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Sentenza — n. 35374/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against labor court ruling on weekly rest violation damages due to insufficient evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35374/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by a former urban watchman against the City of Santa Maria La Carita regarding unpaid weekly rest damages. The lower court dismissed the claim because the plaintiff offered only generic, abstract proof of the work violation without specific evidence of the actual breach or the resulting physical/psychological wear. The Court upheld this decision, ruling that the established legal principle requires concrete proof of the specific workday exceeding the limit, rendering the claim inadmissible due to lack of decisive evidence.

Regesto Legislator

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Art. 36 Cost.; artt. 2109 c.c., 22 CCNL: The right to compensation for physical and psychological wear from working beyond the sixth consecutive day without weekly rest requires concrete proof of the specific violation; generic allegations are insufficient to establish the damage quantum.

Parole chiave

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weekly rest violation labor wear damages burden of proof urban watchman contract insufficient evidence riposo compensativo restituzione delle indennità di disoccupazione compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

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Art. 36 Cost.
art. 2109 c.c.
art. 22 CCNL per il comparto Autonomie locali del 14.7.2000
artt. 36 Cost
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., 25.7.2016, nn. 15267 e 15268
Cass., ord., 17990/2017 Fresa
Cass., ord., 30365/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 18314-2017 proposto da: GARGIULO FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APUANIA 12, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MUCCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ERESIARCO; - ricorrente - 2021 contro 3100 COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'; - intimato - avverso la sentenza n. 8137/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/01/2017 R.G.N. 5854/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 18 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata, rigettava la domanda proposta da Ferdinando Gargiulo nei confronti del Comune di Santa Maria La Canta', avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico connesso alla maggior usura psicofisica derivante dall'essere stato egli, vigile urbano in servizio presso il predetto Comune, richiesto di prestare la propria attività per sette giorni consecutivi, comprensivi della domenica, nel periodo 2001/2010, senza fruire del riposo settimanale.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che, a fronte dell'onere della prova gravante sull'istante circa la mancata frizione del riposo compensativo e del danno da usura psico-fisica, questi aveva offerto in prime cure una prova generica ed astratta rispetto al caso concreto e comunque in quella sede non espletata, mentre in appello neppure aveva coltivato le richieste istruttorie sicché il diritto al ristoro è rimasto sfornito di prova sia nell'an che nel quantum. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Gargiulo, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Comune, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;

Il procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale il travisamento dello stesso fatto storico da cui discende il formulato petitum, fatto storico individuato nello svolgimento della prestazione lavorativa oltre il sesto giorno senza fruire nei termini del riposo compensativo e la conseguente mancata considerazione delle allegazioni e prove addotte a riguardo.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. 2109 c.c. e 22 CCNL per il comparto Autonomie locali del 14.7.2000, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erroneità dell'interpretazione della disciplina contrattuale per porsi la lettura datane come volta a ristorare il danno da usura psico-fisica, anziché il disagio connesso al lavoro in turni, in stridente contrasto con i principi posti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria. Il terzo motivo è inteso a censurare il preteso scostamento della Corte territoriale rispetto agli orientamenti invalsi nella giurisprudenza di legittimità in punto ristoro dell'usura psico- (/ i fisica conseguente alla mancata frKione dei riposi.

Rilevata l'assoluta infondatezza del primo motivo, non emergendo il denunciato travisamento di elementi di fatto e di diritto propri della presente controversia e risultando, pertanto, la motivazione dell'impugnata sentenza pienamente congrua alla fattispecie oggetto del giudizio, si deve ritenere come le ulteriori censure proposte non siano suscettibili di accoglimento. Infatti, la Corte territoriale, pienamente consapevole dell'essere la domanda proposta rivolta al riconoscimento del risarcimento del danno connesso alla circostanza della prestazione di lavoro oltre il sesto giorno consecutivo considerata in sé, ovvero in relazione ala maggiore penosità che vi si riconnette per il solo fatto di averla svolta, si è attenuta all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., 25.7.2016, nn. 15267 e 15268) che, a fronte del semplice ritardo della pausa di riposo, ammette la compensazione del pregiudizio che ne consegue con il riconoscimento di maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale, all'uopo premettendo l'analisi della disciplina t collettiva applicabile alla fattispecie, di cui, in conformità all'orientamento a riguardo accolto da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr., da ultimo, Cass., ord., 17990/2017Fresa s esso—Co resigfe-n-t- e Cass., ord., 30365/2017), ha riconosciuto, in linea di principio, la valenza compensativa, così da rendere del tutto irrilevante il raggiungimento o meno della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione oltre il sesto giorno consecutivo cui ha riguardo la censura di cui al secondo motivo, che, stante la sua non decisività, va ritenuta inammissibile;

Il ricorso va, dunque, rigettato5JKIz ect-okluNie.,i spesc, Noki L'esp rmtve seguo -: -- i - o •ui . come . " " [4titt.)90 eARnr iNinNI4rig 9\iOLTO 411-1Val3' 9iFer\vsitM.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà h) atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma d