Ordinanza — n. 36232/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ,C( ORDINANZA sul ricorso 19556-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, 2370 EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO; - ricorrenti - contro MODOLO MARIA VITTORIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA GILARDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 234/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36232/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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guente ,C( ORDINANZA sul ricorso 19556-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, 2370 EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO; - ricorrenti - contro MODOLO MARIA VITTORIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA GILARDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 234/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. R.G.19556/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Trieste, a conferma della sentenza del Tribunale di Pordenone, ha dichiarato insussistente in capo a Maria Vittoria Modolo l'obbligo di iscriversi e versare i contributi, presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di un unico motivo, cui ha resistito Maria Vittoria Modolo con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975, e 1, comma 202, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni; il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018); il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018); il ricorso, pertanto, va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di proposizione del ricorso; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale dell'