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Ordinanza — n. 35057/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment due to composition mismatch between hearing and deliberating collegium.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35057/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance judgment of Salerno and remanded the case to the Naples Court of Appeal. The appellant argued various substantive issues regarding overtime and allowances, but the Court focused on a procedural defect. The court found the appealed judgment null because the collegium that deliberated differed from the one present during the hearing, a discrepancy confirmed by the official record which prevails over the written text.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 2; nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata all'intestazione della sentenza, e una non coincidenza tra il collegio della discussione e quello deliberante comporta la nullità insanabile della decisione.

Parole chiave

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nullity of judgment composition of collegium labor procedure hearing record remand to appellate court spese di trasporto professionale indennità e spese sussidio per le spese di soggiornante settimanale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., n. 2

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2431/1995
Cass. n. 2431/1995 e Cass.
Cass. 3889/1999
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10978-2018 proposto da: CUOZZO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98 E, presso lo studio dell'avvocato GUIDO LENZA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALAIN FORTUNATI, LEOPOLDO SUPRANI; - ricorrente - contro EUROSCAVI DI FALCONE E FIGLIO S.N.C.; - intimata - avverso la sentenza n. 899/2017 della CORTE D'APPELLO2877 di SALERNO, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 443/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARIO FRESA, ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO che, con sentenza del 25 gennaio 2018, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da Gerardo Cuozzo nei confronti di Euroscavi di Falcone e figlio s.n.c., alle cui dipendenze il primo operava quale autista presso i diversi cantieri dell'Emilia Romagna, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario e straordinario, di indennità di trasferta ditrasporto, di mensa e di TFR; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto rimasta sfornita di prova ogni deduzione dell'istante (in particolare a motivo della corrispondenza dell'orario riconosciuto a quanto comunicato dallo stesso ricorrente al responsabile della contabilità della Società), dovendosi pertanto escludere sia lo svolgimento regolare di due ore di lavoro straordinario sia del lavoro durante la giornata del sabato, avendo la Società provveduto al servizio di mensa, essendo la stessa esonerata dal pagamento dell'indennità di trasferta e di trasporto avendo la Società medesima provveduto, da un lato, al rimborso delle spese di alloggio, dall'altro, a mettere a disposizione anche del Cuozzo i mezzi di trasporto necessari per raggiungere il posto di lavoro, non dovuta pertanto alcuna integrazione del TFR; che per la cassazione di tale decisione ricorre Gerardo Cuozzo, affidando l'impugnazione a sette motivi, in relazione alla quale la Società, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; che nelle more il pubblico ministero ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per essere stata questa emessa da un collegio diverso da quello innanzi al quale la causa era stata discussa, in cui era incluso il giudice pronunciatosi sulla causa in primo grado; - che, con i successivi sei motivi il ricorrente contesta il merito della decisione imputando alla Corte territoriale, in una con l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la violazione e falsa applicazione della disciplina di legge e di contratto collettivo, nazionale (per il settore Edilizia Artigianato 1.10.2004) ed integrativo territoriale, relativa alla fattispecie de qua in ordine ai diversi istituti di cui era stata richiesta l'applicazione, dal lavoro ordinario, straordinario ed eseguito nella giornata del sabato (secondo e terzo motivo) all'indennità di mensa(quarto motivo), all'indennità di trasferta (quinto motivo) all'indennità di trasporto (sesto motivo) al ROL ed alla Cassa Edile in relazione ai quali si deduce altresì l'omessa pronunzia (settimo motivo); - che il primo motivo merita accoglimento emergendo dall'intestazione dell'impugnata sentenza, recante l'indicazione dei componenti il Collegio decidente, tanto il nominativo del giudice che dagli atti risulta aver deciso la controversia in primo grado, evidentemente incompatibile, quanto la modifica del collegio decidente, evenienze che comportano la nullità della sentenza, dovendosi ribadire per quel che riguarda, in particolare il secondo degli indicati vizi, l'orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 2431/1995 e Cass. 3889/1999), per cui "nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata, derivandone che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione ed il dispositivo letto in udienza della sentenza di appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali"; che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, restando assorbiti tutti gli altri motivi e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli che provvederà in conformità disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15.12.2020 Il Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO Do