, F i r m a t o D a :

G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22969/2016 Numero sezionale 3279/2021 aveva legittimato i successivi DD.MM., con i quali si era ripetutamente Numero di raccolta generale 36354/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 stabilito che il servizio militare rilevasse solo se prestato in costanza di insegnamento;

2. il motivo è infondato;

3. con l’art. 22 L. 958/1986, fu modificato l’art. 77 del d.p.r. 237/1964, sulla “Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica”, prevedendosi che «i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»; questa S.C., decidendo con riferimento alla disciplina del successivo art. 2050 COM (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679), ha già precisato ed è qui condiviso che le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e finalizzate all’attribuzione di un posto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; l’art. 22, co. 7, peraltro non entrava in contraddizione con le norme del d. lgs. 297/1994, sicché esso, ai sensi dell’art. 676 del medesimo d. lgs., è coesistito con esse; né vale il richiamo del Ministero all’art. 84 del d.p.r. 417/1974, in quanto tale norma riguardava un diverso fenomeno, ovverosia il riconoscimento del servizio militare ai fini della ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo ed essa è stata come tale assorbita nella previsione, di più ampia portata, di cui al sopravvenuto art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994; neppure può ritenersi che la tabella in allegato al d.l. 97/2004, quale modificata con la legge di conversione 143/2004, non prevedendo quale titolo il servizio militare, ne escludesse la considerazione, stante appunto F i r m a t o D a :

G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22969/2016 Numero sezionale 3279/2021 la normativa generale dell’art. 77, co. 7 cit. che, anche per il principio Numero di raccolta generale 36354/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 costituzionale in cui essa si radica e di cui si dirà di seguito, continuava a prevedere il computo di quei periodi come di servizio effettivo ai fini delle selezioni, non escluse quelle scolastiche; così come non utile è il disposto dell’art. 1, co. 607, L. 296/2006, norma la quale, rinviando alla normativa secondaria per la revisione dei titoli utili alle graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, certamente non ha manifestato alcuna deroga alla predetta regola previgente, di rango primario; ne deriva che, fino al momento della sua abrogazione ad opera del COM, l’art. 77, co. 7, cit. già imponeva di considerare il periodo di servizio militare quale servizio effettivo per i fini di cui alle graduatorie per le supplenze ed è dunque illegittima e da disapplicare la limitazione imposta al servizio reso in costanza di assunzione dal D.M. 42/2009;

4. tenuto conto che il ricorso riguardava anche le successive graduatorie del 2011/2014, si richiama altresì quanto già ritenuto (Cass. 5679/2020 cit.) in senso del tutto analogo rispetto al sistema successivo all’introduzione del COM, che all'art. 2050 (d. lgs. 66/2000), riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce parimenti, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; si è quindi ritenuto che, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si F i r m a t o D a :

G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22969/2016 Numero sezionale 3279/2021 esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne Numero di raccolta generale 36354/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 svuotasse significativamente il contenuto) e in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; si devono disapplicare, perché illegittime, le previsioni di rango regolamentare, quale l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2011 che, regolando le graduatorie ad esaurimento delle rispettive annate, dispongono diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si pone dunque in continuità con l’art. 77, co. 7 cit. e si coordina con l'art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, secondo cui «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»;

5. in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all’art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall’art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le F i r m a t o D a :

G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 22969/2016 Numero sezionale 3279/2021 discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel Numero di raccolta generale 36354/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 tempo hanno diversamente disposto;

6. il ricorso va quindi disatteso e le spese restano regolate secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 27.10.2021. Il Presidente dott. Antonio Manna F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o