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Ordinanza — n. 35180/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal regarding insurance producer social security registration obligations. The court rejects the argument that direct producers must join the commercial management scheme. The decision clarifies that the specific legislative provision excludes direct producers from this mandatory registration requirement. The court also notes the procedural failure to request a different legal characterization in the lower court. The ruling upholds the lower court's decision against the INPS's challenge. The outcome confirms the exclusion of direct producers from the commercial management scheme. The judgment emphasizes the precise interpretation of the relevant insurance legislation. The court finds the INPS's appeal lacks legal foundation based on established precedents. The decision resolves the dispute over social security registration for insurance intermediaries. The final ruling dismisses the INPS's request for cassation entirely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35180/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Genoa Court of Appeal's decision regarding insurance producer social security registration. The INPS argued that direct producers of insurance must be registered in the commercial management scheme, while the lower court held this obligation applies only to producers linked to agents or sub-agents. The court rejected the INPS's claim, citing established precedent that the specific legislative text excludes direct producers from this mandatory registration requirement. Furthermore, the court noted the INPS failed to properly request a different legal characterization in the lower proceedings, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003; The specific legislative provision excluding direct producers from the commercial management scheme must be interpreted precisely and cannot be extended by analogy to include all insurance producers regardless of their operational mode.

Parole chiave

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insurance producers social security registration commercial management scheme direct producers Cassation appeal legislative interpretation INPS obligations obbligo legale di assicurazione

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2
269 del 2003, art. 44, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di produttore diretto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;
L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma 3
233, art. 1, comma 3, ed applicazione, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, del sistema di calcolo contributivo di cui alla L.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1
1, comma 3, ed applicazione, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, del sistema di calcolo contributivo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1), diversa dunque dall'iscrizione alla gestione commercianti secondo i presupposti ordinari quanto a elementi costitutivi e conseguenze giuridiche (v.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1768 del 2018
Cass. n. 30554 del 2018
Cass. n. 30554 del 2018 e n.
Cass. n. 18889 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10326-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA 2021 SCIPLINO; 2352 - ricorrente - contro BRIANZI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 354/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA depositata il 30/12/2015 R.G.N. 297/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G. 10326/2016 RILEVATO CHE 1. la Corte d'appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta nei confronti dell'INPS avverso il verbale di accertamento ispettivo con il quale veniva contestato l'inadempimento all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di produttore diretto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;

2. per la Corte territoriale la previsione dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, di cui al citato art. 44, comma 2, non includeva la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti;

3. ha rilevato, inoltre, la Corte di merito, che poichè l'Inps, non aveva chiesto, con le forme della domanda riconvenzionale, che - esclusa l'applicabilità del citato art. 44, comma 2 - fosse accertata la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, nessuna pronuncia avrebbe potuto essere resa in proposito, essendo nel caso la situazione giuridica soggettiva da accertare diversa per fatti costitutivi e conseguenze giuridiche, a nulla valendo che il fatto costitutivo della diversa pretesa non esercitata (iscrizione ordinaria alla gestione commercianti) emergesse in causa come ragione di difesa avverso la pretesa in concreto dispiegata; senza contare che, qualora si fosse trattato di attività occasionale, per le annualità in cui era stata superata la soglia reddituale dei 5000 Euro si sarebbe dovuto ragionare in termini di iscrizione alla gestione separata;

4. avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

5. la parte intimata ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 6. con il primo motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.I. n. 269 del 2003,conv. con modif. in I.n.326 del 2003, nonché degli artt. 1, legge n. 613 del 1966, 29, legge n. 160 del 1975, e 1, comma 202, legge n. 662 del 1996, per avere la Corte di merito riconosciuto la sussistenza dell'obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

7. con il secondo motivo l'istituto deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 414,416 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il fatto costitutivo della pretesa azionata dall'Inps avesse ad oggetto l'applicabilità del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 ritenuta nel verbale di accertamento, e non la diversa pretesa avente ad oggetto l'iscrizione ordinaria alla Gestione commercianti, a nulla valendo che il fatto costitutivo della diversa pretesa emergesse come ragione di difesa avverso la pretesa in concreto dispiegata. Sostiene che anche nella prospettazione proposta nella memoria difensiva di primo grado sarebbe rimasto immutato il fatto costitutivo della pretesa esercitata, ovvero l'iscrizione alla gestione commercianti;

8. il primo motivo è da rigettare dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (v. Cass. n. 1768 del 2018);

9. il predetto principio ha trovato, recentemente, ulteriori e argomentate conferme essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (v., fra le altre, Cass. n. 30554 del 2018 e numerose decisioni coeve e successive);

10. infondato è anche il secondo motivo, considerato che, come rilevato dalla Corte territoriale, l'oggetto della causa così come introdotta, correlato al fondamento della pretesa impositiva fatto., valere dall'Inps con il verbale di accertamento, era limitato all'applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, che è impositiva non dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, ordinariamente considerata, ma alle condizioni contributive peculiari ivi previste (mancata applicazione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dalla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma 3, ed applicazione, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, del sistema di calcolo contributivo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1), diversa dunque dall'iscrizione alla gestione commercianti secondo i presupposti ordinari quanto a elementi costitutivi e conseguenze giuridiche (v. Cass. n. 30554 del 2018 e n. 18889 del 2019);

11. al fine di estendere l'oggetto dell'indagine come delineato con il ricorso introduttivo l'Inps avrebbe dunque dovuto proporre ricorso incidentale, il che non ha fatto;

12. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018 cit.);

13. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Aduna