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Ordinanza — n. 34706/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; process extinguished under Art. 390 c.p.c. per voluntary renunciation by appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34706/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the appellant voluntarily withdrew the proceedings before the hearing. The appellant, Commerciale Mercurio S.r.l., had previously lost an appeal regarding a labor dispute with employee Edoardo Tigano and IN'S Mercato S.p.a., but subsequently renounced the right to pursue the case. Consequently, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the process without ordering any further procedural steps or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: The process is extinguished when the appellant voluntarily renounces the appeal before the hearing, obviating the need for further judicial disposition.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of process cassation appeal labor dispute renunciation of appeal trasferimento dei rapporti di lavoro cessione del contratto contratto di lavoro in cascata

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis
La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr.
art. 390 c.p
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; n.
Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 2354-2017 proposto da: COMMERCIALE MERCURIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO N.25, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PRUNAS, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO SPARPAGLIONE; - ricorrente - 2021 contro 2682 TIGANO EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO n. 23, presso lo studio dell'avvocato CINZIA DE MICHELI, rappresentato e difeso dagli avvocati ADOLFO BIOLE', ENZA DEDALI; - controricorrente - nonchè contro IN'S MERCATO S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 398/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/11/2016 R.G.N. 267/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. a R.G. n. 2354/2017 Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Genova ha accolto l'appello di Edoardo Tigano e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del predetto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, già sussistente con la Commerciale Mercurio s.r.I., alle dipendenze di IN'S Mercato s.p.a., con condanna di quest'ultima società ad attribuirgli il medesimo inquadramento e trattamento retributivo riconosciuti al momento della cessione del ramo d'azienda.

2. Avverso tale sentenza la Commerciale Mercurio s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; Edoardo Tigano ha resistito con controricorso. La IN'S Mercato s.p.a non ha svolto difese. Considerato che:

3. Prima della data fissata per l'adunanza camerale, la Commerciale Mercurio s.r.I., per il tramite del procuratore speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata da Tigano.

4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ..

5. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nell'Adunanza camerale del 22.9.2021 Il Presidente Dott.ssa Lu,pia Tyia SU 31A DI c