Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35014/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, quashing appellate judgment for violating labor procedure rules on device modification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35014/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a Rome Court of Appeal judgment that had partially reformed a labor dispute. The appellate court had corrected the hearing device to align with its reasoning, which the INPS argued violated procedural immutability rules. The court ruled that such modifications in labor proceedings render the original judgment null and void, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: In labor proceedings, the device read in court is immutable; adopting a different device in the written judgment renders the decision null and void.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor procedure rules device modification nullity of judgment immutability of device INPS contribution dispute appellate court error cassation quashing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. L, Sentenza n. 1906 del 03/02/2015
Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 1906 del 03/02/2015, Rv.
Sez. L, Ordinanza n. 21885 del 26/10/2010

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20226-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA 1990 D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - ricorrenti - contro MONTE PASCHI DI SIENA SPA , EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA GERIT S.P.A.); - intimate - nonchè contro ROME AMERICAN HOSPITAL S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio degli avvocati STEFANO GAGLIARDI e GAIA LUCILLA GALLO che la rappresentano e difendono unitamente all' avvocato ROBERTO MARTIRE; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 10685/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2015 R.G.N. 9954/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. INPS c. RAH+ 2 - rg. 20226/15 Adunanza camerale del 3 giugno 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa Con sentenza del 11.2.15, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 16.10.08 del tribunale della stessa sede, ha annullato le cartelle esattoriali ed il preavviso di fermo amministrativo impugnati e di cui in atti, e condannato la RAH al pagamento di euro 498.352 a titolo di contributi e sanzioni (somme notevolmente inferiori rispetto alla pretesa contributiva INPS portata dalle cartelle di quasi € 7 milioni di euro).

In particolare, esclusa l'efficacia diretta e riflessa del giudicato esterno formatosi in giudizio della medesima società nei confronti dell'INAIL, ed affermata la durata decennale del termine prescrizionale dei contributi sulla scorta della sentenza delle sezioni unite n. 6173/08, la Corte territoriale ha ritenuto che il rapporto di lavoro degli infermieri "a chiamata" -cui si commisurava parte cospicua dei contributi richiesti dall'INPS-non fosse di lavoro subordinato, in ragione delle modalità -occasionali e discontinue- della prestazione lavorativa; la sentenza ha quindi condannato a pagare le somme suddette, oltre sanzioni, precisando in motivazione che le sanzioni erano aggiuntive rispetto alle somme contributive (e ciò a differenza di quanto indicato per errore nel dispositivo letto in udienza, ove la somma oggetto di pronuncia era indicata come comprensiva di contributi e sanzioni).

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso la società; Monte dei Paschi di Siena spa ed Equitalia Sud spa sono rimaste intimate. Con unico motivo si deduce ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 n.4 c.p.c. e 156, in ragione della immodificabilità del dispositivo nel rito del lavoro e del suo contrasto con la motivazione (che ha adottato un nuovo dispositivo). Il motivo è fondato. Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 1906 del 03/02/2015, Rv. 634195 - 01) che, nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza non è più modificabile da parte del giudice che ha emesso la decisione, sicché è radicalmente nulla la sentenza con la quale sia stato adottato un nuovo dispositivo, di contenuto diverso dal precedente. (Nella specie, il giudice di appello aveva corretto, nel testo completo della sentenza, il dispositivo letto in udienza, in quanto inficiato da irrimediabile contrasto fra la prima parte, di rigetto della domanda di illegittimità del licenziamento, e la seconda, invece di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione con relative conseguenze retributive e contributive) (vedi altresì Sez.

L, Ordinanza n. 21885 del 26/10/2010, Rv. 615354 - 01, secondo la quale il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicché le proposizioni contenute in quest'ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte e non sono suscettibili di passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile).

Ne deriva l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla medesima corte territoriale in diversa composizione. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2021. Il Presidente ili011417, i Cias,J