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Ordinanza — n. 35979/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to allege facts and lack of transacted agreement evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35979/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antonio Spinelli's appeal against a lower court ruling that ordered full cost compensation for a debt restructuring error. Spinelli argued the lower court ignored decisive proof of payment and failed to evaluate a transactional agreement, while Equitalia and INPS contended the appeal lacked necessary documentation and legal grounds. The court dismissed the appeal because the allegations relied on unattached documents, confused factual errors with legal violations, and failed to prove the existence of the alleged transacted agreement.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on facts not attached to the record, confuses the evaluation of concrete facts with the interpretation of legal norms, or fails to allege the existence of a transacted agreement required for specific defenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal unattached documents factual evaluation transacted agreement cost compensation debt restructuring legal violation rimborso del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 111, sesto co. Cost.
con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 111, sesto co.
Art. 416, terzo co. c.p.c.
Art. 115, c.p.c.
Art. 116, c.p.c.
Art. 1965 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
infine, si richiede il sindacato sull'interpretazione del negozio transattivo che, come già detto, non risulta neanche allegato in dispregio al disposto dell'art. 366, n.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass., nn. 24155 del 2017
(fra tante, Cass., nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019);
Cass., n. 3340 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14078-2015 proposto da: SPINELLI ANTONIO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA, 295, presso lo studio degli avvocati CARLA OLIVIERI e DOMENICO PADULA, che lo ///L--- rappresentano e difendono; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2623 in ROMA, VIA LOMBARDIA 30, presso lo studio dell'avvocato LUCIA CATERINA DATTOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE MELFI; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 547/2014 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 20/11/2014 R.G.N. 760/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

R.G. 14078/2015 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.547 del 2014, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado che, dichiarata cessata la materia del contendere, aveva disposto l'integrale compensazione delle spese, sul presupposto del mancato accredito della somma, a saldo della procedura di ristrutturazione del debito per contributi agricoli, per errore attribuibile al debitore, all'epoca della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria opposta;

2. avverso tale sentenza Spinelli Antonio Maurizio ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese Equitalia Sud, con controricorso; l'INPS ha conferito delega in calce alla copia notifica del ricorso; CONSIDERATO CHE 3. con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 111, sesto co. Cost., 416, terzo co., 115,116 cod.proc.civ., per non avere la Corte di merito, e il primo giudice, considerato che vi era prova del fatto decisivo dell'avvenuto pagamento e, quindi, del buon fine del bonifico; omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall'intervenuto pagamento della somma concordata per la ristrutturazione del debito contributivo prima dell'iscrizione ipotecaria, indicando solo alcune ininfluenti imperfezioni del bonifico, e per avere ritenuto come non avvenuto il fatto del pagamento; violazione degli artt. 1965 e 1375 cod.civ., per non avere valutato e comunque motivato sulla valenza del negozio transattivo ravvisabile nella proposta di estinzione della posizione debitoria;

4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, palesano plurimi profili di inammissibilità;5. oltre a fondarsi su documenti meramente evocati, e non allegati in violazione del principio di autosufficienza, svolgono censure non riconducibili al paradigma dei mezzi d'impugnazione che si pretende devolvere allo scrutinio di legittimità;

6. inadeguatamente si denuncia omesso esame di un fatto decisivo laddove invece, la Corte di merito ha preso in esame la circostanza di fatto e si finisce per denunciare un errore di fatto;

7. quanto ai profili di censura per violazione di legge, questa Corte ha da tempo chiarito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti del novellato art. 360, n. 5 cod.proc.civ. (fra tante, Cass., nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019);

8. nella specie, le censure incorrono precisamente nella confusione appena chiarita, dal momento che, pur formulate con riferimento a presunte violazioni di legge, si pretende in realtà di revocare in dubbio l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito;

9. infine, si richiede il sindacato sull'interpretazione del negozio transattivo che, come già detto, non risulta neanche allegato in dispregio al disposto dell'art. 366, n. 6 cod.proc.civ.;

10. le spese vengono regolate come da dispositivo; non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte rimasta intimata;

11. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge rimborso forfetario del 15 per cento, Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del