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Ordinanza — n. 35031/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against social security debt dismissal due to lack of procedural grounds and missing evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35031/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to transcribe relevant acts and for not properly aligning arguments with the lower court's findings. The appellant challenged the dismissal of social security debts, claiming false application of civil procedure articles and violation of specific payment notice regulations. The court rejected these claims because the internal office records were insufficient to prove the content of the notices, and the ten-year prescription period was invoked without a specific legal ground.

Regesto Legislator

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Art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002; Art. 36, co. 1, DPR n. 27/2016: An appeal is inadmissible if the appellant fails to transcribe relevant acts to demonstrate the issue's scope or if the arguments do not properly align with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural autonomy social security debts payment notices prescription period transcription of acts civil procedure rules arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, co.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 26 comma 4 DPR 602 del 1973
Art. 36, co. 1, DPR n. 27/2016

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013, Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016
Va rilevato infine che il ricorrente, pur senza uno specifico motivo di ricorso, invoca la durata decennale del termine di prescrizione, questione inammissibile in difetto di motivo e comunque infondata secondo gli insegnamenti di Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22932-2016 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (GIA' SERIT SICILIA S.P.A.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ACCURSIO GALLO; - ricorrente contro I.N.P.S. 2021 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 3201 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistenti con mandato - nonchè contro LA MANTIA ANTONINA; - intimata - avverso la sentenza n. 308/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/04/2016 R.G.N. 859/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 20 ottobre 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 15 -Riscossione Sicilia c. La Mantia ed INPS Con sentenza dell'11.4.16, la corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, ha accertato negativamente i debiti per contributi previdenziali (IVS fissi e sul minimale gestione commercianti) di cui alla cartella in atti, in ragione della prescrizione maturata (e ritenendo non provata l'allegata interruzione con le intimazioni di pagamento invocate dal concessionario).

Ricorre avverso sentenza Riscossione Sicilia per due motivi; l'INPS ha prodotto delega; il contribuente è rimasto intimato. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per non avere la stessa valutato che le intimazioni di pagamento si riferivano alla cartella in questione. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 26 comma 4 DPR 602 del 1973, per avere la corte territoriale preteso la prova del contenuto della busta inviata contenente le intimazioni e non solo della ricezione, sebbene solo questa fosse contestata.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili, non solo in quanto -in violazione del principio di autosufficienza- il ricorrente non vi trascrive gli atti rilevanti (come era necessario per far comprendere a questa Corte la portata della questione sollevata), ma soprattutto perché non si parametrano alla sentenza, che ha affermato che il riferimento delle intimazioni alla cartella è solo in atti interni dell'ufficio (insufficienti come tali a fornire la prova occorrente), non risultando il contenuto delle intimazioni (la cui produzione era perciò necessaria, non risultando dall'avviso di ricevimento delle stesse alcun elemento di valutazione utile: cfr.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013, Rv. 628326 - 01). Va rilevato infine che il ricorrente, pur senza uno specifico motivo di ricorso, invoca la durata decennale del termine di prescrizione, questione inammissibile in difetto di motivo e comunque infondata secondo gli insegnamenti di Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 - 01, ed altre successive conformi. Nulla per spese, essendo il contribuente rimasto intimato e non avendo svolto l'INPS attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 20 ottobre 2021. IL PRESIDENTE Umberto Berrino IL FUNZIONARI IZIARIO Maria Pi a Il Funziona