Italian Supreme Court dismisses appeal claiming trial court improperly limited witness lists and restricted evidence. The court ruled that evidence evaluation and witness list reduction are non-appealable discretionary powers of the trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to exclude the plaintiffs' claim regarding agricultural labor relationships. The plaintiffs argued that the trial court improperly limited evidence to three witnesses out of twelve requested, violating their right to defense. The court rejected this, stating that the evaluation of evidence and the discretionary power to reduce witness lists are exclusive to the trial judge and cannot be reviewed on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 244 c.p.c.; Art. 24 Cost.: The evaluation of evidence and the discretionary power to reduce witness lists are exclusive to the trial judge and constitute non-appealable acts of fact and law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3252-2016 proposto da: VALISENA FRANCO, LANGONE MARIA, LUONGO FILOMENA, MASUCCI VINCENZO, IANNONE ELVIRA, (STROLLO LUIGI nella qualità di erede di STROLLO VITTORIO), tutti domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall' avvocato ROSARIO SANTESE; - ricorrenti - 2021 contro 2645 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 912/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/07/2015 R.G.N. 743/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 17 settembre 2021 - Pres. Bronzini, rel. Buffa - n. 23 Valisena più altri contro INPS Con sentenza del 14.7.15, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 5.12.12 del tribunale della stessa sede, che aveva escluso il diritto dei ricorrenti volto all'accertamento dei rapporti di lavoro agricolo e all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. In particolare, valutate le prove raccolte e quindi ridotte le liste testimoniali, la Corte territoriale ha escluso l'effettività dei rapporti di lavoro.
Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per un motivo, cui resiste l'INPS con controricorso. Con unico motivo si deduce violazione dell'articolo 244 c.p.c. e 24 Costituzione, per avere limitato le prove a tre testi su dodici richiesti, in relazione al più giudizi riuniti, così pregiudicando il diritto alla difesa di ciascun ricorrente, impossibilitato a provare il proprio specifico rapporto. Il ricorso è inammissibile in quanto la valutazione delle prove ed il potere di riduzione dei testi sono poteri del giudice di merito incensurabili in Cassazione.
Quanto al primo profilo, inerente la valutazione del materiale probatorio, si richiamano, tra le tante, Sez. 3 - , Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628 - 01 e Sez. 2, Ordinanza k-/ n. 20553 del 19/07/2021, Rv. 661734 - 01). Quanto al secondo profilo, inerente la riduzione delle liste, si richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 6361 del 16/05/2000 (Rv. 536581 - 01), che ha precisato che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito (non censurabile in sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova.
Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza. L'applicazione dei principi su esposti al caso di specie importa la valutazione di inammissibilità del motivo. Al medesimo risultato porta poi la considerazione delle modalità di formulazione del motivo, in quanto la parte, per censurare (come pure potrebbe astrattamente) l'abuso nell'esercizio del potere di riduzione delle liste testimoniali non indica nel dettaglio -con l'analiticità imposta dal principio di autosufficienza del ricorso ed idonea a permettere alla Corte di valutare l'esercizio asseritamente improprio del potere del giudice di merito- quali richieste probatorie specifiche (e quali capitoli di prova richiesti) siano state disattese e perché sarebbero state rilevanti e decisive nel caso concreto.
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2021. Il Presidente IL FUNZION IUDIZIARIO Maria oia