Cassation court dismisses workers' claim for recall priority rights after voluntary incentive-driven resignations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by former employees against a lower court ruling that denied them priority rights to recall. The workers argued that their voluntary resignations, facilitated by economic incentives, should not preclude their claim for priority in re-employment under specific labor laws. The court held that such incentive-driven resignations constitute consensual contract resolutions rather than layoffs, thereby excluding the statutory obligation to recall these employees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 co. 1 legge n. 223/1991; Art. 15 co. 6 legge n. 264/1949: Workers who voluntarily resign with incentives do not acquire priority rights to recall as the legal obligation applies only to employers who have laid off staff.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 6153-2019 proposto da: CAMEROTA ALBERTO, PICANO MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato TERESA SANTULLI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - 2021 contro ACQUALATINA S.P.A., 1632 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2169/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/08/2018 R.G.N. 1747/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 6153/2019 Fatti di causa 1. Il Tribunale di Latina, con la pronuncia n. 1473/2014, emessa il 23.10.2014, ha respinto le domande proposte da Alberto Camerota e Manto Picano, già dipendenti della Acqualatìna spa, con le quali era stato chiesto l'annullamento dei verbali di conciliazione da loro sottoscritti in data 22.6.2009, in quanto affetti da dolo o comunque da errore, per ciò che riguardava la rinuncia al diritto di precedenza nella riassunzione di cui all'art. 8 co. 1 legge n. 223/1991 e all'art. 15 co. 6 legge n. 264/1949, nonché la nullità della predetta rinuncia e, per l'effetto, la declaratoria del loro diritto alla precedenza alla riassunzione, dell'inadempimento della società a tale obbligo e, comunque, l'accertamento della lesione del diritto di essi ricorrenti all'assunzione, con la condanna della società al risarcimento del danno oltre alla condanna generica del danno pensionistico.
2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2169, pubblicata il 21.8.2018, ha rigettato l'appello proposto dagli ex lavoratori rilevando, per quello che interessa in questa sede che, escluso un comportamento doloso della società ovvero un errore sul contenuto del verbale di conciliazione, era preliminare, quanto alla richiesta di nullità della rinuncia, ai sensi dell'art.1418 cod. civ. (per mancanza dell'oggetto in quanto si verteva in materia di diritti non acquisiti al patrimonio degli appellanti) esaminare la sussistenza in capo ad essi del diritto di precedenza nella riassunzione di cui all'art. 8 co. 1 legge n. 223 del 1991 e art. 15 co. 6 n. 1949 n. 264.
3. I giudici di seconde cure hanno, quindi, ritenuto che il diritto di precedenza, previsto dalle suddette disposizioni in favore dei lavoratori in mobilità, postulasse che il datore di lavoro avesse assunto altri lavoratori, a tempo indeterminato e in posizioni equivalenti. Sulla base delle risultanze istruttorie hanno, poi, escluso, sia per quanto riguardava la posizione di Mario Picano (impiegato) che per quella di Alberto Camerota (operaio) che vi fossero state assunzioni successive, nel semestre di riferimento, di personale con la stessa qualifica e per mansioni analoghe; conseguentemente, hanno considerato superata, in assenza di un diritto di precedenza dei lavoratori all'assunzione, la necessità di valutare le domande dirette ad ottenere la nullità della clausola 11) dell'accordo con la quale si i RG 6153/2019 rinunciava espressamente e incondizionatamente al diritto di precedenza di cui all'art. 15 co. 6 della legge n. 264/49 e successive integrazioni e modifiche, anche in forza della attivata procedura ex lege n. 223/1991.
4. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione Alberto Camerota e Mario Picano affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Acqualatina spa, illustrato con memoria.
5. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 comma 8 bis del d.1 n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 comma 8 bis del d.I n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo i ricorrenti e denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 co. 1 legge n. 223/1991 e dell'art. 15 co. 6 legge n. 264/1949, in reazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere errato la Corte di appello nel ritenere che il vincolo alle assunzioni previsto dalle suddette disposizioni concernesse solo quelle di identico livello di inquadramento dei lavoratori messi in mobilità e non anche quelle che fossero comunque compatibili con le esperienze e capacità dei lavoratori il cui rapporto si era sciolto; sulla base di tale presupposto, rilevano che le assunzioni operate dalla società nel semestre di riferimento, così come analizzate nella gravata pronuncia, erano omogenee, complementari o comunque assimilabili a quelle da loro ricoperte prima della risoluzione del rapporto.
3. Con il secondo motivo si censura la mancata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1418 cc e, quindi, la violazione di detta norma in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale conseguentemente valutato la domanda della nullità della clausola dell'accordo di conciliazione, riguardante la loro rinuncia al diritto di precedenza nelle future assunzioni, sull'erroneo presupposto della insussistenza, in concreto, di tale dritto.RG 6153/2019 4. Il primo motivo è privo di fondamento per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione della sentenza impugnata, che va di conseguenza integrata e corretta, fermo restando il dispositivo conforme a diritto (art. 384 co. 2 cpc).
5. Invero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Cass.n. 5940/2004 e Cass. n. 3866/06) le dimissioni cd. incentivate, e cioè agevolate da provvidenze o incentivi, analogamente alla mobilità volontaria e ai prepensionamento, danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, come tali, non sono equiparabili al licenziamento; ne consegue che il lavoratore che abbia risolto volontariamente il contratto di lavoro, sebbene su sollecitazione del datore di lavoro e dietro riconoscimento di un incentivo economico, non ha diritto ad essere preferito nelle assunzioni, ex art. 15 della legge n. 264 del 1949 e dell'art. 8 della legge n. 223 del 1991, in quanto è destinatario dell'obbligo legale di riassunzione solo l'imprenditore che abbia licenziato per riduzione di personale.
6. Nella fattispecie, in cui non si vede in ipotesi di licenziamento (cfr. pag. 5 cpv. 1, 2 e 3 della gravata sentenza) e dove sono stati esclusi vizi della volontà nell'accordo raggiunto (con statuizione della Corte territoriale non censurata), non è operativo, pertanto, il combinato disposto delle due disposizioni di cui si lamenta l'asserita violazione, per mancanza del presupposto indefettibile del "licenziamento per riduzione di personale".
7. Quanto, poi, al secondo motivo, con cui era stata eccepita la violazione dell'art. 1418 cod. cìv. per la nullità della rinuncia alla riassunzione, per mancanza dell'oggetto, vedendosi in materia di diritti futuri ed eventuali non acquisiti al patrimonio del lavoratore nel momento dell'abdicazione, deve ribadirsi, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dalla Corte territoriale, l'irrilevanza della questione, essendo -per quanto sopra detto- insussistente in capo agli appellanti il diritto alla precedenza nella riassunzione.
8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
9. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.RG 6153/2019 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 5 maggio 2021 Il Presidente Dr. Umberto Berrino Il consigliere est. Dr. Gug