Cassation court dismisses INPS appeal regarding insurance producers' mandatory registration in the merchants' management scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted direct insurance producers from mandatory registration in the merchants' management scheme. The INPS argued that the collective agreement referenced in the law implied such an obligation for all producers, but the court held that the specific wording excludes direct producers acting as independent businesses. Furthermore, the court found the INPS failed to properly frame its incidental request to expand the scope of the legal inquiry, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003; The mandatory registration of direct insurance producers in the merchants' management scheme does not apply to those exercising their activity as independent businesses, as the legislative reference to the collective agreement between producers and agents/sub-agents excludes analogous interpretations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente C vi ORDINANZA sul ricorso 10318-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO; 2021 - ricorrente - 2351 contro SUGO SERENA, GIONDELLI SILVANA, ARDITO FRANCESCA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 389/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/12/2015 R.G.N. 298/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. R.G. 10318/2016 RILEVATO CHE 1. la Corte d'appello di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta nei confronti dell'INPS avverso il verbale di accertamento ispettivo con il quale veniva contestato l'inadempimento all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di produttore diretto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;
2. per la Corte territoriale la previsione dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, di cui al citato art. 44, comma 2, non includeva la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti;
3. ha rilevato, inoltre, la Corte di merito, che polche' l'Inps, non aveva chiesto, con le forme della domanda riconvenzionale, che - esclusa l'applicabilità del citato art. 44, comma 2 - fosse accertata la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, nessuna pronuncia avrebbe potuto essere resa in proposito, essendo nel caso la situazione giuridica soggettiva da accertare diversa per fatti costitutivi e conseguenze giuridiche, a nulla valendo che il fatto costitutivo della diversa pretesa non esercitata (iscrizione ordinaria alla gestione commercianti) emergesse in causa come ragione di difesa avverso la pretesa in concreto dispiegata; senza contare che, qualora si fosse trattato di attività occasionale, per le annualità in cui era stata superata la soglia reddituale dei 5000 Euro si sarebbe dovuto ragionare in termini di iscrizione alla gestione separata;
4. avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
5. le parti intimate hanno resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 6. con il primo motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003,conv. con modif. in I.n.326 del 2003, nonché degli artt. 1, legge n. 613 del 1966, 29, legge n. 160 del 1975, e 1, comma 202, legge n. 662 del 1996, per avere la Corte di merito riconosciuto la sussistenza dell'obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;
7. con il secondo motivo l'istituto deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 414,416 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il fatto costitutivo della pretesa azionata dall'Inps avesse ad oggetto l'applicabilità del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 ritenuta nel verbale di accertamento, e non la diversa pretesa avente ad oggetto l'iscrizione ordinaria alla Gestione commercianti, a nulla valendo che il fatto costitutivo della diversa pretesa emergesse come ragione di difesa avverso la pretesa in concreto dispiegata. Sostiene che anche nella prospettazione proposta nella memoria difensiva di primo grado sarebbe rimasto immutato il fatto costitutivo della pretesa esercitata, ovvero l'iscrizione alla gestione commercianti;
8. il primo motivo è da rigettare dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (v. Cass. n. 1768 del 2018);
9. il predetto principio ha trovato, recentemente, ulteriori e argomentate conferme essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (v., fra le altre, Cass. n. 30554 del 2018 e numerose decisioni coeve e successive);
10. infondato è anche il secondo motivo, considerato che, come rilevato dalla Corte territoriale, l'oggetto della causa così come introdotta, correlato al fondamento della pretesa impositiva fatto valere dall'Inps con il verbale di accertamento, era limitato all'applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, che è impositiva non dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, ordinariamente considerata, ma alle condizioni contributive peculiari ivi previste (mancata applicazione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dalla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma 3, ed applicazione, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, del sistema di calcolo contributivo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1), diversa dunque dall'iscrizione alla gestione commercianti secondo i presupposti ordinari quanto a elementi costitutivi e conseguenze giuridiche (v. Cass. n. 30554 del 2018 e n. 18889 del 2019);
11. al fine di estendere l'oggetto dell'indagine come delineato con il ricorso introduttivo l'Inps avrebbe dunque dovuto proporre ricorso incidentale, il che non ha fatto;
12. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018 cit.);
13. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza ca