Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to contest notification date and timely opposition to tax notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the taxpayer failed to specifically contest the notification date and the lack of timely opposition to the tax notice. While the taxpayer argued the lower court erred in finding the opposition late without proof of service, the Court noted the taxpayer admitted the notice was mailed and never raised the issue at trial. Consequently, the Court ruled that the procedural defects precluded any examination of the substantive arguments regarding nullity or irregularity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 3; Art. 148 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the party fails to specifically contest the procedural grounds for inadmissibility established by the lower court, particularly regarding the lack of timely opposition to a notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 2085-2016 proposto da: BELARDINELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A.,(già EQUITALIA GERIT S.P.A.), in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 3200 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE; - intimata - avverso la sentenza n. 7111/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/07/2015 R.G.N. 24885/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 20 ottobre 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 14 -Belardinelli c. Equitalia e Cassa forense Con sentenza del 15.7.15, il tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile l'opposizione a preavviso di fermo, siccome tardiva e, ed in quanto relativa a cartella presupposta notificata a mezzo posta e rimasta inopposta. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi, cui resiste Equitalia Sud s.p.a. con controricorso; la Cassa è rimasta intimata. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 115,116,416, 615 e 617 c.p.c., e 1362 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che era stata eccepita la nullità della cartella e della notifica.
Con il secondo motivo si deduce violazione dei predetti articoli, per avere il tribunale ritenuto la tardività dell'opposizione, sebbene non vi fosse prova della notifica della cartella (ma solo la produzione tardiva dell'estratto di ruolo). Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 148 c.p.c., ai sensi dei n. 3 e 4 del co. 1 dell'art. 360 c.p.c., per avere il tribunale trascurato l'assenza di relata di notifica della cartella. I motivi possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorso, poco comprensibile e realizzato mediante assemblaggio di atti diversi (v.
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020, Rv. 659630 - 01), è inammissibile in quanto non si parametra affatto alla sentenza impugnata che ha accertato che la notifica era stata fatta per posta (come peraltro ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, che non ritiene nel caso necessaria la relata: Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014, Rv. 632505 - 01), che la data della notifica -risultante dall'estratto di ruolo ed allegata dal concessionario- non era stata contestata nei termini di rito dalla contribuente (che nulla aveva eccepito all'udienza né nella memoria di costituzione alla domanda riconvenzionale), e che la cartella non era stata opposta tempestivamente, con conseguente inammissibilità di ogni questione.
A fronte di tale precise affermazioni del tribunale, infatti, il ricorrente insiste nell'affermazione - contraddittoria- della mancanza di prova della notifica e, per altro verso, della sua irregolarità, senza contrastare specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata. Spese secondo soccobenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificvato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della sola parte costituita, che si liquidano in euro 650 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 20 ottobre 2021. IL PRESIDENTE Umberto Berrino a. FUNZION IUDIZIARIO Maria acoia 11 Funzionario diziario