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Ordinanza — n. 36231/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal against direct insurance producer's separate management registration obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36231/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Trentino Court of Appeal's ruling that required Serena Fumanelli to register with INPS's separate management for commercial activities. Fumanelli argued that the 1939 collective agreement and 2003 law only applied to producers working through agencies, not direct producers. The court agreed, citing established precedent that the specific legislative reference to agency relationships excludes direct producers from the separate management obligation.

Regesto Legislator

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Art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003; Art. 12, D.P.R. n. 335/1995; The obligation to register in the separate management for commercial activities applies exclusively to insurance producers acting through agents or sub-agents, excluding those who operate directly for insurance companies.

Parole chiave

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insurance producer registration separate management INPS collective agreement interpretation direct producer status social security obligations categoria contributiva sottrazione dei contributi d'assicurazione adesione all'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, dell'art. 44, co.2, I.
Art. 12, D.P.R. n. 335/1995
326/2003 e dell'art. 12 delle disp.prel.al cod.
Art. 1, comma 203, L. n. 662/1996
326/2003 e dell'art. 12 delle disp.prel.al cod.
Contratto collettivo del 25 maggio 1939
Art. 2697 cod. civ.
n.326 del 2003 e del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 2697 cod.
art. 2697 cod. civ
n.326 del 2003 e del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 2697 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1768 del 2018
Cass. n. 2279 del 2018
Cass. n. 30554 del 2018
Cass. n. 30693 del 2018
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Testo completo

guente C L( ORDINANZA sul ricorso 18681-2016 proposto da: FUMANELLI SERENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI, MARIALUCREZIA TURCO, ARMANDO TURSI; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2369 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 13/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 22/01/2016 R.G.N.51/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. . R.G.18681/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, ha dichiarato sussistente in capo a Serena Fumanelli l'obbligo di iscriversi e versare i contributi, presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Serena Fumanelli, sulla base di tre motivi, cui ha resistito l'Inps con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE: con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, dell'art. 44, co.2, I. n. 326/2003 e dell'art. 12 delle disp.prel.al cod. civ.; sostiene che l'interpretazione offerta dalla Corte d'appello di Trento non avrebbe tenuto conto che il rinvio alla contrattazione collettiva del 1939 impone necessariamente che l'obbligo di iscrizione si riferisca ai soli produttori di agenzie e subagenzie e ciò non solo perché il contratto collettivo in questione fu stipulato dalla stessa categoria, ma anche perché in tal modo il legislatore del 2003 ha inteso ampliare l'area di applicazione dell'assicurazione degli esercenti l'attività commerciale (art. 1 comma 203 I. n. 662/1996) attraverso la formulazione di una norma speciale caratterizzata dal rinvio a figure professionali specifiche e da una disciplina contributiva specifica; il testo di legge da applicare non consentirebbe nessuna interpretazione diversa, e non radicata nel rapporto in capo a un'agenzia assicurativa, come dimostra il necessario riferimento all'assegnazione a una piazza o zona idonea a connotare il raggio di attività dell'agenzia preponente col secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 13 disp. prel. cod. civ., atteso che l'interpretazione offerta dalla sentenza impugnata, rivolta ad estendere l'obbligo contributivo anche ai produttori liberi di assicurazione, potrebbe avvenire soltanto applicando analogicamente le norme del contratto collettivo corporativo, là dove tale possibilità è esclusa, come risulta dalla ricostruzione normativa prospettata nel primo motivo; col terzo e ultimo motivo, la ricorrente contesta violazione dell'art. 44, co.2 della I. n.326 del 2003 e del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 2697 cod. civ., posto che i contenuti dell'accertamento ispettivo sarebbero poco chiari e che l'Inps non avrebbe provato l'esistenza degli elementi caratterizzanti della lettera di autorizzazione richiesta per definire la figura del produttore di IV gruppo oggetto di specifico allegato; i motivi, da esaminarsi congiuntamente perché intrinsecamente connessi, meritano accoglimento; questa Corte intende dare continuità al principio di diritto, affermato dalle pronunce Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018, secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche ; il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, co.1, cod. proc. civ., dichiarando la ricorrente non tenuta all'iscrizione alla gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta presso l'Inps; le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di proposizione del ricorso; in considerazione dell'esito del giudizio, va dato atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara Serena Fumanelli non tenuta all'obbligo di iscrizione alla gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta presso l'Inps. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale d