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Ordinanza — n. 35984/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against INPS ruling on illegal state aid tax breaks and prescription periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35984/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Autotrasporti Pigliacelli S.p.A. against a lower court order requiring the company to repay tax breaks improperly received between 1995 and 2001. The company argued that the five-year prescription period for recovering these funds was incorrect and that the tax breaks constituted illegal state aid requiring different legal treatment. The court dismissed these claims, affirming that the five-year prescription rule applies and that the company cannot rely on the lack of prior notification from the European Commission to justify the receipt of the benefits.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 112 c.p.c.: The five-year prescription period for recovering illegally received tax breaks applies to state aid measures, and beneficiaries cannot claim good faith reliance on unnotified aid.

Parole chiave

Generato dall'IA
state aid recovery prescription period tax breaks illegal state aid good faith reliance European Commission civil procedure responsabilità dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2946 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Decision 2000/128/CE
Art. 3, I. n. 335/1995
2000/128/CE, dell'art. 3, I. n. 335/1995, del d.lgs.
d.lgs. n. 46/1999
335/1995, del d.lgs. n. 46/1999, del d.l.
d.l. n. 5/2008
46/1999, del d.l. n. 5/2008, ed altresì degli artt.
Regolamento CE n. 659/1999
Art. 14 Trattato CE
Art. 15 Trattato CE
artt. 112 c.p
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6671 del 2012
Cass. n. 6756 del 2012
Cass. n. 15972 del 2020
Cass. n. 15980 del 2010
Cass. n. 13479 del 2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12719-2015 proposto da: AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 19, presso lo studio dell'avvocato ITALICO PERLINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 2012 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrenti - nonchè contro EQUITALIA SUD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 2661/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2014 R.G.N. 3681/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 15.5.2014, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Autotrasporti Pigliaceli' s.r.l. a pagare all'INPS somme per sgravi indebitamente fruiti su contratti di formazione e lavoro stipulati con propri dipendenti nel periodo 1995-2001; che avverso tale pronuncia Autotrasporti Pigliacelli s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per non avere la Corte di merito ritenuto la sopravvenuta carenza d'interesse alla riforma della statuizione di primo grado per non avere l'INPS impugnato l'autonoma ratio decidendi di essa concernente il fatto che, avendo la richiesta dell'ente contenuto generico e non parendo riconducibile ad alcuna delle procedure ordinarie di recupero dei crediti previdenziali, presenterebbe un ulteriore profilo di illegittimità, trattandosi di atto extra legem; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2946 c.c., della decisione n. 2000/128/CE, dell'art. 3, I. n. 335/1995, del d.lgs. n. 46/1999, del d.l. n. 5/2008, ed altresì degli artt. 14 e 15 Regolamento CE n. 659/1999, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che il termine prescrizionale per il recupero dei contributi illegittimamente fruiti sarebbe decennale e non quinquennale; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 88 e 93 Trattato CE, nonché della decisione n. 2000/128/CE, ed altresì di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che la decisione della Commissione europea cit. avesse efficacia diretta nell'ordinamento interno, nonostante non avesse tutti i requisiti essenziali per la sua immediata e diretta applicazione, e comunque per non aver ritenuto che, quand'anche ne fosse provvista, violerebbe i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale in materia di certezza del diritto; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 87, 88 e 93 Trattato CE, della decisione n. 2000/128/CE, del d.lgs. n. 46/1999 e del Regolamento CE n. 2204/2002, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale ritenuto la meritevolezza di tutela del suo affidamento in ordine alla legittimità della fruizione degli sgravi in base alla normativa di legge all'epoca vigente in Italia; che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 416 c.p.c., 2697 c.c., 87, 88 e 93 Trattato CE, ed inoltre della decisione n. 2000/128/CE e del d.lgs. n. 46/1999, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito che gravasse su di essa l'onere della prova della legittimità della fruizione degli sgravi; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che la sentenza di prime cure, dopo aver rilevato la genericità della pretesa dell'ente (anche sotto il profilo della mancata indicazione delle autorità cui ricorrere) e la sua asserita non riconducibilità ad alcuna delle forme ordinarie di recupero dei crediti, ha affermato che «potrebbe [...] ritenersi che la richiesta di recupero dell'INPS presenti un ulteriore profilo di illegittimità, trattandosi di un atto adottato con procedure inconsuete, non disciplinato e non discendente da specifici provvedimenti normativi» (così la sentenza di primo grado, debitamente trascritta in parte qua a pag. 9 del ricorso per cassazione); che, risultando il giudicato da un accertamento di fatto e da una correlativa operazione di sussunzione normativa destinata a fissare la regola del caso concreto, deve escludersi che esso possa rinvenirsi in un'affermazione come quella dianzi riportata, trattandosi di affermazione formulata in modo non assertivo, ma dubitativo; che il secondo motivo è infondato, dovendo ribadirsi che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, mentre non possono ritenersi applicabili né il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., atteso che lo sgravio contributivo opera come riduzione dell'entità dell'obbligazione contributiva e l'ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente goduti, non può conseguentemente definirsi attore in ripetizione di indebito oggettivo, né il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335/1995, dal momento che, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale e potendo invece l'incompatibilità comunitaria riguardare qualsiasi tipo di aiuto, non è possibile assimilare l'azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l'azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda (cfr. in termini Cass. nn. 6671 e 6756 del 2012 e innumerevoli succ. conf., tra le quali, recentemente, Cass. n. 15972 del 2020); che del pari infondato è il terzo motivo, essendo consolidato il principio secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. n. 15980 del 2010 e succ. conf.); che infondato è anche il quarto motivo, dovendo darsi continuità al principio secondo cui, pur in presenza nell'ordinamento italiano di norme istitutive di esenzioni analoghe a quelle ritenute contrastanti con il diritto comunitario e nella conseguente difficoltà di comprendere quali in concreto possano costituire aiuti di stato illegittimi, le imprese che ne siano beneficiarie non possono fare legittimo affidamento sulla loro fruizione ove gli stessi siano stati concessi senza previa notifica alla Commissione, rientrando nella diligenza dell'operatore economico accertare che la procedura prevista per il controllo di regolarità degli aiuti da parte della Commissione sia stata rispettata (Cass.n. 13479 del 2016) e non rilevando in senso contrario eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, essendo la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di spettanza esclusiva della Commissione europea (Cass. n. 6756 del 2012); che non meno infondato è il quinto e ultimo motivo, spettando al datore di lavoro di dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest'ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass. n. 6671 del 2012); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 10.200,00, di cui C 10.000100 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 4.6.2021. IL PRESIDENTE G