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Ordinanza — n. 36230/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling mobile windows apply to early invalidity pensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36230/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Lecce Court of Appeal's decision, which had denied the INPS's appeal against a pension award. The INPS argued that a general 12-month deferral period barred early retirement for invalid workers, while the pensioner contended the established 'mobile windows' rule applied to them. The court ruled that the mobile window mechanism applies to early invalidity pensions, thereby overturning the lower court's failure to apply this principle.

Regesto Legislator

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Art. 12 DL 78/2010; Art. 1, comma 8, I. n. 503/1992: The mobile window system for deferring access to old-age pensions applies to invalid workers with at least 80% disability, as the text broadly covers all subjects reaching retirement age under specific regulations.

Parole chiave

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mobile windows system early invalidity pension old age retirement deferral INPS legal appeal pension age adjustment calcolo della pensione di invalidità accredito di vecchiaia indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 12 DL 78/2010
"finestre" previsto dall'art. 12 del d.l.
Art. 1, comma 8, I. n. 503/1992
660289 - 01), che ha affermato che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della I.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 29191 del 13/11/2018
Sez. 6-L, Ordinanza n. 2382 del 03/02/2020
Sez. L, Ordinanza n. 1931 del 28/01/2021
656988 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 1931 del 28/01/2021, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 31001 del 27/11/2019
Il fondamento del principio è stato ben espresso da Sez. L, Sentenza n. 31001 del 27/11/2019 (Rv.
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Testo completo

seguente • ér. ORDINANZA sul ricorso 27369-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; 2021 - ricorrente - 2367 contro INDENNITATE LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTOVA 44, presso lo studio dell'avvocato MARINELLA INGUSCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI PIRO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2124/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/10/2016 R.G.N. 499/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 1 luglio 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa n. 17 - INPS c. Indennitate Con sentenza del 21.10.16, la corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del 24.3.16 del tribunale della stessa sede, che aveva condannato l'Inps a pagare in favore dell'assistito in epigrafe la pensione di vecchiaia dal 1.6.14, considerando che era stata accertata già con giudicato la riduzione della capacità di lavoro eptenendo (come peraltro riconosciuto perfino dell'Inps con propria circolare) inapplicabile al lavoratore invalido la disciplina legale sulle finestre mobili di uscita dal mondo del lavoro.

Avverso tale sentenza ricorre l'Inps per un motivo, cui resiste con controricorso l'assistito. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'articolo 12 DL 78/10, convertito in legge 122/10, per avere trascurato che vi era stato differimento generale di 12 mesi per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che la vecchiaia anticipata non era stata contemplata tra le deroghe previste per lo slittamento. La controversia pone la questione dell'applicabilità alla pensione di vecchiaia anticipata delle finestre mobili di uscita, definita da questa Corte con orientamento consolidato (Sez.

L - , Sentenza n. 29191 del 13/11/2018, Rv. 651692 - 01; Sez. 6- L, Ordinanza n. 2382 del 03/02/2020, Rv. 656988 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 1931 del 28/01/2021, Rv. 660289 - 01), che ha affermato che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della I. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in I. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".

Il fondamento del principio è stato ben espresso da Sez. L, Sentenza n. 31001 del 27/11/2019 (Rv. 656526 - 01), secondo la quale la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla I. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai su estesi principi, deve essere cassata in accolgimento del ricorso; non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva della lite. Le spese dell'intero processo devono essere compensate, conformemente ai precedenti, ed anche in considerazione del momento di maturazione dell'orientamento di legittimità, successivo all'introduzione della lite. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda inttoduttiva del processo.

Spese dell'intero processo compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consigli