Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that direct insurance producers are exempt from separate management contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted direct insurance producers from mandatory contributions to the separate management for commercial practitioners. The INPS argued that the collective agreement and specific laws required all producers to join this management, while the lower court distinguished between agents and direct producers based on the nature of their relationship with insurance companies. The court affirmed this distinction, ruling that the legislative intent explicitly excludes direct producers from the separate management regime, thereby maintaining the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003; Art. 1, L. n. 613 del 1966; The obligation to contribute to the separate management for commercial practitioners applies exclusively to producers linked to agents or sub-agents, explicitly excluding those who operate directly for insurance companies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 13427-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; 2021 - ricorrente- 2355 contro PIRRO DONATO, ROCCATI CLAUDIO, MARTINAZZO MARCO, PUSCEDDU VIRGILIO, ADRIOTTO DONATELLA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI, MARIALUCREZIA TURCO; controricorrenti - avverso la sentenza n. 44/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2016 R.G.N. 438/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. R.G. 13427/2016 RILEVATO CHE 1. la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l'obbligo degli attuali intimati di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di produttori diretti di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;
2. avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, deducendo un motivo di censura;
3. la parte intimata ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 4. con il ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003,conv. con modif. in I.n.326 del 2003, nonché degli artt. 1, legge n. 613 del 1966, 29, legge n. 160 del 1975, e 1, comma 202, legge n. 662 del 1996, per avere la Corte di merito riconosciuto la sussistenza dell'obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;
5. il ricorso è da rigettare dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (v. Cass. n. 1768 del 2018);
6. il predetto principio ha trovato, recentemente, ulteriori e argomentate conferme essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (v., fra le altre, Cass. n. 30554 del 2018 e numerose decisioni coeve e successive);
7. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018 cit.);
8. ai sensi dell'art.13,co. 1-q uater, d . P. R. n .115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Aduna