Italian court dismisses appeal on labor dispatch contract nullity, ruling statute applies to expired contracts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Mensah George against Finterim S.p.A., upholding the lower court's dismissal based on the statute of limitations. The appellant argued that the new statute of limitations for challenging labor dispatch contracts should not apply retroactively to contracts expired before the law's enactment. The court ruled that the new regime applies to such expired contracts because the law modified the content of the right rather than the factual basis generating it, thereby excluding retroactivity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 comma 4 L. 183/2010; Art. 11 disp. att. c.c.: The statute of limitations for challenging labor dispatch contracts applies to contracts expired upon the law's entry into force, as the new norm modified the right's content without altering the factual generator, precluding retroactivity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 5963-2016 proposto da: MENSAH GEORGE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE SPATA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro FINTERIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, ( già TERIM S.P.A.), in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO 2292 TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIOVATI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 883/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/08/2015 R.G.N. 330/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. R.G. n, 5963/2016 Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da Mensah George nei confronti della utilizzatrice FINTERIM s.p.a. in liquidazione (già TERIM s.p.a.), confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32, L. n. 183 del 2010, la domanda di nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi nel 2008 con la VIDEOR s.p.a. e di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della utilizzatrice, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003.
2. La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'impugnativa stragiudiziale dei contratti di somministrazione in quanto proposta nel settembre 2012, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dall'entrata in vigore del cd. decreto milleproroghe.
3. Avverso tale sentenza Mensah George ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; la FINTERIM s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso. Considerato che:
4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 32, comma 4, I. n. 183 del 2010 e degli artt. 12 e 14 delle preleggi, per non avere la Corte di merito considerato che l'art. 32 cit. individua il dies a quo per l'impugnazione del contratto di somministrazione a tempo determinato nel momento in cui il lavoratore riceve formale comunicazione scritta della cessazione del rapporto da parte del datore di lavoro.
5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 32, commi 4 e 1-bis, I. n. 183 del 2010 e degli articoli 11 e 12 delle preleggi, per inapplicabilità del nuovo regime di decadenza ai contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 183 del 2010, secondo quanto sostenuto da due pronunce di legittimità, Cass. n. 13563 del 2015 e n. 21916 del 2015. i R.G. n. 5963/2016 6. I due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati, alla luce dell'orientamento ormai consolidato espresso da questa S.C. sulle questioni in diritto oggetto di causa, secondo cui "In tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della I. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis dei medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività" (v.
Cass. n. 2420 del 2016; n. 2734 del 2016; n. 7788 del 2017; n. 23619 del 2018).
7. Con le pronunce appena richiamate è stato superato il precedente indirizzo, espresso da Cass. n. 21916 del 2015 e n. 2462 del 2016, che aveva ritenuto applicabile "il regime della decadenza dì cui al novellato art. 6 della I. n. 604 del 1966, esteso dall'art. 32, comma 4, della I. n. 183 del 2010, ...ai soli contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto".
8. Questo Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nella sentenza n. 2420 del 2016 e successive conformi perché ne condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., non risultando prospettati nel ricorso argomenti che possano indurre a disattenderli.
9. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
10. Ai fini della regolazione delle spese, deve applicarsi l'art. 92 c.p.c. nel testo modificato dalla legge n. 69 del 2009, ai sensi del quale: "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, R.G. n. 5963/2016 esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".
11. Considerato che all'epoca dì proposizione del ricorso in cassazione (febbraio 2016) la prevalente giurisprudenza di legittimità, sulla questione oggetto di causa, era di segno diverso rispetto all'orientamento poi consolidatosi ed esisteva un nascente contrasto interpretativo (la sentenza Cass. n. 2420 è dell'8.2.2016), si ritiene ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
12. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camera