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Ordinanza — n. 35062/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling architects must join separate management even if paying INARCASSA contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35062/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Genoa Court of Appeal's decision, overturning the lower court's ruling that excluded architects from the separate social security management. The lower court had relied on an authenticating interpretation of a 2011 decree to exempt architects who paid contributions to INARCASSA, arguing they were not subject to separate management obligations. The Supreme Court rejected this, establishing that the obligation to join the separate management remains for architects regardless of their concurrent mandatory insurance coverage or payments to other funds.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 26 Law 335/1995; Art. 18 comma 12 D.L. 98/2011: The obligation to join the separate social security management applies to architects even if they pay contributions to other mandatory funds, as the authenticating interpretation does not create an exemption based on concurrent insurance coverage.

Parole chiave

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separate social security management architects professional liability mandatory insurance coverage authenticating interpretation INARCASSA contributions social security obligations concurrent employment status categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Law no. 335 of 1995, Article 2, paragraph 26
335 del 1995, art. 2, comma 26, aveva precisato che erano tenuti all'iscrizione coloro che avessero effettuato attività non soggette al versamento contributivo presso gli enti esponenziali di categoria;
D.L. no. 98 of 2011, Article 18, paragraph 12 (converted by Law no. 111 of 2011)
98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv.
Law no. 179 of 1958, Article 3
con l'unico motivo di ricorso - ai sensi dell'art. 360 nr.
Law no. 6 of 1981, Articles 10 and 21
INARCASSA Statute approved on 28.11.1995, Articles 7, 23, and 37

Giurisprudenza citata

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Cass. no. 5826 of 2021
Cass. no. 30344 of 2017
Cass. no. 32166 of 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17482-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 'n persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; 2021 - ricorrente - 2579 contro GIUFFRA PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARA MESTICHELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 355/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/01/2016 R.G.N. 341/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. N.R.G. 17482/2016 FATTO RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Genova, con sentenza nr. 355 pubblicata il 13 gennaio 2016, ha respinto l'appello dell'INPS e confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'architetto Patrizia Giuffra non tenuta al versamento della contribuzione alla Gestione separata con riferimento ai redditi prodotti, quale lavoratrice autonoma, negli anni 2005 e 2006;

2. la Corte, in particolare, ha ritenuto che, poiché la professionista aveva, per gli anni in contestazione, versato all'INARCASSA il contributo integrativo, la sua iscrizione alla gestione separata doveva essere esclusa in ragione del disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), il quale, nell'interpretare autenticamente la disposizione della L. nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, aveva precisato che erano tenuti all'iscrizione coloro che avessero effettuato attività non soggette al versamento contributivo presso gli enti esponenziali di categoria;

3. avverso la decisione ricorre l'INPS, con un unico motivo di censura. Patrizia Giuffra ha resistito con controricorso e ha depositato memoria. DIRITTO CONSIDERATO CHE:

4. con l'unico motivo di ricorso - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), della legge nr. 179 del 1958, art. 3, della legge nr. 6 del 1981, artt. 10 e 21 e degli artt. 7,23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato il 28.11.1995, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli architetti che svolgono attività autonoma libero-professionale e che non sono tenuti all'iscrizione all'INARCASSA in ragione del contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa per la quale godono di differente copertura assicurativa;

5. il motivo è fondato alla luce del principio di diritto, orami consolidato, secondo cui gli architetti (e gli ingegneri), che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso N.R.G. 17482/2016 quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (v., di recente Cass. nr. 5826 del 2021; in precedenza, Cass. nr. 30344 del 2017 e Cass. n. 32166 del 2018 e numerose successive conformi);

6. in particolare, ferme le ampie motivazioni di Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, alle quali si rinvia, nell'ultimo arresto indicato (Cass. nr. 5826 del 2021) si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com'è noto, ha delegato il Governo ad emanare "norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi"), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall'obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del «versamento contributivo» che può esonerare dall'iscrizione alla Gestione separata, da risolversi «volgendosi all'interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018» (Cass. nr. 5826 cit.);

7. contrari argomenti non possono desumersi dai lavori preparatori al D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, dove pure è dato leggere che il fine della norma d'interpretazione autentica sarebbe quello di rendere soggetti all'iscrizione presso la Gestione Separata soltanto «coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato N.R.G. 17482/2016 all'iscrizione ad appositi albi o elenchi». E', infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ai lavori preparatori può riconoscersi un valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, che trova un limite nel fatto che la volontà da essi risultante non può mai sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore, intesa come voluntas legis, ossia come volontà oggettiva della norma, e per ciò distinta dalla voluntas legislatoris, ossia dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (così, in motiv., Cass. nr. 5826 più volte cit.);

8. il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 15 settembre 2021. IL PRESIDENTE Dott. Umberto Berrino IL CANCELLIERE ESPE