Italian court dismisses appeal as judgment extinguished due to plaintiff's withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the lawsuit extinguished because the plaintiff formally withdrew her appeal against the INPS. Although the lower court had ruled in favor of the plaintiff regarding her mandatory enrollment in the separate INPS management, she voluntarily renounced the recourse before the final decision. Consequently, the judge found no need to address the merits or award costs, noting that the INPS had not engaged in any defensive activity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02; Art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/02: A judicial proceeding is extinguished by the plaintiff's voluntary withdrawal of the appeal, rendering further examination of the merits unnecessary.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36129-2018 proposto da: URBINATI FRANCESCA , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SAVELLI; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 2021 in persona del suo Presidente e legale rappresentante 2595 pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 699/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/07/2018 R.G.N. 575/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 15 settembre 2021 - Pres. Berrino, re!. Buffa - Urbinati contro INPS Con sentenza del 31.7.18, la Corte di Appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale di Rimini, ha affermato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS della ricorrente per attività di avvocato, ritenendo irrilevante il versamento del solo contributo integrativo alla CNPAF. Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per tre motivi; l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso. Con atto notificato alla controparte ritualmente, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Di conseguenza il giudizio deve dichiararsi estinto per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per spese non avendo svolto l'INPS attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
UNZIONARI amo C o,Pi` b.ec. iSo N) othtl- 0n1 c_ CA E;e A Maria Pi acoia Co r\f „C (a Lio t5EL, 4.5 NTTetraeC 2oa/. Il F ionario Giudiziario I L PR (Ì ViJT5 Depositato in