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Ordinanza — n. 35669/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses CNR's appeal regarding continuity of tenure for fixed-term researchers transitioning to permanent roles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35669/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the Council for National Research's appeal against a lower court ruling that confirmed a researcher's right to count fixed-term service toward permanent employment tenure. The Council argued that objective differences in selection procedures and job functions justified unequal treatment under collective bargaining agreements. The court upheld the lower court's finding that the researcher's duties remained identical in nature and quantity, thereby validating the continuity of service.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Cass. n. 27950/2017: In public employment contracts, tenure acquired under fixed-term agreements must be recognized for permanent roles if functions are identical, as the stabilization system aims to assimilate eligible fixed-term workers to permanent staff status.

Parole chiave

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public employment tenure fixed-term contract continuity non-discrimination principle researcher status collective bargaining agreement nuova formazione nella stessa professione assegno per il periodo d'introduzione prestazioni d'invalidità professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio Nazionale delle Ricerche affidato ad un unico motivo; - che la lavoratrice ha resistito con controricorso; rilevato che con l'unico motivo proposto, deducendo il vizio di cui all'art. 360 n.
Direttiva 1999/70/CE
4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e all'art.
d.lgs. n. 165/2001
36 d.lgs. n. 165/2001, nonché violazione e falsa applicazione del C.C.N.L.
C.C.N.L. 5 marzo 1998
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nonché violazione e falsa applicazione del C.C.N.L.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27950/2017
Cass. n. 7118/2018
Cass. n. 3473/2019
Cass. n. 6146/2019
Cass. n. 15232/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 22478-2017 proposto da: C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - contro 2021 GALLO ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, 1726 VIALE MAZZINI 73, presso lo studio degli avvocati ENZO AUGUSTO, ROBERTO D'ADDABBO, che la rappresentano e difendono; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/03/2017 R.G.N. 2398/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO NEGRI DELLA TORRE. R.G. 22478/2017 Premesso che con sentenza n. 198/2017, pubblicata il 21 marzo 2017, la Corte di appello di Bari ha respinto il gravame del Consiglio Nazionale delle Ricerche e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva accertato il diritto di Antonia Gallo a vedersi riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il C.N.R. anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio Nazionale delle Ricerche affidato ad un unico motivo; - che la lavoratrice ha resistito con controricorso; rilevato che con l'unico motivo proposto, deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nonché violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. 5 marzo 1998 (biennio economico 1996/97), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, nel caso di specie, sussistono le ragioni oggettive giustificatrici della disparità di trattamento, in quanto le posizioni del ricercatore a termine e di quello a tempo indeterminato differiscono tra loro sotto il profilo della formazione presupposta, delle modalità di selezione finalizzata all'assunzione e delle funzioni dell'attività svolta; osservato che il motivo è infondato; - che questa Corte ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dei dipendenti C.N.R. e di altri enti di ricerca, affermando il principio di diritto, al quale si intende ora dare continuità, secondo il quale "In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex I. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo" (Cass. n. 27950/2017; conformi, fra altre: n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020); - che a tale principio di diritto risulta essersi attenuta la Corte di merito nella sentenza impugnata; - che, d'altra parte, la stessa Corte ha rilevato, senza che tale accertamento abbia formato oggetto di censura da parte del ricorrente, come le attività svolte dalla Gallo, fin dal primo contratto a termine, e quelle successivamente svolte in esecuzione del rapporto a tempo indeterminato fossero le medesime, sul piano quantitativo e qualitativo, e avessero identico contenuto, sicché non era dato rinvenire nel caso di specie elementi di differenziazione, attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, che potessero legittimamente integrare le "ragioni oggettive" a giustificazione della disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 maggio 2021. Il Presidente i v 1.7, t aggink01 t/