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Sentenza — n. 35373/2021 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses worker's claim for damages regarding consecutive work days exceeding six without rest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35373/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court rejected Filippo Malafronte's appeal against a lower court ruling that denied him damages for working seven consecutive days without rest. Malafronte argued this violated constitutional rights and collective agreements, but the court found the lower court correctly applied established jurisprudence. The decision held that collective agreements already compensate for the hardship of such work, making additional damages unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 36 Cost.; artt. 2109 c.c., 22 CCNL: The court dismisses claims for damages regarding consecutive work days exceeding six without rest when the applicable collective agreement already provides compensation for the associated hardship.

Parole chiave

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consecutive work days weekly rest violation collective agreement compensation psychophysical wear and tear labor dispute damages Corte di Cassazione urban vigilance duties perdita di lavoro usuale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 Cost.
art. 2109 c.c.
art. 22 CCNL per il comparto Autonomie
artt. 36 Cost
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 25.7.2016, nn. 15267 e 15268
Cass., ord., 17990/2017
Cass., ord., 30365/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 11120-2016 proposto da: MALAFRONTE FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APUANIA 12, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MUCCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ERESIARCO; - ricorrente - 2021 contro 3099 COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO' PORPORA 12, presso lo studio TRAISCI - TITOMANLIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MARIA D'ANGIOLELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1347/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/11/2015 R.G.N. 1690/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 4 novembre 2015, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e rigettava la domanda proposta da Filippo Malafronte nei confronti del Comune di Scafati, avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico connesso alla maggior usura psicofisica derivante dall'essere stato egli, vigile urbano in servizio presso il predetto Comune, richiesto di prestare la propria attività per sette giorni consecutivi, comprensivi della domenica, nel periodo 1999/2009, senza fruire del riposo settimanale.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la pretesa infondata in quanto avanzata, da un lato, prescindendo del tutto dalla disciplina contrattuale collettiva che, nell'introdurre una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, remunera la prestazione del personale in turno per l'erogazione di servizi da garantire con continuità già tenendo conto della maggiore penosità della stessa e , dall'altro, senza allegare e provare uno specifico danno conseguente a tale modalità di impiego ulteriore rispetto alla mera usura psico-fisica considerata dalla disciplina contrattuale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Malafronte, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune; Il procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale il travisamento dello stesso fatto storico da cui discende il formulato petitum, fatto storico individuato nello svolgimento della prestazione lavorativa oltre il sesto giorno senza fruire nei termini del riposo compensativo e la conseguente mancata considerazione delle allegazioni e prove addotte a riguardo.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. 2109 c.c. e 22 CCNL per il comparto Autonomie locali del 14.7.2000, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erroneità dell'interpretazione della disciplina contrattuale per porsi la lettura datane come volta a ristorare il danno da usura psico-fisica, anziché il disagio connesso al lavoro in turni, in stridente contrasto con i principi posti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria. Con il terzo motivo, rubricato con riferimento a vizi del procedimento e della sentenza con specifico riguardo all'omessa valutazione delle istanze istruttorie relative ad un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale dato dalla carente analisi delle allegazioni e prove documentali dedotte in giudizio in relazione al rilievo espresso circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio in relazione alla circostanza di aver prestato la propria attività per sette giorni consecutivi senza regolare fruizione dei riposi compensativi.

Il quarto motivo è inteso a censurare il preteso scostamento della Corte territoriale rispetto agli orientamenti invalsi nella giurisprudenza di legittimità in punto ristoro dell'usura psico- fisica conseguente alla mancata frYzione dei riposi. Rilevata l'assoluta infondatezza del primo motivo, non emergendo il denunciato travisamento di elementi di fatto e di diritto propri della presente controversia e risultando, pertanto, la motivazione dell'impugnata sentenza pienamente congrua alla fattispecie oggetto del giudizio, si deve ritenere come le ulteriori censure proposte non siano suscettibili di accoglimento.

Infatti, la Corte territoriale, pienamente consapevole dell'essere la domanda proposta rivolta al riconoscimento del risarcimento del danno connesso alla circostanza della prestazione di lavoro oltre il sesto giorno consecutivo considerata in sé, ovvero in relazione ala maggiore penosità che vi si riconnette per il solo fatto di averla svolta, si è attenuta all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., 25.7.2016, nn. 15267 e 15268) che, a fronte del semplice ritardo della pausa di riposo, ammette la compensazione del pregiudizio che ne consegue con il riconoscimento di maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale, all'uopo premettendo l'analisi della disciplina collettiva applicabile alla fattispecie, di cui, in conformità all'orientamento a riguardo accolto da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr., da ultimo, Cass., ord., 17990/2017 he coinvo • , a lo stesso Comune resistent e Cass., ord., 30365/2017), ha riconosciuto, in linea di principio, la valenza compensativa, così da rendere del tutto irrilevante il raggiungimento o meno della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione oltre il sesto giorno consecutivo cui ha riguardo la censura di cui al terzo motivo, che, stante la sua non decisività, va ritenuta inammissibile;

Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors