Cassation court quashes appeal ruling for failure to apply EU state aid rules regarding local transport service concessions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed ATAC S.p.A.'s appeal against the Rome Court of Appeal's judgment, which had ordered the company to repay overpaid tax rebates. ATAC argued the lower court erred by not examining whether a regional market existed, relying instead on a European Commission decision that exempted such rebates from state aid scrutiny. The court ruled that the lower court failed to apply established principles requiring verification of legal monopolies and market competition before granting exemptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107 TFUE; The Court of Justice of the European Union decision 2000/128/EC excludes state aid status for tax rebates on local transport contracts only if the local authority was legally bound to grant a substantial monopoly and the operator did not compete in other markets.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21455-2015 proposto da: ATAC S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio degli Avvocati MARINA DI LUCCIO e STEFANO BIBBOLINO, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 2015 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 3860/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2014 R.G.N. 786/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 12.9.2014, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato A.T.A.C. s.p.a. a pagare all'INPS somme per sgravi indebitamente conguagliati nel periodo 1997-2000 in relazione alla stipula di contratti di formazione e lavoro; che avverso tale pronuncia A.T.A.C. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i due motivi di censura, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 107 TFUE nonché di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuto che l'imperatività della decisione della Commissione europea n. 2000/128/CE dell'11.5.1999, con la quale è stata ritenuta la contrarietà al diritto dell'Unione della disciplina nazionale degli sgravi contributivi accordati in relazione alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro, prescindesse dalla necessità di qualunque accertamento circa la sussistenza o insussistenza di un mercato regionale, nazionale e comunitario nel settore del trasporto pubblico locale; che questa Corte, al riguardo, ha già chiarito, sulla scorta di CGUE 29.7.2019, C-659/17, che, al fine di escludere che gli sgravi contributivi per la stipula e la trasformazione di contratti di formazione e lavoro, riconosciuti in favore di un'azienda che eserciti in via esclusiva il servizio di trasporto pubblico locale, costituiscano aiuti di Stato idonei a falsare la concorrenza secondo il diritto dell'Unione, occorre verificare se nel periodo considerato l'ente locale fosse obbligato da una disposizione legislativa o regolamentare all'affidamento del servizio ad una determinata azienda in regime di sostanziale monopolio legale e se, nello stesso periodo, tale azienda esercitasse o meno la propria attività anche su altri mercati di beni o servizi o su mercati geografici aperti ad effettiva concorrenza (così Cass. n. 9801 del 2020); che è stato altresì precisato che, per i contratti di gestione già in essere alla data di entrata in vigore dell'art. 18, d.lgs. n. 422/1997, la prima delle due condizioni deve senz'altro dirsi soddisfatta, atteso che, anteriormente a tale data, l'art. 22, I. n. 142/1990, vincolava gli enti locali ad affidare il servizio di trasporto pubblico locale ad aziende speciali, quali prestatori esclusivi, con divieto di accesso a qualsiasi altro operatore economico (Cass. n. 9801 del 2020, cit.); che, non essendosi i giudici di merito attenuti a tali principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, trattandosi di rinvio conseguente a ius superveniens, costituito in specie dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE (Cass. n. 19301 del 2014), il giudice designato dovrà attenersi all'ulteriore principio secondo cui dev'essere consentita, in sede di rinvio, l'esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (Cass. nn. 21895 del 2016, 5224 del 1998);
P. Q. M.La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. ì Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 4.6.2021. IL PRESIDENTE Giuseppe Bronzini 34,Inat Orari() elhIMI - 5140V-ti ORTE S