INPS appeal dismissed; direct insurance producers exempt from separate management contributions per established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against the lower court's ruling that direct insurance producers are not subject to contributions in the separate management for commercial activities. The INPS argued that the collective agreement and specific laws required all producers to register, but the court found this interpretation incorrect based on established precedent. The decision clarifies that the obligation to contribute applies only to producers working through agents or sub-agents, not those with direct relationships with insurance companies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003; Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018: The obligation to register and pay contributions in the separate management for commercial activities applies exclusively to insurance producers acting through agents or sub-agents, excluding those with direct contractual relationships with insurance companies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 24332-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO; - ricorrente - 2372 contro GUIDA TANIA, CROSARIOL CARLOTTA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI, ARMANDO TURSI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 117/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/04/2016 R.G.N.650/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Th R.G.24332/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Torino, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato insussistente in capo a Tania Guida e Carlotta Crosariol l'obbligo di iscriversi e versare i contributi, presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta di produttori diretti o liberi di assicurazioni per conto di una società assicurativa; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di un unico motivo, cui hanno resistito Tania Guida e Carlotta Crosariol con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975, e 1, comma 202, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia - _ instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni; il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018); .# il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalia Sezione Sesta con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018); il ricorso, pertanto, va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di proposizione del ricorso; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale dell'i luglio 2021 Il Presidente (Umberto Berrino) fi‘ "rs'77!,.LEIRIA oggi 2 2 N.0 V, ,21021„ Fu