Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34724/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify legal arguments against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34724/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Alessandro Scalzo's appeal inadmissible because it failed to meet the specific requirements of Article 360 of the Civil Procedure Code. Scalzo argued violations of labor transfer laws, but the Court found his complaints were mere assertions without identifying specific factual assertions in the lower court's decision that contradicted the law. Consequently, the Court could not verify the alleged legal error and dismissed the appeal while ordering Scalzo to pay litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; The cassation appeal must specifically identify the factual assertions in the contested judgment that contradict the applicable law, rather than merely stating a legal violation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal violation of law false application of law omission of fact examination labor transfer nullity assignment of business branch specific argumentation requirement scissione societaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
236 del 1993, nonché omesso esame di fatti e documenti riguardanti l'applicazione della procedura prevista dalle disposizioni suddette, in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 4 e 24 e dell'art. 5, legge n. 223 del 1991
Ha considerato generiche le censure di ordine formale sul trasferimento di ramo d'azienda ed ha, comunque, accertato il rispetto della procedura di cui all'art. 47, I.
Art. 8, comma 3, della legge n. 236 del 1993
223 del 1991, dell'art. 8, comma 3, della legge n. 236 del 1993, nonché omesso esame di fatti e documenti riguardanti l'applicazione della procedura prevista dalle disposizioni suddette, in relazione all'art.
Art. 47, I. n. 428 del 1990
Ha considerato generiche le censure di ordine formale sul trasferimento di ramo d'azienda ed ha, comunque, accertato il rispetto della procedura di cui all'art. 47, I. n. 428 del 1990.
Art. 2112 cod. civ.
Ha ritenuto integrati i requisiti normativi di cui all'art. 2112 cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
art. 2112 cod. civ
Ha ritenuto integrati i requisiti normativi di cui all'art. 2112 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 287 del 2016
di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass.
Cass. n. 635 del 2015
287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass.
Cass. n. 25419 del 2014
635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass.
Cass. n. 16038 del 2013
25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass.
Cass. n. 3010 del 2012
16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).
Cass. n. 2750/1999
4 c.p.c., e pertanto, deve essere dichiarato inammissibile" (Cass. n. 2750/1999 e successive numerose conformi).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17120-2017 proposto da: SCALZO ALESSANDRO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANO GRISOLIA; - ricorrente - contro SIRTI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 202]. VIALE GIULIO CESARE N. 23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA GARRAMONE, ANTONIO ARMENTANO; - con troricorrente - nonché contro CONSORZIO "IMPRE.CONS.IT" in liquidazione; - intimato - avverso la sentenza n. 773/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/06/2016 R.G.N. 687/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. R.G. n. 17120/2017 Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l'appello di Alessandro Scalzo, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, volta alla declaratoria di nullità o illegittimità della cessione di ramo d'azienda dalla Sirti s.p.a. al Consorzio Impre.Cons.It., con reintegra nel rapporto di lavoro presso la cedente e condanna della stessa al risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale ha respinto le censure di illegittimità del distacco temporaneo dell'appellante dalla Sirti s.p.a. al Consorzio, poi divenuto cessionario di ramo d'azienda, rilevando, in conformità al Tribunale, che nel ricorso introduttivo della lite non era stata formulata alcuna domanda al riguardo e che, comunque, il mancato rispetto dei criteri di scelta dei lavoratori da distaccare era stato denunciato senza indicare alcun elemento di confronto con gli altri lavoratori. Ha considerato generiche le censure di ordine formale sul trasferimento di ramo d'azienda ed ha, comunque, accertato il rispetto della procedura di cui all'art. 47, I. n. 428 del 1990. Ha ritenuto integrati i requisiti normativi di cui all'art. 2112 cod. civ. per la configurabilità della cessione di ramo d'azienda in ragione del passaggio in capo alla cessionaria di un complesso aziendale funzionalmente autonomo, comprensivo di beni e di personale, destinato allo svolgimento della precedente attività di costruzione e posa delle infrastrutture di rete.

3. Avverso tale sentenza Alessandro Scalzo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La Sirti s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. Il Consorzio Impre.Cons.It. in liquidazione non ha svolto difese. Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 24 e dell'art. 5, legge n. 223 del 1991, dell'art. 8, comma 3, della legge n. 236 del 1993, nonché omesso esame di fatti e documenti riguardanti l'applicazione della procedura prevista dalle disposizioni suddette, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Carla Ponterio, estensore R.G. n. 17120/2017 5. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

6. Una prima parte del ricorso censura l'illegittimità del distacco temporaneo del lavoratore presso il Consorzio per mancato rispetto dei criteri di scelta, di cui all'art. 5, I. n. 223 del 1991, nella selezione dei lavoratori da distaccare, in mancanza di specifici criteri adottati in sede di accordo sindacale ai sensi dell'art. 47, I. n. 428 del 1990.

7. Tali censure sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto non proposta, nel ricorso introduttivo di primo grado, una domanda volta alla declaratoria di illegittimità del distacco.

8. La seconda parte delle censure, che concerne la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla I. n. 223 del 1991 e l'inosservanza dei criteri di scelta ivi indicati, è inammissibile sia per il contenuto del tutto astratto e generico, e sia per difetto di autosufficienza, non essendo trascritti, neanche in parte, né depositati gli atti processuali e i documenti su cui le stesse si fondano.

9. Questa Corte ha più volte precisato, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

10. Si è sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la Carla Ponterio, estensore R.G. n. 17120/2017 sostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366 n. 4 c.p.c., e pertanto, deve essere dichiarato inammissibile" (Cass. n. 2750/1999 e successive numerose conformi).

1. Nel caso in esame, le critiche difettano del tutto dei requisiti appena descritti, né è dato comprendere l'oggetto della censura svolta ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., quale omesso esame di un fatto decisivo.

12. Per le considerazioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

13. La regolazione delle spese di lite nei confronti di Sirti s.p.a. segue il criterio di soccombenza. Non si provvede sulle spese nei confronti del Consorzio Impre.Cons.It. in liquidazione che non ha svolto difese.

14. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Sirti s.p.a. che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Nulla per le spese nei confronti Consorzio Impre.Cons.It. in liquidazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 22.9.2021 IL CANCELLIERE ESi)Js:<'() Il Presidente D tt.ssa Luci Dep