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Ordinanza — n. 35342/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against dismissal for Morrone but separates proceedings for other appellants regarding water service transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35342/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation proceedings extinct between Emiliano Morrone and the Municipality of Montesilvano due to his withdrawal of the appeal. While the other appellants, Virginia Esposito and Andrea Dei Rocini, had previously acquiesced to the dismissal of their claims regarding the dismissal, they successfully requested a separation of the procedure to pursue their distinct claim for immediate transfer to the water company. The court granted this separation, allowing the remaining parties to continue their litigation while exempting Morrone from further costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: The court may declare a cassation proceeding extinct if the appellant withdraws the appeal, and the procedure may be separated regarding other appellants who maintain their claims.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings separation of procedure cassation withdrawal public service transfer water service management procedural separation trasferimento di concessione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, limitatamente alla posizione del Morrone, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, limitatamente alla posizione del Morrone, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis
La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente Emiliano Morrone dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr.
art. 2112 cod. civ
165 del 2001 che richiama l'art. 2112 cod.
art. 390 c.p
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; n.
Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 23578-2017 proposto da: MORRONE EMILIANO, ESPOSITO VIRGINIA, DEI ROCINI ANDREA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALENTO 73, presso lo studio dell'avvocato CHIARA LIETO, rappresentati e difesi dall'avvocato PATRIZIA SILVESTRI; - ricorrenti - contro COMUNE DI MONTESILVANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO NIEDDU; - controricorrente - non chè contro A.C.A. S.P.A. in house providing, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. DE' CAVALIERI N. 11 presso lo studio dell'Avvocato SERGIO DELLA ROCCA (Studio ACDLEX), che la rappresenta e difende; - con troricorrente - nonchè contro CONSIDAN (Consorzio Intercomunale per la Depurazione Acque Nere nei Comuni di Montesilvano, Silvi e Città S. Angelo) in liquidazione, AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO, COMUNE DI CITTA' DI SANTANGELO, COMUNE DI SILVI; - intimati - avverso la sentenza n. 608/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/06/2017 R.G.N. 843/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott.

CARLA PONTERIO. R.G. n. 23578/2017 Rilevato che:

1. La Corte d'appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto da Virginia Esposito, Andrea Dei Rocini, Emiliano Morrone nei confronti dell'Azienda Consortile Acquedottistica (A.C.A.), del Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere (CONS.I.D.A.N.), del Comune di Montesilvano, dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, del Comune di Città Sant'Angelo e del Comune di Silvi, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda dei lavoratori diretta a far accertare il diritto al passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell'A.C.A. s.p.a., subentrata ex d.lgs. n. 152 del 2006 al CONS.I.D.A.N. nella gestione degli impianti consortili per la depurazione delle fognature e delle acque reflue pubbliche dei Comuni di Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi, nonché l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 30.9.2014.

2. La Corte territoriale ha premesso che col ricorso in appello non era stato censurato il capo della sentenza con cui era stata respinta la domanda di illegittimità del licenziamento intimato dal CONS.I.D.A.N. il 30.9.2014 e che gli appellanti avevano prestato acquiescenza al capo della pronuncia di primo grado di rigetto delle loro domande di riassorbimento da parte dei Comuni di Città Sant'Angelo e Silvi, con conseguente formazione del giudicato interno su tali statuizioni. La materia del contendere doveva quindi considerarsi limitata alla domanda di Andrea Dei Rocini e Esposito Virginia di accertamento del diritto al passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell'A.C.A. s.p.a. in base all'art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 (domanda proposta da Emiliano Morrone in separato giudizio) e alla domanda subordinata proposta dai tre appellanti volta all'accertamento del diritto al passaggio alle dipendenze del Comune di Montesilvano o della Azienda Speciale per i Servizi Sociali di detto Comune, in base al disposto dell'art. 31 del d.lsg. n. 165 del 2001 e dell'art.2112 cod. civ..

3. La sentenza impugnata, per quanto rileva rispetto alla posizione del ricorrente Emiliano Morrone, ha respinto la domanda subordinata, di Carla Ponterio, estensore R.G. n. 23578/2017 accertamento del diritto degli appellanti al passaggio alle dipendenze del Comune di Montesilvano o della Azienda Speciale per i Servizi Sociali di detto Comune, avanzata sull'assunto che gli stessi avevano continuato ad operare presso il CONS.I.D.A.N., dopo la cessione del servizio idrico, occupandosi esclusivamente della gestione del Campo Sportivo Trisi, ceduto a far data dal 31.3.2014 al Comune di Montesilvano, sulla base di un duplice rilievo.

Anzitutto, perché la cessione della gestione del Centro Sportivo Trisi al Comune di Montesilvano non rientrava nella disciplina del citato art. 173, concernente unicamente la cessione del servizio idrico integrato. Inoltre, per la inapplicabilità del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 31), data la natura di ente pubblico economico del CONS.I.D.A.N., e poiché l'art. 1, comma 563 della I. n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) esclude espressamente che la mobilità del personale possa avvenire tra le società controllate dalle pubbliche amministrazioni e queste ultime, a ciò ostando il principio generale di accesso al pubblico impiego esclusivamente mediante concorso.

Ha comunque precisato che, ove anche ritenuto applicabile l'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 che richiama l'art. 2112 cod. civ., nel caso di specie difetterebbe la condizione essenziale per il passaggio del personale alle dipendenze di altro ente pubblico cessionario, rappresentata dal fatto che esso fosse già alle dipendenze del datore di lavoro pubblico al momento del trasferimento del servizio e che al relativo reclutamento si fosse provveduto mediante procedura concorsuale pubblica.

4. Avverso tale sentenza Virginia Esposito, Andrea Dei Rocini, Emiliano Morrone (quest'ultimo senza rinuncia alla sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 609/2017, che ha riconosciuto il diritto al passaggio diretto alle dipendenze dell'A.C.A. s.p.a., e al solo fine di far accertare l'illegittimità del licenziamento o, in subordine nel caso di riforma della citata sentenza n. 609/2017, per far accertare il suo diritto al passaggio alle dipendenze del Comune di Montesilvano o della sua Azienda Speciale per i Servizi Sociali) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il Comune di Montesilvano ha resistito con controricorso. Le altre parti non hanno svolto difese. Carla Ponterio, estensore R.G. n. 23578/2017 Considerato che:

5. Prima della data fissata per l'adunanza camerale, Emiliano Morrone, per il tramite del procuratore speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal Comune di Montesilvano.

6. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, limitatamente alla posizione del Morrone, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ..

7. Si dispone pertanto la separazione del procedimento riguardo alle posizioni degli altri ricorrenti, Virginia Esposito, Andrea Dei Rocini, con rinvio a nuovo ruolo, in accoglimento dell'istanza di rinvio dai medesimi proposta.

8. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente Emiliano Morrone dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo tra Emiliano Morrone e il Comune dì Mo ntesilva no Così deciso nell'Adunanza camerale del 22.9.2021 r-I_/r/rZeD , Il Presidente Dp.ssa Luci ..,t i ' r i te/gai /Pa7 IL CANCELIJEk