Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to established precedent regarding service seniority transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Vallone's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible under Article 380 bis of the Civil Procedure Code. Vallone argued that transferring from a municipal to a ministerial position violated EU non-discrimination principles and required full recognition of prior service seniority, while the Ministry of Education contended no substantive pay deterioration occurred. The Court rejected the appeal because the lower court's decision aligned with a consolidated line of precedent establishing that national law is not obligated to guarantee future benefits or equal treatment in such transfers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the contested judgment conforms to a consolidated case law orientation not challenged by the appellant's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso 14818-2016 proposto da: VALLONE GIUSEPPA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO VITRANO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E 2021 DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2751 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 361/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 12/02/2015 R.G.N. 766/2010; avverso la ordinanza n. 79/E/2015 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 17/12/2015 R.G.N. 757/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 14818/2016 Rg RILEVATO CHE 1. il Tribunale di Palermo, con sentenza del 12 febbraio 2015, respingeva il ricorso proposto da GIUSEPPA VALLONE — già in servizio presso il COMUNE DI PALERMO, trasferita nei ruoli ministeriali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale (ATA) in virtù dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 — diretto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza.
2. La Corte territoriale, premesso che era stato già accertato con sentenza passata in giudicato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello B2 del CCNL Comparto Scuola, condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) al pagamento degli interessi legali sugli arretrati corrisposti a tale titolo.
3. Quanto alla pretesa ad un completo riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza, richiamava la sentenza di questa Corte nr. 20908/2011, con la quale, recependosi i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 settembre 2011, in causa C 108/2010 Scattolon, si era affermato che nel passaggio tra gli enti locali ed il MIUR doveva aversi riguardo al determinarsi o meno di un peggioramento retributivo sostanziale.
4. Nel caso di specie, tale peggioramento non vi era stato, come accertato dal c.t.u. 5.Inoltre, ai sensi della direttiva il legislatore nazionale non era affatto tenuto ad assicurare né la parità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario né le utilità future che la permanenza nella precedente posizione avrebbe garantito.
6. La Corte d'appello di Palermo, con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dalla lavoratrice avverso la sentenza, richiamando le precedenti decisioni assunte in fattispecie sovrapponibili.
7. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso GIUSEPPA VALLONE, affidato a tre motivi; il MIUR si è costituito per la partecipazione alla udienza di discussione.PROC. nr. 14818/2016 Rg CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.— violazione e falsa applicazione della direttiva 77/187/CEE, art. 3, nr. 1, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 settembre 2011 nel procedimento C 108/10, in relazione all'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999 ed all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, assumendo che l'accertamento relativo al peggioramento retributivo avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto dell'anzianità maturata presso il cedente equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario.
2. con il secondo mezzo si lamenta— ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.— violazione e falsa applicazione dell'art. 6 par. 1 CEDU e dell'art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, nella interpretazione data dalla Corte EDU (con le sentenze del 7.6.2011 Agrati ed altri contro Italia, dell'11.12.2012 De Rosa contro Italia, del 14.1.2014 Montalto contro Italia) in relazione all'art. 8, comma 2, della legge nr. 124 del 1999 e all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005. Violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Si addebita al Tribunale di non avere disapplicato la disposizione contenuta nell' art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, che aveva modificato la norma contenuta nell'art. 8 della L. n. 124 del 1999 in violazione delle norme della CEDU. Si deduce che la fattispecie dedotta in giudizio era disciplinata dall'articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che, in caso di passaggio di dipendenti tra amministrazioni diverse, garantisce la continuità giuridica del rapporto di lavoro ed il mantenimento del trattamento economico.
3. con la terza censura la ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale— ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.— per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4.4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE, in relazione all'art. 8, comma 2, della legge nr. 124 del 1999 ed all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005. Ha assunto che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda, interpretando l'art. 8 della legge nr. 124 del 1999 in maniera costituzionalmente e comunitariamente PROC. nr. 14818/2016 Rg orientata e disapplicando la legge nr. 266/2005, perché in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ha eccepito, altresì, la illegittimità costituzionale del medesimo articolo 1, comma 218, legge n. 266 del 2005, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione— sotto il profilo della irragionevolezza dell'intervento retroattivo e del diritto acquisito alla conservazione della anzianità di servizio— e dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in riferimento all'art. 6 convenzione EDU.
4. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la connessione che li lega, è inammissibile, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ., in quanto la sentenza impugnata è conforme ad un orientamento consolidato di questa Corte, che non è messo in discussione dalle ragioni del ricorso.
5. In numerosi precedenti sono state esaminate questioni sovrapponibili a quelle poste in questa sede, tanto nei contenuti della decisione impugnata che quanto ai motivi di cesura.
6. Tra le altre, si richiamano Cass. nr.24387/2020 del 03/11/2020; nr.7592/2019 del 18/03/2019; nr.5630/2019 del 26/02/2019; nr.5629/2019 del 26/02/2019; nr.5628/2019 del 26/02/2019; nr.4956/2019 del 20/02/2019; nr.4955/2019 del 20/02/2019; nr.4436/2019 del 14/02/2019; nr.4435/2019 del 14/02/2019; nr.3815/2019 dell' 08/02/2019; nr.29935/2018 del 20/11/2018, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell'articolo 118 dìsp att. cod.proc.civ 7. Nella fattispecie di causa, il Tribunale, in corretta applicazione dei principi enunciati nei precedenti di questa Corte, qui ribaditi, sulla base della indagine affidata al consulente tecnico di ufficio, con un accertamento di fatto che non è stato oggetto di alcuna censura, ha affermato che l'odierna parte ricorrente per effetto del mancato riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata all'atto del trasferimento nei ruoli del personale ATA del Ministero non ha subito alcun decremento economico (v. pag. 7 della sentenza);
8. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.PROC. nr. 14818/2016 Rg 9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il MIUR non ha sostanzialmente svolto attività difensiva.
10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 23 settembre 2021 IL PRESI